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Ordinanza

Ordinanza n. 2185/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano n. -OMISSIS- del 28.03.2025 notificato in pari data, e per ordinare all’Amministrazione l’esibizione e il rilascio della documentazione richiesta con l’istanza del 4 marzo 2025.

Giustizia amministrativa202501535

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano emesso il 28 marzo 2025, unitamente alla mancata esibizione e al mancato rilascio della documentazione richiesta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano e ha chiesto l’ordine di esibizione e rilascio della documentazione richiesta con istanza del 4 marzo 2025. Nel corso del giudizio, il TAR aveva già ordinato allo Sportello Unico, con ordinanza n. 3635/2025, di mettere a disposizione del ricorrente la documentazione indicata nell’istanza entro trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza. Dalla motivazione della presente ordinanza emerge tuttavia che il ricorrente non ha documentato l’avvenuta notificazione dell’ordinanza all’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha disposto un adempimento istruttorio a carico del ricorrente, ordinandogli di provvedere alla notificazione dell’ordinanza n. 3635/2025 allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano entro dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e di documentare tale notificazione. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 19 giugno 2026. Non è stata ancora definita la domanda di accesso né è stato deciso nel merito l’annullamento del provvedimento impugnato. Le generalità del ricorrente devono essere oscurate per la tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto, richiamato dal giudice, per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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