Cassazione Penale, Sentenza n. 07296/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza di conferma del divieto di dimora nella Città Metropolitana di Milano, basata su un unico motivo: vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di reato. Il ricorrente deduce che l'ordinanza si fonda su elementi puramente presuntivi e privi di riscontro, in particolare che non sarebbe mai stata dimostrata la presunta comunicazione telefonica tra Amroune e l'autore materiale del furto. Si osserva inoltre che, pur essendo stato sequestrato il telefono del ricorrente, non ne sono emersi elementi indiziari a conforto dell'accusa; il Tribunale avrebbe inoltre capovolto l'onere della prova ritenendo non provata la casualità della presenza di Amroune nella hall.
La decisione
Ricorso per cassazione rigettato. La Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale di Milano che, sulla base della visione delle immagini di videosorveglianza e degli elementi raccolti, ha ricostruito un quadro indiziario grave e univoco a carico del ricorrente: comportamento sospetto nella hall, uso di auricolari e contatti telefonici apparenti, posizione alle spalle dello zaino poi asportato dal complice, tentativo di allontanamento e successivo fermo da parte della sicurezza. La Corte ha richiamato i principi secondo cui la cassazione sulle misure cautelari è ammessa solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione; le censure del ricorrente sono state ritenute rimessa a diverso apprezzamento delle circostanze di fatto già valutate dal giudice di merito. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali. Decisione pronunciata il 28 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Richiamata quale norma in base alla quale è stata pronunciata l'ordinanza impugnata (norma procedurale relativa alle ordinanze del giudice).
art. 273 c.p.p.
Norma richiamata in tema di gravi indizi di colpevolezza: i 'gravi indizi' sono quegli elementi a carico che, pur non provando la responsabilità oltre ogni dubbio, consentono di ritenere verosimile la futura acquisizione di elementi probatori tali da dimostrare la responsabilità, fondando una qualificata probabilità di colpevolezza.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (principi richiamati)
Richiamati i precedenti secondo cui il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione; la funzione di legittimità è limitata a verificare congruità e adeguatezza del ragionamento del giudice di merito, non a riconsiderare i fatti.
Massime di principio
- La prova di coordinamento in reati commessi in concorso può essere desunta anche da elementi indiziari e circumstanziali (comportamenti ripetitivi, posizione diretta rispetto al bene sottratto, uso apparente di contatti telefonici/auricolari), non necessariamente da una prova diretta del contatto telefonico.
- La valutazione dei gravi indizi ai fini della misura cautelare ammette ragionevoli inferenze: il giudice può fondare la misura su un quadro indiziario complessivo purché la motivazione sia logica, congrua e tenga conto degli elementi a favore e contro l'indagato.
- Se il ricorso in Cassazione riguarda una misura cautelare, le censure devono mirare a evidenziare violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione; una mera richiesta di riesame delle prove o una diversa valutazione dei fatti è inammissibile.
- Il sequestro del cellulare che non produce elementi probatori specifici non esclude che altri indizi (videosorveglianza, comportamento degli indagati, riconoscimenti) possano da soli fondare la gravità indiziaria, se il ragionamento che collega tali elementi al reato è coerente.
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare fondata su indizi circostanziali, è utile proporre censure specifiche di diritto (es. difetto di motivazione su punti determinanti, omissione di valutazione di elementi a favore dell'indagato, violazione di norme procedurali) piuttosto che generiche richieste di rivalutazione fattuale.
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