Corte di giustizia, Sentenza C-665/22
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 maggio 2024. — Amazon Services Europe Sàrl contro Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. — Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Prestatori di servizi della società dell’informazione – Obbligo di fornire informazioni relative alla situazione economica di un fornitore di servizi di intermediazione online – Direttiva 2000/31/CE – Ambito regolamentato – Principio del controllo nello Stato membro di origine – Deroghe – Nozione di “provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione – Regolamento (UE) 2019/1150 – Obiettivo. — Causa C-665/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto la tesi secondo cui l’obbligo imposto dall’AGCOM ai fornitori di servizi di intermediazione online di trasmettere l’IES con dati sui ricavi è incompatibile con la direttiva 2000/31/CE. Ha ritenuto che si tratti di una prescrizione che incide sull’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione e che non rientra nelle deroghe dell’articolo 3, paragrafo 4. Le questioni sulla direttiva 2015/1535, sulla direttiva 2006/123/CE e sull’articolo 56 TFUE sono rimaste assorbite.
Libera prestazione dei servizi e e-commerce: incompatibilità con l’articolo 3 della direttiva 2000/31 dell’obbligo imposto a fornitori stabiliti in altri Stati membri di trasmettere all’autorità italiana un’informativa economica periodica sui ricavi.
La questione giuridica
Se il regolamento (UE) 2019/1150 consenta a uno Stato membro di imporre ai fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online, anche se stabiliti in un altro Stato membro, l’obbligo periodico di trasmettere all’autorità nazionale un documento contenente informazioni economiche, in particolare sui ricavi; se tale obbligo rientri nell’"ambito regolamentato" della direttiva 2000/31 e, in caso affermativo, se possa essere giustificato come deroga ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4; se inoltre siano rilevanti la direttiva 2015/1535, la direttiva 2006/123 e l’articolo 56 TFUE.
Principio di diritto
L’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE osta a una misura nazionale che, pur adottata per garantire l’adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150, imponga a fornitori di servizi di intermediazione online stabiliti in un altro Stato membro, a pena di sanzioni, di trasmettere periodicamente a un’autorità nazionale un documento sulla propria situazione economica contenente numerose informazioni, in particolare sui ricavi. Tale obbligo rientra nell’"ambito regolamentato" della direttiva e non può essere giustificato come deroga ex articolo 3, paragrafo 4, perché non è un provvedimento adottato per quanto concerne un determinato servizio e non è necessario per ordine pubblico, sanità pubblica, pubblica sicurezza o tutela dei consumatori; di conseguenza, non occorre esaminare separatamente l’articolo 56 TFUE, la direttiva 2006/123/CE o gli obblighi di notifica della direttiva 2015/1535.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Regolamento (UE) 2019/1150
- Direttiva 2000/31/CE
- Direttiva (UE) 2015/1535
- Direttiva 2006/123/CE
- Articolo 3 della direttiva 2000/31/CE
- Articolo 1 della direttiva 2000/31/CE
- Articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31/CE
- Articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE
- Articolo 1 della direttiva 2006/123/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE
- Articolo 16 della direttiva 2006/123/CE
- Articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535
- Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535
- Legge italiana 31 luglio 1997, n. 249
- Legge italiana 30 dicembre 2020, n. 178
- Delibera AGCOM n. 397/13/CONS
- Delibera AGCOM n. 161/21/CONS
Obbligo di informativa economica ai fornitori di servizi di intermediazione online
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, relativo alla compatibilità con il diritto dell’Unione dell’obbligo imposto dall’AGCOM ai fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online di trasmettere periodicamente l’"Informativa economica di sistema" (IES), contenente dati sulla loro situazione economica e, in particolare, sui ricavi. La controversia oppone Amazon Services Europe Sàrl all’AGCOM.
Fatti e procedimento principale
A seguito delle modifiche introdotte dal legislatore italiano nel 2020 per assicurare l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1150, l’AGCOM ha esteso, con la delibera n. 161/21, l’obbligo di trasmettere l’IES anche ai fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online, incluse imprese stabilite in altri Stati membri ma operanti in Italia. Il documento richiesto comprendeva informazioni economiche dettagliate, tra cui ricavi, canoni di abbonamento, commissioni e altri proventi collegati all’attività di piattaforma.
Amazon ha impugnato la delibera dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo che l’obbligo fosse incompatibile con il regolamento 2019/1150, con la direttiva 2000/31/CE, con la direttiva 2015/1535, con la direttiva 2006/123/CE e con l’articolo 56 TFUE.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiedeva, in sintesi:
- se il regolamento 2019/1150 osti a un obbligo nazionale di trasmettere informazioni sui ricavi al fine di garantire l’applicazione del regolamento;
- se le informazioni economiche richieste dall’IES possano considerarsi pertinenti e strumentali rispetto a tale obiettivo;
- se l’obbligo avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione ai sensi della direttiva 2015/1535;
- se esso sia incompatibile con l’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, con l’articolo 16 della direttiva 2006/123/CE e con l’articolo 56 TFUE.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) 2019/1150, soprattutto l’articolo 1 e i considerando 3, 7 e 51;
- la direttiva 2000/31/CE, in particolare gli articoli 1, 2 e 3;
- la direttiva 2006/123/CE, in particolare gli articoli 1, 3 e 16;
- la direttiva (UE) 2015/1535, in particolare l’articolo 1 e l’articolo 5;
- l’articolo 56 TFUE;
- il quadro normativo italiano, in particolare la legge n. 249/1997, la legge n. 178/2020 e le delibere AGCOM n. 397/13 e n. 161/21.
