Cassazione Civile, Ordinanza n. 08352/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di confessoria servitutis proposta per ottenere l'accertamento dell'esistenza di una servit e0 di passaggio su una strada poderale e la rimozione degli ostacoli che ne impedivano l'uso per raggiungere alcuni terreni ereditati. Il tribunale aveva accolto la domanda principale di ripristino del transito, ma aveva rigettato la domanda di eliminazione di intralci collaterali e quella di risarcimento del danno, ritenendo non allegati/provati elementi idonei a sostenerla. In appello la parte soccombente aveva censurato, tra l'altro, il rigetto della domanda risarcitoria e la regolazione delle spese, ma la corte territoriale aveva dichiarato inammissibile e comunque infondato il gravame sul danno, rilevando che l'appellante non aveva specificamente confutato la ratio decidendi di primo grado (mancanza di prova del danno) e si era limitato a riproporre la domanda; quanto alle spese, aveva ritenuto legittima la compensazione integrale in presenza di reciproca parziale soccombenza. Nel ricorso per cassazione vengono dedotti: (1) violazione degli artt. 342 c.p.c., 1079, 2697, 2043 e 1226 c.c., sostenendo che la corte d'appello non avrebbe correttamente valutato il motivo di appello sulla domanda di risarcimento e non si sarebbe confrontata con la motivazione del tribunale; (2) violazione degli artt. 91, 92 e 336 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perch e9 l'appellante non aveva esposto in modo specifico le ragioni di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, fondata su una motivazione chiara circa l'assenza di allegazioni/prove a sostegno del danno; non era consentito colmare tale carenza in cassazione producendo tardivamente gli elementi probatori. Ha poi reputato manifestamente infondato il secondo motivo, affermando che, in presenza di reciproca parziale soccombenza, il giudice pu f2 compensare in tutto o in parte le spese, con valutazione non sindacabile in sede di legittimit e0. Il ricorso e8 stato quindi dichiarato inammissibile; disposta inoltre la debenza dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. Nessuna pronuncia sulle spese di legittimit e0 per e9 la controparte era rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Il motivo d'appello deve contenere una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata; non basta riproporre la domanda o le allegazioni originarie.
art. 1079 c.c.
Richiamato con riferimento all'azione confessoria servitutis e alla tutela della servit e0, ma senza statuizioni innovative sulla sua disciplina.
art. 2697 c.c.
La parte che chiede il risarcimento deve allegare e provare i fatti costitutivi del danno.
art. 2043 c.c.
Il risarcimento presuppone la dimostrazione del danno ingiusto e del relativo fondamento fattuale.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa presuppone comunque la prova dell'esistenza del danno, non potendo supplire alla sua totale mancanza.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza, salvo i casi in cui ricorrano i presupposti per la compensazione.
art. 92 c.p.c.
In caso di reciproca parziale soccombenza il giudice pu f2 disporre la compensazione totale o parziale delle spese.
art. 336 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di regolazione delle spese in relazione agli effetti della riforma, ma la censura e8 stata respinta.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il filtro di inammissibilit e0 si applica motivo per motivo e consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la censura non si confronta con orientamenti consolidati o e8 inconsistene.
art. 334, comma 2, c.p.c.
La declaratoria di inammissibilit e0 pu f2 rilevare ai fini dell'eventuale impugnazione incidentale tardiva.
art. 348-bis c.p.c.
Richiamato per il parallelismo con il filtro di inammissibilit e0 fondato su ragioni di merito.
art. 606 c.p.p.
Citato solo in via analogica nel ragionamento sul filtro di inammissibilit e0.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrendo i presupposti processuali, va dichiarato l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per il raddoppio del contributo unificato.
legge n. 228/2012, art. 1, comma 17
Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Il motivo di appello contro il rigetto della domanda risarcitoria deve contenere una critica specifica alla ratio decidendi di primo grado; la semplice riproposizione della domanda o il tardivo richiamo di prove non integra un valido motivo di gravame.
- La liquidazione equitativa del danno non pu f2 supplire alla totale mancanza di prova dell'esistenza del pregiudizio.
- In presenza di reciproca parziale soccombenza, il giudice di merito pu f2 compensare integralmente o parzialmente le spese di lite, con valutazione normalmente insindacabile in cassazione.
- Nel giudizio di legittimit e0 il filtro di inammissibilit e0 opera con riferimento a ciascun motivo e al momento della decisione, consentendo di chiudere il ricorso quando le censure non superano il vaglio di specificit e0 o si pongono contro orientamenti consolidati.
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