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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09703/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta applicata dalla cassa previdenziale privata sul trattamento pensionistico di un proprio iscritto, a titolo di contributo di solidarietà, per il quinquennio 2014-2019. Il giudice di primo grado aveva dichiarato illegittima la trattenuta e condannato la cassa alla restituzione delle somme. La corte d'appello aveva confermato. In cassazione l'ente previdenziale ha dedotto, con due motivi connessi, la violazione della disciplina sulle casse privatizzate e di norme di legge e costituzionali, sostenendo che, per assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine e la stabilità della gestione, rientrasse nei suoi poteri introdurre un contributo di solidarietà a carico dei pensionati e che la corte territoriale avesse errato nel dichiarare illegittimo il regolamento della cassa nella parte in cui prevedeva tale prelievo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva ritenuto illegittima la trattenuta sul trattamento pensionistico. La Corte ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con propri atti o regolamenti, un contributo di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri applicabili, perché un prelievo di questo tipo non integra un mero criterio di calcolo della prestazione ma costituisce una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost. Conseguentemente, è stata confermata anche la condanna alle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2

    non attribuisce alle casse privatizzate il potere di imporre contributi di solidarietà sui trattamenti già determinati

  • Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa, art. 22

    la previsione regolamentare del contributo di solidarietà è stata ritenuta illegittima perché eccede i poteri dell'ente

  • Delib. della Cassa 28 ottobre 2008

    atto interno richiamato a fondamento del prelievo, ma non idoneo a legittimarlo

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12

    richiamato dalla ricorrente per sostenere i poteri della cassa, ma non ritenuto sufficiente a giustificare il contributo

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del potere regolamentare, ma non decisivo

  • L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488

    richiamato nel quadro della disciplina del sistema previdenziale, ma non idoneo a fondare il prelievo autonomamente

  • D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 24, conv. in L. n. 214 del 2011

    richiamato quale norma di contesto sulla sostenibilità del sistema, senza attribuire il potere di imporre il contributo

  • art. 3 Cost.

    invocato dalla ricorrente nel quadro delle censure, ma non decisivo ai fini della legittimità del prelievo

  • art. 38 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'autonomia previdenziale, ma non ritenuto fondante il potere di imposizione

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge; l'assenza di copertura legislativa ne determina l'illegittimità

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono, mediante regolamenti o delibere interne, introdurre contributi di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati secondo i criteri di calcolo applicabili, poiché tali prelievi non incidono sulla determinazione della prestazione ma la comprimono successivamente.
  • Un contributo di solidarietà applicato alle pensioni costituisce una prestazione patrimoniale imposta, che può essere prevista solo da una fonte legislativa in ossequio all'art. 23 Cost.; non è sufficiente il potere regolamentare dell'ente.
  • Il richiamo all'esigenza di equilibrio finanziario e stabilità della gestione non basta, da solo, a legittimare un prelievo patrimoniale sui pensionati in assenza di una specifica base legale.
  • Se la misura eccede i criteri di determinazione del trattamento pensionistico e incide in modo autonomo sulla prestazione già maturata, essa viola il principio del pro rata e non può essere introdotta dall'ente previdenziale privatizzato.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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