Ragionamento della Corte: inquadramento sistematico
La Corte osserva anzitutto che la direttiva 2006/123/CE e la direttiva 2000/31/CE concretizzano entrambe la libertà di prestazione dei servizi sancita dall’articolo 56 TFUE. Tuttavia, se la direttiva 2000/31/CE è applicabile e risolutiva, non occorre esaminare separatamente né l’articolo 56 TFUE né la direttiva 2006/123/CE.
La Corte chiarisce inoltre che l’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE si fonda sul principio del controllo nello Stato membro di origine e del mutuo riconoscimento: nel settore regolamentato, i servizi della società dell’informazione devono essere disciplinati principalmente nello Stato membro di stabilimento del prestatore, mentre lo Stato membro di destinazione non può imporre requisiti aggiuntivi, salvo le deroghe tassative del paragrafo 4.
Nozione di "ambito regolamentato" e applicabilità all’obbligo IES
La Corte respinge l’argomento del governo italiano secondo cui l’obbligo di inviare l’IES non rientrerebbe nell’"ambito regolamentato" perché servirebbe solo a consentire all’autorità di vigilare. Per la Corte, ciò che rileva è la portata dell’obbligo imposto al prestatore: esso condiziona l’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione, imponendo a fornitori stabiliti in altri Stati membri un adempimento periodico, sanzionato in caso di violazione.
Ne deriva che l’obbligo di trasmettere l’IES costituisce una prescrizione riguardante l’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione e rientra quindi nell’"ambito regolamentato" della direttiva 2000/31/CE.
Esclusione della deroga dell’articolo 3, paragrafo 4
La Corte esamina poi se la misura possa rientrare nella deroga prevista dall’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE. Per farlo, occorre che il provvedimento sia:
- adottato per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione;
- necessario per una delle finalità tassativamente indicate: ordine pubblico, sanità pubblica, pubblica sicurezza o tutela dei consumatori;
- proporzionato;
- preceduto, in linea di principio, dalle notifiche e richieste previste dalla stessa disposizione.
La Corte ritiene che le misure italiane abbiano una portata generale e astratta e, come tali, non siano provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione. Richiamando la sentenza Google Ireland e a., la Corte afferma che misure generali applicabili indistintamente a una categoria di servizi non soddisfano il requisito testuale della deroga.
Inoltre, il fatto che le misure siano state adottate per garantire l’applicazione del regolamento 2019/1150 non basta a collegarle alle finalità tassative dell’articolo 3, paragrafo 4. La Corte sottolinea che il regolamento 2019/1150 mira alla trasparenza e all’equità nei rapporti tra piattaforme e utenti commerciali, cioè nei rapporti impresa-impresa, mentre la tutela dei consumatori ha solo un nesso indiretto con tale disciplina. Non sussiste quindi quel nesso diretto richiesto dalla deroga, che va interpretata restrittivamente.
Decisione sulla direttiva 2015/1535 e sulle altre questioni
Poiché la Corte risponde alle questioni principali sulla base della direttiva 2000/31/CE, dichiara non necessario esaminare le questioni relative agli obblighi di notifica della direttiva 2015/1535 e alla possibile inopponibilità delle misure non notificate. Analogamente, non occorre pronunciarsi separatamente sull’articolo 56 TFUE o sulla direttiva 2006/123/CE.
Dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE osta a misure adottate da uno Stato membro, allo scopo dichiarato di garantire l’adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150, che impongano, a pena di sanzioni, ai fornitori di servizi di intermediazione online stabiliti in un altro Stato membro di trasmettere periodicamente a un’autorità nazionale un documento sulla loro situazione economica contenente numerose informazioni, in particolare sui ricavi.
Principio di diritto ricavabile
Nel settore dei servizi della società dell’informazione, uno Stato membro di destinazione non può introdurre, salvo le rigorose deroghe dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE, obblighi amministrativi aggiuntivi e sanzionati a carico di prestatori stabiliti in altri Stati membri, nemmeno se tali obblighi siano giustificati con l’esigenza di assicurare l’applicazione del regolamento 2019/1150. La vigilanza nazionale sull’applicazione di tale regolamento non consente di eludere il principio del controllo nello Stato membro di origine.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 30 mag 2024Corte di giustizia, Sentenza C-353/21
- Sentenza · 30 mag 2024Corte di giustizia, Sentenza C-400/22
- Sentenza · 30 mag 2024Corte di giustizia, Sentenza C-627/22
- Sentenza · 30 mag 2024Corte di giustizia, Sentenza C-662/22
- Sentenza · 30 mag 2024Corte di giustizia, Sentenza C-663/22
- Sentenza · 30 mag 2024Corte di giustizia, Sentenza C-664/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →