Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 176/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia delle ordinanze nn. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del 28.2.2025, recanti l’intimazione di rimozione delle autovetture di proprietà del ricorrente ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006;

Giustizia amministrativa202500747

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze comunali nn. 24-32 del 28 febbraio 2025, recanti l’intimazione di rimuovere nove autovetture qualificate come rifiuti abbandonati ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il proprietario di un fondo ha impugnato nove ordinanze comunali con cui gli è stata intimata la rimozione di altrettante autovetture collocate nel fondo e qualificate dall’amministrazione come rifiuti abbandonati ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006. Ha chiesto l’annullamento degli atti previa sospensione cautelare della loro efficacia. Il testo dell’ordinanza non specifica i motivi di legittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a evidenziare la natura delle misure impugnate e il rischio derivante dalla loro esecuzione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il pericolo di un danno grave e irreparabile, considerandolo in re ipsa in ragione del contenuto delle ordinanze, che imponevano la rimozione di nove autovetture dal fondo di proprietà del ricorrente sulla base della loro qualificazione come rifiuti abbandonati. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l’esecuzione dei provvedimenti impugnati, al fine di consentire la discussione di merito re adhuc integra. In funzione istruttoria, ha ordinato al ricorrente di depositare, per ciascun veicolo, fotografie recenti, libretto di circolazione, polizza RCA, ultimo certificato di revisione, quietanza dell’ultima tassa automobilistica, eventuale certificato dell’Automotoclub Storico Italiano ed eventuali fatture relative a riparazioni o sostituzioni di pezzi, entro il 31 dicembre 2026. La trattazione di merito è stata fissata al 14 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    La norma è indicata quale base giuridica delle ordinanze comunali che hanno qualificato le autovetture come rifiuti abbandonati e ne hanno intimato la rimozione.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo impone la rimozione di beni mobili qualificati come rifiuti abbandonati, il pericolo di un danno grave e irreparabile può essere ritenuto in re ipsa ai fini della tutela cautelare, in ragione dell’immediata incidenza dell’ordine sulla disponibilità dei beni del destinatario.
  • La sospensione cautelare può essere disposta per preservare l’integrità della situazione controversa fino alla decisione di merito, anche mediante acquisizione di documentazione specifica sui beni oggetto dell’ordine di rimozione.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.