Ordinanza n. 1851/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera commissariale di adozione della variante generale al PRG del Comune di Alcamo, del rapporto ambientale e dello studio di incidenza ai fini della VAS
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio principale riguarda l’impugnazione della delibera con cui il Commissario ad acta, agendo con i poteri del Consiglio comunale, ha adottato la variante generale al PRG del Comune di Alcamo, unitamente al rapporto ambientale e allo studio di incidenza. Nel corso del giudizio, un terzo ha chiesto la visibilità temporanea del fascicolo informatico per tutelare le proprie posizioni, valutare eventuali azioni contro la variante e le misure di salvaguardia e verificare i presupposti per una domanda di accertamento di conformità edilizia relativa a una propria domanda di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. L’istanza è stata esaminata ai fini dell’eventuale autorizzazione all’accesso al fascicolo da parte di un terzo intenzionato a valutare un intervento volontario nel processo.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di visibilità temporanea del fascicolo informatico. L’accesso del terzo al fascicolo processuale è stato ritenuto ammissibile solo quale facoltà prodromica all’eventuale intervento volontario nel giudizio e subordinato alla verifica di un rapporto di astratta pertinenza tra la controversia e la sfera giuridica del richiedente, nonché dell’assenza di manifesta pretestuosità o finalità emulative. Nel caso concreto, l’interesse prospettato era meramente esplorativo e rivolto alla valutazione di iniziative autonome contro la variante urbanistica, le misure di salvaguardia e la disciplina edilizia dell’area, non alla possibile proposizione di un intervento nel processo. Le informazioni ricercate erano riferibili direttamente agli atti amministrativi e alla posizione edilizia del terzo, non agli atti processuali depositati nel giudizio. È stato quindi escluso il rapporto di concreta pertinenza tra la res litigiosa e la sfera giuridica del richiedente. Il TAR ha inoltre precisato che l’accesso al fascicolo processuale non può fungere da strumento surrogatorio dell’ordinario accesso documentale agli atti amministrativi, esperibile presso l’amministrazione competente.
Norme richiamate
art. 17, comma 3, d.P.C.S. 28 luglio 2021
l’accesso al fascicolo informatico da parte del terzo è consentito, previa autorizzazione del giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio
La disposizione consente l’accesso del terzo al fascicolo informatico soltanto in funzione della valutazione dell’eventuale intervento volontario nel giudizio, non per finalità conoscitive autonome o esplorative.
eventuale domanda di accertamento di conformità
La disposizione è richiamata con riferimento alla distinta posizione edilizia del terzo, ma non costituisce la base normativa per l’accesso al fascicolo processuale.
art. 3 l.r. n. 71/1978
È richiamata quale base normativa della variante generale al PRG adottata dal Commissario ad acta.
art. 53, comma 1, l.r. n. 19/2020
È richiamata quale disposizione attributiva o presupposta dei poteri esercitati nella procedura di adozione della variante.
Massime di principio
- L’accesso del terzo al fascicolo informatico di un giudizio amministrativo inter alios è una facoltà strumentale e prodromica all’eventuale intervento volontario, non un autonomo diritto alla conoscenza generalizzata degli atti processuali.
- L’autorizzazione all’accesso del terzo al fascicolo processuale presuppone almeno un’astratta pertinenza tra la controversia pendente e la sfera giuridica del richiedente, oltre alla non manifesta pretestuosità o emulatività della richiesta.
- L’interesse del terzo non è concreto e pertinente quando la consultazione del fascicolo è richiesta per valutare iniziative autonome contro atti amministrativi o per definire una distinta vicenda edilizia, senza prospettare una concreta utilità ai fini dell’intervento nel giudizio pendente.
- Il fascicolo processuale non può essere utilizzato come strumento surrogatorio o alternativo all’ordinario accesso documentale agli atti amministrativi, che deve essere esercitato presso l’amministrazione competente secondo la relativa disciplina.
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