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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31226/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Torino che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla privazione della libertà subita dal 6/03/2012 al 4/06/2012 per fatti contestati nei capi 2, 4 e 5 (maltrattamenti e tentata estorsione). In sede di merito la ricorrente era stata assolta per i capi 4 e 5 per insussistenza del fatto e prosciolta per intervenuta prescrizione quanto al capo 2; la Corte territoriale invece ritenne che la custodia cautelare fosse giustificata da condotte della ricorrente che evidenziavano grave colpa o, in alcuni casi, contegno doloso verso minori, e che il proscioglimento per prescrizione del capo 2 fosse comunque autonomamente idoneo a legittimare la compressione della libertà.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso non meritevole di accoglimento (anche per carenza di autosufficienza) e lo ha rigettato. Ha confermato la motivazione della Corte d'Appello secondo cui: (i) il diritto alla riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. è subordinato all'assenza di condotta dolosa o gravemente colposa che abbia concorso a determinare la custodia; (ii) il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale e richiede una valutazione ex ante della condotta del richiedente; (iii) se la misura cautelare era fondata su più contestazioni, il proscioglimento per prescrizione di uno dei capi che, comunque, sia autonomamente idoneo a giustificare la misura, impedisce il riconoscimento della riparazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Stabilisce il diritto alla riparazione per l'ingiusta custodia cautelare subordinandolo all'inesistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa del soggetto; il comma 2 estende il rimedio anche al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato sottoposto a custodia quando risulti che la misura è stata disposta o mantenuta senza le condizioni di applicabilità degli artt. 273 e 280.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come riferimento per le condizioni di applicabilità della misura cautelare; la Corte verifica se sussistevano le condizioni previste da tale norma al momento dell'adozione della misura.

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 273 come limite alla legittimità della misura cautelare; il mancato rispetto delle condizioni di applicabilità può legittimare la riparazione, salvo che sussistano condotte colpose della persona detenuta.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferimento alla valutazione relativamente al proscioglimento per prescrizione; la Corte osserva che anche il proscioglimento per prescrizione comporta una valutazione di merito che può escludere l'ingiustizia della detenzione.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato come strumento che consente all'imputato di rinunciare alla prescrizione per ottenere una sentenza di merito (assolutoria) ed eventuale riconoscimento della riparazione; la Corte segnala questa possibilità come alternativa per chi voglia contestare la legittimazione della misura pur avendo il reato prescritto.

Massime di principio

  • Il giudizio sulla riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale: il giudice della riparazione valuta ex ante la condotta del detenuto per verificare se abbia concorso, con dolo o grave colpa, a creare la falsa apparenza della configurabilità di un reato.
  • Se la custodia cautelare si fonda su più contestazioni, il proscioglimento (anche per prescrizione) di una sola di esse impedisce la riparazione solo se quella contestazione è autonomamente idonea a giustificare la misura cautelare; pertanto basta una contestazione capace, da sola, di legittimare la detenzione.
  • Il proscioglimento per prescrizione non è automaticamente neutro ai fini della riparazione: la sua valutazione richiede comunque un esame di merito, per quanto limitato, e può essere considerato idoneo a escludere l'ingiustizia della detenzione.
  • La presenza di comportamenti del detenuto che evidenziano eclatante negligenza o imprudenza (o, in casi estremi, dolo) costituisce ostativo al riconoscimento dell'indennizzo anche se l'imputazione per alcuni capi si conclude con assoluzione.
  • Chi intende ottenere la riparazione pur essendo stato prosciolto per prescrizione può valutare la facoltà di rinunciare alla prescrizione ai sensi dell'art. 157 cod. pen. per ottenere una pronuncia di merito che dichiari l'ingiustizia della custodia.

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