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Sentenza

Sentenza n. 5875/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508835

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto la domanda risarcitoria connessa all’annullamento di una sanzione disciplinare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante chiedeva la riforma della sentenza con cui il TAR aveva respinto la domanda di risarcimento del danno biologico e non patrimoniale asseritamente subito in conseguenza di un procedimento disciplinare universitario, conclusosi con la sanzione della censura e successivamente annullato in via definitiva per tardività dell’azione disciplinare. Il procedimento era stato avviato dopo una segnalazione relativa a presunte pressioni esercitate dal professore nei confronti del presidente di una commissione per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale. L’appellante deduceva: erronea qualificazione del bene della vita e dell’interesse azionato, ritenuto di natura oppositiva; sussistenza della condotta illecita dell’amministrazione; colpa dell’apparato, per avere il rettore trasmesso tardivamente gli atti al collegio di disciplina rispetto al termine previsto dall’art. 10 della legge n. 240/2010; omessa considerazione dei motivi relativi alla carenza istruttoria e motivazionale, al travisamento dei fatti e alla sproporzione della sanzione; erronea valutazione del nesso causale tra procedimento e sanzione disciplinare, da un lato, e depressione, infarto, danno biologico e anticipato pensionamento, dall’altro. L’appellante richiamava documentazione medica che quantificava il danno biologico temporaneo e permanente in complessivi euro 134.659,00.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ribadito che l’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non determina automaticamente il diritto al risarcimento, essendo necessaria la prova di tutti gli elementi dell’illecito aquiliano: condotta illecita, colpa, evento dannoso e nesso causale; il relativo onere probatorio grava sul danneggiato. Nel caso concreto, l’annullamento della sanzione era intervenuto per un vizio procedurale, ossia la tardività dell’azione disciplinare, senza un accertamento definitivo sull’insussistenza dei fatti contestati o sull’illegittimità sostanziale della sanzione. Se il bene della vita consisteva nel non essere sottoposto a un procedimento disciplinare tardivo, l’annullamento della sanzione costituiva già la tutela pienamente satisfattiva, non essendo più possibile rieditare il potere disciplinare. Se, invece, il bene della vita consisteva nell’accertamento dell’assenza di un comportamento disciplinarmente rilevante, la pronuncia fondata sul solo vizio formale non dimostrava tale spettanza. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che l’appellante aveva riproposto i motivi sostanziali relativi ai fatti contestati soltanto in via subordinata, per l’ipotesi di accoglimento dell’appello, circoscrivendo così la materia del contendere alla violazione del termine disciplinare e impedendo al giudice d’appello di esaminare autonomamente tali profili in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. In ogni caso, sono state ritenute non provate sia la colpa dell’amministrazione, essendo ragionevole l’interpretazione secondo cui il termine decorresse dall’acquisizione effettiva della notizia da parte dell’organo competente e non dal mero ricevimento presso un ufficio, sia il nesso causale tra la censura disciplinare e le patologie dedotte. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La domanda risarcitoria per attività amministrativa illegittima richiede la prova degli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano e non consegue automaticamente all’annullamento dell’atto.

  • art. 10 l. 240/2010

    Disciplina la trasmissione degli atti al collegio di disciplina da parte del rettore entro il termine previsto dalla legge; la controversia risarcitoria ha preso le mosse dalla ritenuta tardività di tale trasmissione.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione in appello dei motivi assorbiti, ma la loro formulazione subordinata può circoscrivere la materia del contendere e impedire al giudice d’appello di esaminarli al di fuori dell’ordine processuale prospettato.

  • art. 3, comma 4, Codice di comportamento dell’Università interessata

    Norma richiamata tra i motivi sostanziali originariamente dedotti contro il provvedimento disciplinare, ma non esaminata nel merito ai fini della decisione risarcitoria.

  • art. 12, comma 1, Codice di comportamento dell’Università interessata

    Norma richiamata tra i motivi sostanziali relativi alla legittimità della sanzione disciplinare, senza accertamento definitivo nel presente giudizio.

Massime di principio

  • L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, anche se adottato per violazione di legge, non fonda automaticamente il diritto al risarcimento: il danneggiato deve provare condotta illecita, colpa dell’amministrazione, evento dannoso e nesso causale.
  • Quando l’annullamento del provvedimento disciplinare dipende esclusivamente da un vizio procedurale o dalla tardività dell’azione, senza accertare l’insussistenza dei fatti contestati o l’illegittimità sostanziale della sanzione, non è dimostrata una condotta amministrativa lesiva del bene della vita consistente nell’accertamento dell’assenza dell’illecito disciplinare.
  • Se il bene della vita dedotto consiste nel non essere sottoposto a un procedimento disciplinare tardivo, l’annullamento della sanzione può costituire tutela pienamente satisfattiva, poiché l’amministrazione non può rieditare il potere disciplinare oltre il termine previsto.
  • La colpa dell’amministrazione non può essere desunta automaticamente dall’illegittimità dell’atto; deve essere valutata con riferimento alla colpa dell’apparato e alle circostanze concrete, potendo risultare scusabile l’interpretazione normativa ragionevole adottata dall’organo competente in presenza di incertezza sul dies a quo del termine.
  • Il nesso causale tra procedimento disciplinare e danno biologico deve essere provato in modo concreto; la mera produzione di certificazioni o perizie mediche non esonera il ricorrente dalla dimostrazione che le patologie siano causalmente riconducibili alla condotta amministrativa contestata.
  • La riproposizione subordinata in appello dei motivi assorbiti, formulata per l’ipotesi di accoglimento dell’appello avversario, non consente al giudice di esaminarli autonomamente quando l’appello viene respinto e la materia del contendere è stata delimitata dalle stesse parti secondo un diverso ordine di trattazione.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoAppello
RamiResponsabilità della pubblica amministrazionePubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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