Cassazione Penale, Sentenza n. 19982/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Coppolecchia ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di ammissione al credito nei confronti della PA.MA Costruzioni di Pace Marianna, oggetto di confisca nel procedimento di prevenzione a carico di Giovanni Trapani. La domanda era stata presentata il 18/02/2022, mentre la confisca era divenuta definitiva il 14/02/2018; il Tribunale aveva ritenuto decaduto il diritto per mancato rispetto del termine di 180 giorni previsto dalla legge. Il ricorrente ha dedotto di non aver mai avuto conoscenza del provvedimento di confisca e di non aver ricevuto la comunicazione prevista dall'art. 1, comma 206, legge n. 228/2012; ha sostenuto inoltre che la sua corrispondenza con l'amministratore giudiziario riguardava solo il sequestro e l'alienazione preliminare e che la richiesta di copia del provvedimento (2/08/2020) non equivaleva a una conoscenza effettiva del decreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il termine di decadenza di 180 giorni per presentare la domanda corre dalla definitività della confisca (o dall'entrata in vigore della legge, secondo i casi) e che tale termine decorre indipendentemente dalle comunicazioni dell'Agenzia previste dal comma 206 della legge n. 228/2012; tuttavia il criterio rilevante è la conoscenza effettiva del procedimento o del provvedimento definitivo. Nel caso concreto il ricorrente non aveva prospettato tempestivamente la mancata conoscenza e, una volta chiamato in causa, non ha fornito elementi sufficienti a smentire la valutazione del Tribunale, che aveva rilevato numerosi atti e corrispondenze (solleciti all'amministratore giudiziario, richieste e istanza per copia del decreto) idonei a dimostrare la conoscenza de facto. Per tali ragioni il ricorso è stato ritenuto infondato e inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge n. 228 del 2012
art. 1, commi 194-206; comma 199; comma 205; comma 206
Disciplina la tutela dei creditori sui beni confiscati e stabilisce il termine di 180 giorni a pena di decadenza per la presentazione della domanda di ammissione del credito; la comunicazione dell'Agenzia prevista dal comma 206 ha funzione di pubblicita' notizia e di agevolazione, ma non condiziona la decorrenza del termine che resta ancorata alla definitività della confisca o all'entrata in vigore della legge.
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia)
art. 57, comma 2; art. 58, comma 2; art. 117, comma 1 (richiamati)
Le disposizioni del codice antimafia disciplinano, tra l'altro, le modalità di ammissione dei crediti; nel caso specifico la normativa è stata coordinata con la legge n. 228/2012 in base alle regole transitorie (art. 117) per individuare la disciplina applicabile al procedimento.
Sezioni Unite Corte di cassazione
Sez. U, n. 39608 del 22/02/2018, Business Partner Italia s.p.a., Rv. 273660 - 01
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il termine di decadenza decorre indipendentemente dalle comunicazioni dell'Agenzia e che rileva la conoscenza effettiva del procedimento o del decreto ablatorio; e' comunque possibile ottenere la restituzione nel termine se il creditore prova di non aver potuto osservare il termine per causa non imputabile.
Corte costituzionale
sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai presupposti per l'applicazione delle conseguenze dell'inammissibilita' e alla mancanza di colpa grave del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilita'.
codice di procedura penale
Disposizione applicata per l'effetto che la declaratoria di inammissibilita' comporta l'onere delle spese del procedimento e il versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il termine di 180 giorni per la presentazione della domanda di ammissione del credito corre dalla definitività della confisca (o dall'entrata in vigore della norma se prevista) e non è sospeso dalla mancata comunicazione formale dell'Agenzia; la comunicazione dell'Agenzia ha funzione informativa ma non è condizione per l'efficacia del termine.
- Ciò che rileva ai fini della decadenzia è la conoscenza effettiva del procedimento o del provvedimento definitivo: se il creditore dimostra di non aver avuto tale conoscenza per causa non imputabile, può ottenere la restituzione del termine; l'onere probatorio è del creditore.
- Atti di corrispondenza con l'amministratore giudiziario, richieste di informazioni o istanze per ottenere copia del provvedimento sono elementi che possono far presumere la conoscenza effettiva e dunque far decorrere il termine.
- Le eccezioni relative alla mancata conoscenza non devono essere sollevate tardivamente: è necessario allegarle e documentarle tempestivamente nel procedimento di merito, non introdurle solo dopo che il giudice ha sollevato la questione.
- Argomentazioni basate esclusivamente su valutazioni soggettive (es. mancanza di competenze tecniche del creditore) sono insufficienti a escludere la conoscenza de facto se vi sono atti documentali che la dimostrano.
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