Cassazione Civile, Sentenza n. 19805/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La Piccola Casa impugna la sentenza d'appello che aveva confermato in parte il decreto ingiuntivo emesso in favore di Stema per lavori fatturati come extra-capitolato e che aveva rideterminato l'importo dovuto. I punti controversi principali riguardano: la ripartizione dell'onere della prova circa l'esistenza di varianti/operazioni extra-capitolato; la rilevanza probatoria della contabilità e delle fatture emesse dall'appaltatore e dei conteggi sottoscritti dai direttori dei lavori; l'ammissibilità e il peso di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e l'utilizzo di risultanze peritali di altro giudizio; la quantificazione del credito e l'eventuale duplicazione di voci; nonché la ripartizione delle spese e la determinazione degli interessi e degli accessori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati, in parte, i primi sei motivi di ricorso (oin particolare su onere della prova e valutazione delle prove relative all'esistenza di varianti e al valore probatorio della contabilità/delle fatture e dei documenti sottoscritti dai direttori dei lavori). Ha invece rigettato altri motivi ritenuti infondati e assorbito i restanti. Conseguentemente la sentenza della Corte d'appello è stata cassata in parte essenziale e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame. In pratica la Corte di Cassazione ha censurato la valutazione probatoria che aveva portato a ritenere provate le varianti e l'ordine della committente, disponendo la rinnovazione del giudizio sul punto; non è stata invece disposta una statuizione definitiva sui valori economici o sulle spese (queste saranno rivalutate dal giudice di rinvio).
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Disciplina l'onere della prova: la Corte ha rilevato che non poteva essere posto in capo alla committente l'obbligo di provare negativamente l'assenza di autorizzazione alle varianti; spettava all'appaltatore fornire prova positiva dell'autorizzazione e della congruità delle pretese.
art. 2730 c.c.
Riguarda l'onere della prova relativa alla datazione degli atti. La Corte ha richiamato il principio che l'attestazione di invio tempestivo di fatture deve essere dimostrata dall'emittente se la controparte deduce tardività.
art. 1659 c.c.
Regola l'iniziativa delle varianti da parte dell'appaltatore e la necessità dell'autorizzazione scritta del committente: la Cassazione ha ribadito che, anche accertata l'esecuzione di varianti, non può presumersi automaticamente che l'ordine sia stato impartito dalla committente.
art. 1660 c.c.
Attinente alla prova sul contenuto del contratto e al computo metrico; la Corte ha osservato che in mancanza di capitolato/compensi formalizzati l'onere probatorio grava sull'appaltatore per dimostrare che le opere erano extra-capitolato.
art. 1661 c.c.
Collegato alle presunzioni circa l'ordine delle varianti: la Cassazione ha escluso che il mero accertamento dell'esistenza di varianti possa far sorgere la presunzione che l'ordine provenisse dal committente in assenza di prove specifiche.
art. 2729 c.c.
Norma sulle presunzioni: la Corte ha chiarito i limiti all'utilizzo di presunzioni quando le risultanze fattuali e documentali non convergono in modo univoco.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Principi generali sulla valutazione delle prove: la Cassazione ha censurato la motivazione di merito ritenendo insufficiente la valutazione delle prove presentate a sostegno della tesi dell'appellante e ha precisato i criteri di valutazione (non arbitrarietà e adeguato esame di fatti decisivi).
art. 1657 c.c.
Richiamato come criterio sussidiario per la congruità dei prezzi (prezziario CCIAA): la Corte ha valutato la congruità dei prezzi alla luce delle prove documentali, ma ha sottolineato che la determinazione del credito richiede prova dell'accordo sulle variazioni.
art. 112 c.p.c.
Regola la decisione sulle spese; la Corte ha considerato le censure relative alla liquidazione delle spese e degli accessori, rimandando la valutazione al giudice di rinvio.
art. 91 e 92 c.p.c.
Norme sui provvedimenti liminari e sulle spese nei procedimenti: citate in relazione alle contestazioni sulla corretta imputazione e liquidazione delle spese processuali tra le parti e i terzi chiamati.
art. 378 c.p.c.
Norme procedurali sulla memoria del P.M. e delle parti in Cassazione; richiamata in ordine alle memorie depositate nel procedimento di cassazione.
art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamati nelle censure sulla motivazione e sull'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio; la Corte ha ritenuto infondato il vizio denunziato circa l'apparente motivazione, confermando la discrezionalità del giudice di merito nell'ammettere o meno consulenze ritenute non necessarie.
d.m. n. 55/2014 art. 5 e legge n. 247/2012 art. 13, comma 6
Richiamati in relazione ai parametri per la liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi legali: la Corte ha ricevuto censure sulla corretta applicazione dei parametri ma ha rimandato la determinazione al giudice di rinvio per verifica della misura in relazione al decisum.
Massime di principio
- In contestazioni su lavori ‘extra-capitolato’ l'onere di provare l'esistenza di varianti e l'autorizzazione del committente grava in primo luogo sull'appaltatore; non basta dimostrare l'esecuzione delle opere.
- Fatture e contabilità redatte dall'appaltatore o dal direttore dei lavori non costituiscono di per sé prova sufficiente del diritto a un corrispettivo aggiuntivo, salvo che tali documenti siano stati effettivamente portati a conoscenza e accettati dalla committente senza riserve.
- La semplice inerzia o mancata contestazione immediata della committente non consente automaticamente di presumere un ordine espresso per varianti; occorre una valutazione complessiva e probatoria dell'intero quadro contrattuale e dei rapporti tra le parti.
- Il giudice può utilizzare risultanze peritali provenienti da altro giudizio quando quelle risultanze riguardano situazioni di fatto rilevanti in entrambi i procedimenti, ma il loro impiego non sostituisce l'onere probatorio dell'appaltatore se la prova delle varianti è specificamente contestata.
- In mancanza di capitolato, computo metrico o accordi scritti chiari sul perimetro delle opere, la quantificazione delle pretese richiede maggiori elementi di prova; le perizie esplorative prive di riscontri documentali non sono decisive.
- Le questioni relative a interessi, accessori e riparto delle spese devono essere determinate con chiarezza dal giudice che decide sul merito; rideterminazioni del quantum comportano la necessità di ricalcolare decorrenze e oneri accessori.
- Se si intende contestare la tempestività dell'invio di documenti fiscali (es. fatture), spetta all'emittente dimostrare l'effettivo e tempestivo invio quando la controparte deduce tardività o mancata ricezione.
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