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Circolare

Circolare numero 165 del 09-08-2016

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al sindacato Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati (CONF.E.L.P.) dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 6 luglio 2016 tra INPS e CONF.E.L.P. per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. Vengono disciplinate le modalità di riscossione congiunta ai contributi obbligatori, la gestione delle deleghe e delle revoche, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia, la tutela dei dati personali, la durata e il recesso della convenzione, nonché le relative istruzioni contabili e i nuovi conti da istituire.

Convenzione INPS-CONF.E.L.P. per la riscossione dei contributi associativi

Convenzione INPS-CONF.E.L.P. per la riscossione dei contributi associativi

La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata il 6 luglio 2016 tra INPS e Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati (CONF.E.L.P.), per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. L’atto disciplina in modo organico le modalità di incasso, la gestione delle deleghe sindacali, i profili economici, le clausole di responsabilità e le istruzioni contabili.

Ambito normativo e finalità

La convenzione è richiamata come stipulata ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ed è stata approvata con determinazione presidenziale n. 182/2015. La finalità è consentire all’INPS di riscuotere, per conto dell’Associazione, i contributi associativi dovuti dagli aderenti appartenenti alla categoria interessata.

Modalità di riscossione

La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, secondo le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, l’Istituto indica l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria.

La circolare precisa che la riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo per l’INPS di procedere a esazione coattiva della quota.

Gestione delle deleghe sindacali

L’Associazione, sotto la propria responsabilità, deve trasmettere all’INPS i dati identificativi degli associati che hanno rilasciato delega alla riscossione, utilizzando il portale internet "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali" presso la Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici. Devono essere comunicati anche i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler versare più la quota.

In parallelo all’inserimento telematico, l’Associazione deve inviare alla Struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee corrispondenti, corredate da copia del documento di identità e sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l’Istituto.

Se lo stesso soggetto trasmette più deleghe a favore di associazioni sindacali diverse, produce effetti la prima delega pervenuta all’ufficio INPS territorialmente competente, salvo che una delega successiva contenga la revoca espressa di quella già acquisita.

Le strutture INPS territoriali procedono infine alla validazione delle deleghe registrate sul portale, verificandole con la documentazione cartacea ricevuta.

Revoca della delega

La circolare ribadisce che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; pertanto, eventuali comunicazioni attinenti a tale rapporto devono essere indirizzate all’Associazione competente.

Se l’INPS riceve direttamente dall’associato una comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procede all’acquisizione della revoca.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione, già attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:

  • gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,20, una tantum annuale;
  • gestione revoca deleghe sindacali: € 1,99;
  • gestione singolo modello F24: € 0,17.

Le eventuali variazioni annuali dei costi saranno oggetto di apposita comunicazione scritta. A seguito di tale comunicazione, l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS viene sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, con espressa menzione dei casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione o delle strutture ad essa collegate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, qualora l’Associazione risulti soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la trattenuta operata.

L’Associazione stipulante si impegna inoltre a rifondere all’INPS le spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.

Sospensione e recesso dell’INPS

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure qualora l’Associazione perda i requisiti di legge necessari per la stipula.

Resta inoltre ferma la facoltà dell’INPS di recedere unilateralmente nei casi in cui emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto da parte dell’Associazione.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati e agli adempimenti e responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. Per il rinnovo, l’Associazione deve presentare richiesta almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC oppure lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In assenza di richiesta, la convenzione perde efficacia alla scadenza senza bisogno di ulteriori atti o comunicazioni.

Resta salva per entrambe le parti la possibilità di recesso mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R o PEC.

L’Associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione eventualmente necessaria.

Sede dell’Associazione

La sede del sindacato CONF.E.L.P. è indicata in Via Teulada n. 55, Roma.

Istruzioni contabili

Per la contabilizzazione delle trattenute relative ai contributi associativi riscossi per conto di CONF.E.L.P. viene istituito il conto GPN25171, relativo ai contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.).

Sono inoltre istituiti due ulteriori conti per le operazioni contabili della Direzione Generale:

  • GPN35171, per l’accreditamento dei contributi associativi riscossi per conto di CONF.E.L.P.;
  • GPN11171, per il debito verso CONF.E.L.P. per i contributi associativi riscossi per conto.

La gestione dei rapporti finanziari con l’Associazione è affidata direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. La variazione al piano dei conti è riportata nell’allegato n. 2.

Punti principali

Oggetto della convenzione e ambito di applicazione

In data 6 luglio 2016 INPS e CONF.E.L.P. hanno stipulato una convenzione, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, approvata con determinazione presidenziale n. 182/2015, per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.).

Modalità di riscossione

Il contributo associativo viene riscosso congiuntamente ai contributi obbligatori, secondo le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti l’INPS indica sia l’importo della quota associativa sia l’associazione destinataria. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo e non comporta per l’Istituto alcun obbligo di esazione coattiva.

Gestione delle deleghe e delle revoche

L’Associazione trasmette all’INPS, sotto la propria responsabilità, i dati degli associati per i quali richiede la riscossione tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", indicando anche i nominativi di chi ha revocato l’adesione o non intende più versare la quota. Contestualmente deve inviare alla Struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee sottoscritte, con copia del documento d’identità, secondo il fac-simile concordato. Se pervengono più deleghe dello stesso soggetto a favore di associazioni diverse, vale la prima ricevuta dall’INPS territorialmente competente, salvo che la delega successiva contenga revoca espressa della precedente. Le strutture INPS validano le deleghe acquisite tramite portale confrontandole con la documentazione cartacea.

Revoca della delega

Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e Associazione, quindi ogni comunicazione relativa deve essere indirizzata all’Associazione. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede alla relativa acquisizione.

Costi del servizio

I costi del servizio, attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line € 2,20 una tantum annuale; gestione revoca deleghe sindacali € 1,99; gestione singolo modello F24 € 0,17. Le variazioni annuali dei costi sono comunicate per iscritto e l’Associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione o di strutture associate. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Associazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la trattenuta operata. L’Associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS per le spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie connesse ai rapporti associativi, su presentazione di nota specifica.

Sospensione e recesso dell’INPS

L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge richiesti per la stipula. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente se rileva pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a proprio danno.

Protezione dei dati personali

Le Parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. L’Associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta salva la facoltà di recesso di entrambe le parti, con comunicazione scritta inviata via raccomandata A/R o PEC. L’Associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza.

Sede dell’Associazione

La sede del sindacato CONF.E.L.P. è indicata in Via Teulada n. 55, Roma (RM).

Istruzioni contabili e nuovi conti

Per la rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi riscossi per conto di CONF.E.L.P. viene istituito il conto GPN25171. Sono inoltre istituiti i conti GPN35171 per l’accreditamento dei contributi associativi e GPN11171 per il debito verso CONF.E.L.P. relativo ai contributi riscossi per conto. La gestione dei rapporti finanziari è affidata direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali; nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

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