Sentenza n. 904/2026 - Catania, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo nr. 1456/2023 relativo al giudizio iscritto al nr. 5637/2022 rg emesso dal Tribunale di Siracusa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Comune all'obbligo di pagamento derivante dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha agito per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 1456/2023, emesso dal Tribunale di Siracusa e divenuto esecutivo per mancata opposizione, deducendo l'inadempimento del Comune nonostante la notifica del titolo in forma esecutiva. Ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme ritenute ancora dovute, oltre alla nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune ha eccepito la cessazione della materia del contendere, sostenendo di avere già integralmente pagato le fatture oggetto del decreto ingiuntivo prima della sua emissione, e ha prodotto documentazione contabile. In subordine, ha dedotto la violazione dei canoni di correttezza e buona fede e l'abuso del diritto, assumendo che la società avesse imputato unilateralmente parte dei pagamenti agli interessi, anziché al capitale, per rappresentare artificiosamente come ancora esistente il credito capitale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo provato, sulla base delle allegazioni del Comune e della documentazione contabile prodotta, il soddisfacimento della pretesa azionata. Non sono stati esaminati nel merito né l'asserito inadempimento né le ulteriori eccezioni relative all'imputazione dei pagamenti, alla correttezza e all'abuso del diritto, poiché il soddisfacimento del credito ha determinato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
È la disposizione processuale richiamata per l'azione di ottemperanza al giudicato.
art. 647, comma 1, c.p.c.
È richiamato quale fondamento dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto e della conseguente formazione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfacimento della pretesa consacrata nel titolo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse concreto alla prosecuzione del giudizio.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata sulla base della documentazione prodotta dall'amministrazione resistente, quando essa dimostri l'avvenuto adempimento dell'obbligo risultante dal titolo giudiziale.
- Quando il giudice dichiara cessata la materia del contendere per integrale soddisfacimento della pretesa, le questioni ulteriori relative all'inadempimento e alla correttezza dell'imputazione dei pagamenti non richiedono una decisione di merito.
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