Cassazione Civile, Ordinanza n. 31347/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda di rimborso del 90% delle imposte Irpef e Ilor versate negli anni 1990-1992, proposta in relazione alle agevolazioni fiscali connesse al sisma del dicembre 1990 in Sicilia. Dopo un primo rigetto per tardività e un successivo giudizio di legittimità che aveva accolto la domanda di rimborso nel 2019, gli eredi del contribuente hanno promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato. La CTR, in sede di ottemperanza, ha però rigettato la domanda ritenendo che il rimborso non fosse dovuto perché il contribuente svolgeva attività di farmacista e, alla luce della decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015 sugli aiuti di Stato, l’agevolazione sarebbe incompatibile con il diritto UE per gli esercenti attività economica. I ricorrenti hanno dedotto nullità della sentenza per violazione dell’art. 70 d.lgs. 546/1992, dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., sostenendo che il giudice dell’ottemperanza aveva illegittimamente rimesso in discussione il giudicato, accogliendo una questione introdotta tardivamente dall’Amministrazione e comunque sopravvenuta rispetto alla formazione del giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che il giudice dell’ottemperanza può verificare la compatibilità del comando giudiziale con il diritto unionale sopravvenuto, poiché il giudicato interno non impedisce l’applicazione di una decisione vincolante della Commissione UE in materia di aiuti di Stato. Tuttavia ha ritenuto che la CTR abbia esaminato la questione in modo incompleto, senza accertare tutti i presupposti di eventuale compatibilità dell’agevolazione con il diritto UE: in particolare, la ricorrenza delle condizioni per il regime de minimis, l’eventuale sussistenza di un aiuto destinato a compensare danni da calamità naturale, l’assenza di sovracompensazione, nonché la posizione dell’altro originario richiedente e la concreta attività svolta nel periodo rilevante. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in funzione di giudice dell’ottemperanza, per un nuovo esame.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
il giudizio di ottemperanza serve ad attuare concretamente il comando contenuto nel giudicato, consentendo al giudice di precisarne il contenuto e di verificarne la compatibilità con i principi unionali
art. 324 c.p.c.
richiamato per la stabilità del giudicato, ma ritenuto non ostativo all’applicazione del diritto dell’Unione sopravvenuto
art. 2909 c.c.
il giudicato non impedisce al giudice dell’ottemperanza di verificare la compatibilità della decisione passata in giudicato con una decisione vincolante della Commissione UE
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
il vizio dedotto riguarda la nullità della sentenza per violazione di norme processuali e del giudicato
art. 288 TFUE
le decisioni della Commissione UE sono atti normativi vincolanti e si applicano immediatamente come ius superveniens
art. 107, par. 2, lett. b) TFUE
sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale, se sussiste un nesso chiaro e diretto con il danno
art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002
norma nazionale invocata per il rimborso del 90% dei tributi versati in relazione al sisma in Sicilia del 1990
Massime di principio
- Il giudicato tributario non preclude al giudice dell’ottemperanza di verificare se il comando giudiziale sia compatibile con una decisione sopravvenuta e vincolante della Commissione europea in materia di aiuti di Stato.
- Quando opera una disciplina unionale sopravvenuta che incide sul beneficio fiscale richiesto, il giudice deve accertare in concreto tutti i presupposti che potrebbero consentire la conservazione dell’agevolazione, senza arrestarsi alla sola qualificazione astratta del contribuente come esercente attività economica.
- In materia di aiuti di Stato, il regime de minimis non può essere applicato sulla base del solo importo oggetto del singolo rimborso, ma richiede la prova del rispetto della soglia complessiva di aiuto nel periodo rilevante.
- Se si invoca la compatibilità dell’aiuto come misura destinata a compensare danni da calamità naturale, occorre provare il nesso diretto tra danno subito e agevolazione, l’ubicazione dell’attività nell’area colpita e l’assenza di sovracompensazione.
- In sede di rinvio conseguente a ius superveniens europeo, possono essere acquisiti ed esaminati anche fatti e documenti non necessari secondo la disciplina precedente ma decisivi alla luce della nuova regola applicabile.
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