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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14955/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari che, accogliendo l'istanza di revisione ex art. 630 c.p.p. promossa da Marengo, aveva revocato la precedente sentenza di condanna confermata dalla Corte d'appello di Campobasso e aveva assolto Marengo dal reato ascritto (art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) per non avere commesso il fatto. Il ricorso di cassazione solleva tre censure: (1) violazione di legge per presunta errata qualificazione come "prova nuova" della visura camerale storica della societa Rent Line s.r.l., dovendosi invece ritenere che in atti fosse già presente una certificazione dell'Agenzia delle Entrate; (2) violazione di legge per omessa fase rescissoria/formale di ammissibilità (art. 637 c.p.p.), lamentando che la Corte ha deciso nel merito senza il previsto vaglio preliminare; (3) vizio di motivazione per mancato confronto con le prove originarie che avevano attribuito il fatto a Marengo (in particolare la testimonianza del funzionario dell'Agenzia delle Entrate). Il Procuratore generale chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e lo ha respinto. Motivazioni principali: (a) in tema di revisione, la nozione di "prova nuova" ai sensi dell'art. 630 co.1 lett. c) c.p.p. comprende anche documenti già esistenti negli atti ma non portati a conoscenza o non valutati dal giudice del merito; la Corte d'appello di Bari ha correttamente ritenuto "prova nuova" la visura camerale storica che dimostrava che Marengo non era legale rappresentante alla data del fatto (29/09/2015) ma assunse la carica successivamente (18/05/2016), circostanza che rendeva insussistente l'attribuzione del reato nella veste formale di legale rappresentante e giustificava il proscioglimento per non avere commesso il fatto; (b) l'esistenza di altra certificazione in atti non valutata dai giudici del merito non impedisce la rilievo della visura camerale come prova nuova quando quella certificazione non era stata correttamente considerata; (c) quanto alla presunta omissione della fase rescissoria, il nuovo assetto processuale (art. 634 e ss.) consente alla Corte d'appello di effettuare in un'unica udienza sia il vaglio di ammissibilità sia la valutazione della prova nuova e il giudizio di merito; dunque la decisione nel corso dell'udienza dibattimentale non è di per sé viziosa; (d) la Corte d'appello ha fornito motivazione congrua sul punto e ha confutato la valenza probatoria degli elementi posti a base della condanna, che se correttamente valutati avrebbero portato all'assoluzione. Conseguenza pratica: rigetto del ricorso del Procuratore generale e conferma dell'assoluzione pronunziata in sede di revisione.

Norme richiamate

  • art. 630 comma 1 lett. c) c.p.p.

    La Corte ricollega a questa norma la nozione estesa di "prova nuova": rilevano anche documenti già esistenti negli atti ma non conosciuti o non valutati dal giudice del merito, purché non siano prove inammissibili o ritenute superflue.

  • art. 634 c.p.p.

    Disciplina la fase preliminare di ammissibilità davanti alla Corte d'appello; qui il Collegio sottolinea che il nuovo assetto consente alla Corte di valutare l'ammissibilità e, in sede dibattimentale, anche di decidere sulla richiesta senza separare rigidamente le due fasi.

  • art. 636 c.p.p.

    Prevede l'udienza dibattimentale cui si applicano, ove compatibili, le norme sul dibattimento; la Corte può, nella stessa udienza, valutare la prova nuova e decidere il merito.

  • art. 637 c.p.p.

    Regola la sentenza in materia di revisione; la Corte ha ritenuto che la mancata separazione formale della fase rescissoria non comporta automaticamente nullità se nella stessa udienza sono stati svolti i necessari accertamenti di ammissibilità e merito.

  • art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma sostanziale che definisce il reato ascritto: la revisione ha ritenuto che mancava l'elemento soggettivo/formale relativo alla qualifica di legale rappresentante al momento del fatto, quindi veniva meno la configurazione del reato nella veste contestata.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014; Sez. U. n. 624 del 26/09/2001)

    Richiamata per affermare il principio consolidato secondo cui la 'prova nuova' può essere costituita da elementi già presenti negli atti ma non conosciuti o non valutati dal giudice del merito; inoltre le Sezioni Unite hanno ammesso che l'inammissibilità possa essere dichiarata anche nella fase dibattimentale.

Massime di principio

  • Un documento già presente nel fascicolo può costituire "prova nuova" ai sensi dell'art. 630 c.p.p. se non è stato conoscibile o valutato dal giudice del merito; pertanto la mera esistenza in atti non esclude automaticamente la revisione.
  • La Corte d'appello, nel giudizio di revisione, può valutare congiuntamente l'ammissibilità della richiesta e il merito nella stessa udienza dibattimentale; l'omissione di una separata fase rescissoria non è per sé vizio se è avvenuto il necessario esame delle condizioni di ammissibilità e della prova.
  • Se la 'prova nuova' incide su un elemento essenziale dell'attribuzione del reato (es. la qualità formale del soggetto che avrebbe commesso il fatto), può determinare il proscioglimento anche se altre certificazioni sono in atti ma non sono state correttamente valutate.
  • Nel proporre un'impugnazione in sede di revisione è importante spiegare specificamente perché la nuova prova modifica l'impianto probatorio precedente: censure generiche sulla motivazione sono meno efficaci.
  • Le valutazioni sul requisito di novità e sull'idoneità della prova a provocare l'assoluzione sono di fatto discrezionali ma devono essere motivate; il contrasto tra documenti va risolto dal giudice della revisione con congrua analisi comparativa.

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