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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00400/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La lite nasce da un giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposto avverso l'esecuzione intrapresa sulla base di un lodo arbitrale. Il giudice di merito ha rigettato l'opposizione ritenendo che il lodo fosse rituale e quindi idoneo a costituire titolo esecutivo, valorizzando l'atto di deferimento in arbitri, il comportamento complessivo delle parti e il decreto di esecutorietà. In cassazione il soccombente ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 360, n. 3 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse esaminato fatti e atti anteriori alla formazione del titolo, deducibili solo prima della sua formazione; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice pronunciato sulla natura del lodo come se fosse stata proposta un'impugnazione del lodo e non un'opposizione per mancanza di titolo valido; 3) violazione dell'art. 1372 c.c., assumendo che la qualificazione del lodo come rituale avesse disatteso la volontà delle parti cristallizzata nel lodo stesso; 4) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell'art. 2729 c.c., per avere interpretato il lodo sulla base di elementi esterni e in contrasto col tenore letterale delle clausole.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure mirassero, in sostanza, a una rivalutazione degli atti di merito e dell'interpretazione della clausola arbitrale, attività preclusa in sede di legittimità nell'ambito di un'opposizione all'esecuzione. Ha inoltre affermato che, una volta attribuita al lodo efficacia esecutiva, esso rientra tra i provvedimenti con efficacia esecutiva ex art. 474 c.p.c. e che eventuali vizi dovevano essere fatti valere tempestivamente con i rimedi propri contro il titolo e il procedimento di formazione del titolo, non potendo essere recuperati in questa sede. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; disposto l'onere dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione consente di contestare l'esistenza e i requisiti indispensabili del titolo esecutivo, non di riesaminare nel merito la formazione del titolo già munito di efficacia esecutiva.

  • art. 474 c.p.c.

    Il lodo cui sia attribuita efficacia esecutiva è ricompreso tra i provvedimenti ai quali la legge riconosce efficacia esecutiva.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di extrapetizione è stata ritenuta non idonea, poiché i motivi tendevano in realtà a far riesaminare la natura del lodo e il titolo esecutivo.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione del lodo; la Corte non ne ha accolto la lettura, ritenendo inammissibile la richiesta di rivalutazione interpretativa.

  • art. 1362 c.c.

    La doglianza sull'interpretazione del lodo non può essere devoluta in cassazione se richiede un nuovo esame degli atti e delle clausole già valutate dal giudice di merito.

  • art. 1363 c.c.

    Come per l'art. 1362 c.c., il relativo profilo interpretativo è stato ritenuto non scrutinabile in sede di legittimità nel caso concreto.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato per contestare l'uso di elementi presuntivi ed esterni; la Corte ha comunque escluso la possibilità di una nuova valutazione del materiale probatorio e documentale.

  • art. 825, comma 3, c.p.c.

    Il procedimento di attribuzione dell'efficacia esecutiva al lodo è il momento in cui vanno fatti valere gli eventuali vizi relativi alla formazione del titolo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di violazione di legge dedotti dal ricorrente, ma le censure sono state considerate inammissibili per il loro contenuto sostanziale di riesame del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La dedotta nullità della sentenza per extrapetizione è stata respinta perché la censura celava una richiesta di rivalutazione della qualificazione del lodo.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il contributo unificato dovuto in relazione al ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. possono essere dedotte solo contestazioni relative all'esistenza, alla validità formale e ai requisiti essenziali del titolo esecutivo, non una rivalutazione del merito della vicenda che ha portato alla sua formazione.
  • Quando un lodo arbitrale sia stato munito di efficacia esecutiva, la sua contestazione non può essere proposta, in sede di opposizione all'esecuzione, come surrettizia impugnazione della qualificazione del lodo o dell'interpretazione della volontà delle parti.
  • Le doglianze che richiedono un esame diretto di clausole contrattuali, atti e documenti già scrutinati dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione se mirano solo a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • I vizi relativi alla formazione del titolo esecutivo devono essere fatti valere con i rimedi e nei tempi propri dell'impugnazione del titolo o del procedimento di esecutorietà, non potendo essere recuperati mediante opposizione all'esecuzione.
  • La denuncia di extrapetizione o di violazione di norme ermeneutiche non supera il vaglio di ammissibilità se, nella sostanza, mira a sollecitare una nuova qualificazione giuridica e fattuale già compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveArbitrato
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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