Cassazione Civile, Ordinanza n. 23723/2025 del 22/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurata)
La controversia
La controversia origina da un accertamento tecnico preventivo promosso per il riconoscimento del requisito sanitario dell'invalidità all'80%, funzionale all'accesso a una prestazione previdenziale qualificata come pensione di vecchiaia anticipata. Il Tribunale di Castrovillari aveva accolto l'opposizione proposta dalla parte ricorrente e aveva liquidato le spese di lite in euro 2.000 oltre accessori, con una liquidazione unitaria riferita sia alla fase di a.t.p. sia alla fase di opposizione. La parte ricorrente ha impugnato la statuizione sulle spese deducendo violazione del d.m. n. 55/2014, del d.m. n. 37/2001, dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 24 l. n. 794/1942, sostenendo che il giudice di merito aveva liquidato compensi inferiori ai minimi legali e senza distinguere tra le diverse fasi processuali. L'istituto previdenziale ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la liquidazione unitaria e omnicomprensiva delle spese per fase di accertamento tecnico preventivo e per fase di opposizione non consente la verifica della correttezza dei parametri applicati e del rispetto delle tabelle del d.m. n. 55/2014. Ha inoltre rilevato che, nella specie, il valore della causa doveva essere determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.c. per le prestazioni periodiche, cumulando fino a dieci annualità, con conseguente collocazione nello scaglione tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00. In tale scaglione, applicati i parametri minimi per le fasi del procedimento cautelare/preventivo e del giudizio di merito, la somma liquidata dal Tribunale risultava inferiore ai minimi legali. La Corte ha quindi cassato la decisione limitatamente al capo sulle spese e ha rinviato al Tribunale di Castrovillari, in persona di diverso giudice, per la rideterminazione delle spese del grado e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.m. n. 55/2014
I compensi vanno liquidati distinguendo le singole fasi processuali; la liquidazione unitaria non consente il controllo del rispetto dei parametri tabellari e delle riduzioni previste per fase.
d.m. n. 37/2001
Richiamato come norma violata nel motivo, senza autonoma elaborazione specifica nel testo.
art. 91 c.p.c.
Il soccombente deve essere condannato alle spese secondo i parametri legali; la loro liquidazione non può avvenire al di sotto dei minimi senza adeguata motivazione.
art. 24 l. n. 794/1942
Richiamato a sostegno della censura sulla liquidazione inferiore ai minimi legali.
art. 13, comma 2, c.p.c.
Per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie il valore si determina cumulando fino a dieci annualità della prestazione richiesta; tale criterio è applicabile alla prestazione previdenziale controversa.
art. 4 d.m. n. 55/2014
Per la fase istruttoria/trattazione la riduzione va operata sottraendo il 70% all'importo parametrico; per altre fasi opera la diversa riduzione prevista dal decreto.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto prestazioni previdenziali periodiche, ai fini della determinazione del valore della causa si applica il criterio delle annualità di cui all'art. 13, comma 2, c.p.c., con cumulo fino a dieci annualità.
- In materia di liquidazione delle spese secondo il d.m. n. 55/2014, il giudice deve distinguere le diverse fasi del procedimento e motivare eventuali discostamenti o riduzioni; una liquidazione unitaria e indistinta delle fasi non è conforme al sistema perché impedisce il controllo del rispetto dei parametri.
- La liquidazione dei compensi professionali non può scendere sotto i minimi legali applicabili allo scaglione di riferimento se non nei casi e nei limiti consentiti dalla normativa e con adeguata motivazione.
- La riduzione prevista per la fase istruttoria o di trattazione deve essere intesa come abbattimento del 70% del parametro di riferimento, secondo l'interpretazione resa dalla Corte.
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