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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38556/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 31/03/2022 con cui il Tribunale di Roma aveva disposto la riassegnazione del procedimento ad altra Sezione/Collegio, sostenendo che la sostituzione del Collegio fosse frutto di illegittima interferenza del Pubblico Ministero e configurasse violazione del principio di precostituzione del giudice. Denunciavano la nullità del provvedimento ai sensi degli artt. 178, lett. a), 179 e 525 c.p.p., perché la riassegnazione avrebbe permesso al P.M. titolare delle indagini di scegliere l'organo giudicante e di far regredire il procedimento già incardinato dinanzi al Tribunale collegiale, con pregiudizio per la difesa (anche per la nomina preventiva di un perito).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la riassegnazione del procedimento per ragioni di funzionalità del dibattimento e per consentire al P.M. che aveva condotto le indagini di seguire personalmente il processo, nel rispetto delle previsioni tabellari. Si è esclusa ogni abnormità strutturale o funzionale dell'atto impugnato e si è affermato che le violazioni delle regole di assegnazione non comportano di norma nullità assoluta salvo stravolgimenti dei principi essenziali dell'ordinamento giudiziario. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. a) c.p.p.

    Invocata dai ricorrenti per la nullità assoluta del provvedimento; la Corte ha ritenuto che le violazioni delle regole di assegnazione non determinano di per sé la nullità assoluta salvo casi di stravolgimento dei principi essenziali.

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti nell'insieme delle norme sul procedimento; la Corte non ha ravvisato che l'atto impugnato integrasse la fattispecie di nullità prevista.

  • art. 525 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla procedura di impugnazione; la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza.

  • art. 33, comma 2 c.p.p.

    La Corte ha ricordato che le disposizioni sulle assegnazioni a sezioni, collegi e giudici non riguardano la capacità del giudice e quindi, di norma, non sono attinenti alla nullità per vizio della persona del giudice.

  • art. 53, comma 2 c.p.p.

    Utilizzato per giustificare la tendenziale continuità delle funzioni requirenti: è legittima l'assegnazione volta a permettere al P.M. che ha condotto le indagini di seguire il dibattimento.

  • artt. 25 e 111 Cost.

    Richiamati dai ricorrenti per il principio della precostituzione del giudice e del giusto processo; la Corte ha ritenuto che tali principi non fossero violati dalla riassegnazione operata nell'ambito della stessa struttura giudiziaria.

Massime di principio

  • La riassegnazione di un processo all'interno della stessa sezione del Tribunale, per consentire al P.M. che ha condotto le indagini di seguire il dibattimento, è legittima se avvenuta nel rispetto delle regole organizzative (tabellari) e non costituisce di per sé abnormità.
  • Le violazioni delle regole di assegnazione non determinano automaticamente nullità assoluta salvo che non provochino uno stravolgimento degli elementi essenziali dell'ordinamento giudiziario (ad es. usurpazione della competenza da parte di soggetti non titolati o totale carenza di motivazione).
  • Per ottenere l'annullamento per violazione della precostituzione del giudice è necessario dimostrare un concreto pregiudizio o un'effettiva lesione dei principi costituzionali (ad esempio scelta indebita dell'organo giudicante da parte di terzi non competenti), non basta la mera riassegnazione formale.
  • Le richieste del P.M. finalizzate a garantire la continuità funzionale tra fase investigativa e dibattimentale possono giustificare un cambiamento di collegio quando ciò risponda a criteri di funzionalità e alle disposizioni organizzative interne.
  • La difesa che contesta l'assegnazione deve verificare e, se del caso, dimostrare l'esistenza di vizi gravi: assenza di potere del soggetto che ha disposto l'assegnazione, mancata osservanza di obblighi motivazionali essenziali o pregiudizio processuale concreto.

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