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Sentenza

Sentenza n. 934/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di reiezione FIS 1212558-2022/2022, datato 8 settembre 2022, comunicato via pec alla Società in data 11 settembre 2022, con il quale l'INPS ha rigettato l'istanza dell'odierna ricorrente n. prot. 4900.14/06/2022.0381335, volta ad ottenere il trattamento di integrazione salariale ordinario (c.d. Assegno di Integrazione Salariale) ex articolo 11, comma 1, lett. a) del D.lgs. 148/2015, per il periodo 1° maggio 2022- 31 maggio 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’annullamento della Deliberazione n. 162 del 23 ottobre 2023, trasmessa via pec alla ricorrente in data 24 ottobre 2023 con la quale il Comitato Amministratore del Fondo di Integrazione Salariale dell'INPS ha rigettato il ricorso gerarchico proposto con identificativo n. 4962442065.

Giustizia amministrativa202203284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego INPS di accesso all’Assegno di integrazione salariale per il periodo maggio 2022 e deliberazione di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego con cui l’INPS aveva respinto la domanda di accesso al Fondo di integrazione salariale, contestando la sufficienza della motivazione e la valutazione negativa circa il corretto esperimento della consultazione sindacale. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 10, 11 e 14 del d.lgs. 148/2015, dei principi in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà, difetto di motivazione, irrazionalità e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto di avere già trasmesso all’INPS l’accordo sindacale dell’11 febbraio 2022, relativo a 26 settimane di integrazione salariale fruibili nel biennio mobile, e di avere comunicato alle organizzazioni sindacali territoriali, in data 8 giugno 2022, l’informativa prevista dall’art. 14 del d.lgs. 148/2015, prima della domanda del 14 giugno 2022. Con motivi aggiunti ha impugnato la deliberazione n. 162 del 23 ottobre 2023, con la quale il Comitato amministratore del Fondo aveva respinto il ricorso gerarchico, deducendo gli stessi vizi e contestando l’ulteriore motivazione secondo cui la procedura semplificata di informativa sindacale non sarebbe stata applicabile alle domande presentate dopo il 31 marzo 2022. Il TAR ha preliminarmente ritenuto ammissibili e procedibili i motivi aggiunti, poiché la decisione sul ricorso gerarchico aveva ampliato la motivazione del diniego originario e la ricorrente aveva dovuto contestare tale motivazione integrativa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto il diniego originario affetto da difetto di motivazione, perché fondato su una motivazione generica e non perspicua, comprensibile soltanto attraverso la successiva decisione sul ricorso gerarchico. Ha inoltre giudicato illegittima anche la motivazione integrativa della deliberazione n. 162/2023, rilevando che la società aveva prodotto l’accordo sindacale dell’11 febbraio 2022 e aveva comunicato l’informativa alle organizzazioni sindacali l’8 giugno 2022, prima della domanda del 14 giugno 2022. L’unico accordo sindacale, già allegato alla prima domanda, era idoneo a sorreggere l’intero periodo di 26 settimane previsto, sicché non era necessario presentare un nuovo accordo per ogni singola richiesta o proroga. Il Collegio ha inoltre ritenuto sufficiente, nel caso concreto, la comunicazione sindacale del’8 giugno 2022, anteriore alla domanda, osservando che l’art. 14 del d.lgs. 148/2015 non prevede sanzioni per l’inosservanza della prescrizione relativa alla preventiva informazione rispetto all’evento. Sono stati quindi annullati il diniego originario e la deliberazione di rigetto del ricorso gerarchico. L’INPS dovrà riesaminare l’istanza alla luce dei principi indicati in sentenza, ai fini della possibile riammissione della società al trattamento richiesto. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 148/2015

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate in materia di accesso agli ammortizzatori sociali.

  • art. 11 d.lgs. 148/2015

    Indicato quale base normativa del trattamento di integrazione salariale richiesto dalla società.

  • art. 14 d.lgs. 148/2015

    Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati [...].

    La comunicazione alle organizzazioni sindacali deve essere effettuata prima della domanda nel caso concreto; tuttavia, la disposizione non prevede una specifica sanzione per l’inosservanza della preventiva informazione rispetto all’evento. La comunicazione dell’8 giugno 2022, anteriore alla domanda del 14 giugno 2022, è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 2-bis l. 148/2015

    Richiamato quale riferimento normativo del Fondo di integrazione salariale cui la società ha chiesto di accedere.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accesso al Fondo di integrazione salariale, il diniego dell’INPS deve indicare in modo specifico e comprensibile le ragioni per cui la documentazione prodotta non dimostra il corretto svolgimento della consultazione sindacale; una motivazione generica, resa intelligibile soltanto mediante la successiva decisione sul ricorso gerarchico, è illegittima per difetto di motivazione.
  • Quando un accordo sindacale prevede un determinato numero complessivo di settimane di integrazione salariale fruibili nel biennio mobile, l’accordo può sorreggere anche richieste successive o non consecutive fino all’esaurimento del massimale, senza che l’impresa debba stipulare un nuovo accordo per ogni singola domanda, salvo una diversa previsione normativa cogente.
  • La comunicazione prevista dall’art. 14 del d.lgs. 148/2015, effettuata alle organizzazioni sindacali prima della presentazione della domanda di integrazione salariale, può essere sufficiente a comprovare l’adempimento dell’obbligo informativo quando preceda la domanda, anche se non risulti anteriore all’evento di sospensione o riduzione dell’attività; la disposizione non stabilisce, per tale profilo, una specifica sanzione automatica di esclusione dal trattamento.
  • L’autorità che decide un ricorso gerarchico può integrare la motivazione del provvedimento impugnato, purché operi nei limiti dell’istruttoria già compiuta e dei fatti acquisiti nel procedimento originario; quando l’integrazione introduce una motivazione più ampia, il destinatario può contestarla mediante motivi aggiunti tempestivamente proposti.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoMotivazione del provvedimentoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di poterePartecipazione procedimentale

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