Ordinanza n. 176/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia delle ordinanze nn. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del 28.2.2025, recanti l’intimazione di rimozione delle autovetture di proprietà del ricorrente ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze comunali nn. 24-32 del 28 febbraio 2025, recanti l’intimazione di rimuovere nove autovetture qualificate come rifiuti abbandonati ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario di un fondo ha impugnato nove ordinanze comunali con cui gli è stata intimata la rimozione di altrettante autovetture collocate nel fondo e qualificate dall’amministrazione come rifiuti abbandonati ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006. Ha chiesto l’annullamento degli atti previa sospensione cautelare della loro efficacia. Il testo dell’ordinanza non specifica i motivi di legittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a evidenziare la natura delle misure impugnate e il rischio derivante dalla loro esecuzione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il pericolo di un danno grave e irreparabile, considerandolo in re ipsa in ragione del contenuto delle ordinanze, che imponevano la rimozione di nove autovetture dal fondo di proprietà del ricorrente sulla base della loro qualificazione come rifiuti abbandonati. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l’esecuzione dei provvedimenti impugnati, al fine di consentire la discussione di merito re adhuc integra. In funzione istruttoria, ha ordinato al ricorrente di depositare, per ciascun veicolo, fotografie recenti, libretto di circolazione, polizza RCA, ultimo certificato di revisione, quietanza dell’ultima tassa automobilistica, eventuale certificato dell’Automotoclub Storico Italiano ed eventuali fatture relative a riparazioni o sostituzioni di pezzi, entro il 31 dicembre 2026. La trattazione di merito è stata fissata al 14 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 192 d.lgs. 152/2006
La norma è indicata quale base giuridica delle ordinanze comunali che hanno qualificato le autovetture come rifiuti abbandonati e ne hanno intimato la rimozione.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo impone la rimozione di beni mobili qualificati come rifiuti abbandonati, il pericolo di un danno grave e irreparabile può essere ritenuto in re ipsa ai fini della tutela cautelare, in ragione dell’immediata incidenza dell’ordine sulla disponibilità dei beni del destinatario.
- La sospensione cautelare può essere disposta per preservare l’integrità della situazione controversa fino alla decisione di merito, anche mediante acquisizione di documentazione specifica sui beni oggetto dell’ordine di rimozione.
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