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Sentenza

Sentenza n. 116/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento prot. nr. -OMISSIS-. del -OMISSIS- del Questore della Provincia di Bolzano, notificato in data -OMISSIS-, con il quale si vieta “al Sig. -OMISSIS- di accedere per un periodo di anni 1 con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento a tutti i luoghi del territorio nazionale ed estero dove si svolgono manifestazioni sportive di calcio, agonistiche, anche di natura amichevole e del settore giovanile di ogni categoria che siano disciplinate e organizzate secondo le procedure statuite dalla federazione sportiva e che prevedano la presenza di un direttore di gara di federazione, agli incontri di calcio disputati dalla nazionale italiana di calcio e della medesima compagine “under 21” da tutte le squadre di calcio che militano nei campionati nazionali di serie “A”, “B”, “Lega Pro, serie C” “serie D”, “Eccellenza”, “Promozione”, “Prima Categoria”, “Seconda Categoria”, “Terza Categoria”, nonché di tutti gli incontri di calcio relativi alla “Coppa Italia”, “Champions League”, “Europa League” e “Conference League” con l’estensione anche all’estero del divieto, nonché di accedere ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipino o assistano alla predette manifestazioni sportive e più specificatamente i piazzali adibiti alle partenze, all’arrivo e alla sosta dei veicoli per gli esodi organizzati dai tifosi, le strutture sportive, i dintorni, e le vie limitrofe in occasione dei suddetti incontri sportivi; - di ogni altro atto e/o provvedimento annesso, connesso, consequenziale e/o presupposto.

Giustizia amministrativa202600001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Bolzano recante divieto di accesso, per un anno, a manifestazioni calcistiche e ai luoghi interessati dalla sosta, dal transito o dal trasporto dei partecipanti o spettatori

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile deducendo, da un lato, la non riconducibilità delle condotte contestate alla tassativa elencazione prevista dall’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 401/1989 e, dall’altro, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. L’istanza cautelare era stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris. All’udienza pubblica il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese; la rinuncia è stata accettata dalla difesa erariale.

La decisione

Il Tribunale non ha dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia, poiché il difensore non ha documentato il possesso della procura speciale richiesta dall’art. 84, comma 1, c.p.a. La procura ad litem conferita per la proposizione del ricorso non è stata ritenuta equivalente alla procura speciale necessaria per rinunciare al giudizio. Tuttavia, la rinuncia irrituale è stata considerata comportamento univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 9, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, anche in ragione del consenso espresso dall’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989

    La disposizione è stata richiamata quale parametro sostanziale della contestazione, poiché il ricorrente sosteneva che le condotte ascritte non rientrassero nella tassativa elencazione rilevante per l’adozione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive; il giudice non ha deciso nel merito tale censura.

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso richiede una procura speciale conferita espressamente per tale atto; la procura ad litem rilasciata per la proposizione del ricorso non è sufficiente.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa

    Una rinuncia irrituale, pur non idonea a determinare l’estinzione del giudizio, può costituire comportamento univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato quale base processuale per la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso amministrativo produce l’estinzione del processo solo se resa nel rispetto delle formalità previste dall’art. 84 c.p.a., compresa la procura speciale conferita espressamente per l’atto di rinuncia; la procura ad litem rilasciata per la proposizione del ricorso non è equipollente.
  • Quando la rinuncia è irrituale per mancanza di procura speciale, il giudice non può dichiarare l’estinzione del processo per rinuncia, ma può desumere dalla dichiarazione e dal comportamento della parte la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • La rinuncia irrituale, in quanto comportamento univoco successivo alla proposizione del ricorso, può determinare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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