Cassazione Penale, Sentenza n. 3859/2025 del 30/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della dichiarazione di inammissibilità dell'appello in favore di Antonini: la Corte territoriale aveva ritenuto l'appello inammissibile per due ragioni principali: a) mancanza di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; b) mancato deposito, unitamente all'atto di appello, di una dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter). Il ricorrente ha censurato solo il primo profilo sostenendo che non si applicava la norma perché aveva chiesto il rito abbreviato con procura speciale rilasciata ai difensori (richiamo ad art. 442 e ad una previsione di presenza ex art. 420, comma 2-ter), e dunque sarebbe stato considerato presente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: il ricorrente aveva impugnato solo il motivo relativo all'assenza del mandato ad impugnare, ma non aveva contestato il secondo motivo (mancata dichiarazione/elezione di domicilio). Poiché la Corte d'appello aveva fondato la declaratoria di inammissibilità anche su quest'ultimo profilo non contestato, il ricorrente non aveva interesse a proporre il ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., comma 1-quater
Richiede che l'atto di impugnazione sia corredato del mandato specifico rilasciato dopo la pronuncia della sentenza quando necessario; la Corte territoriale ha ritenuto assente tale mandato e il ricorrente ha contestato questo punto in Cassazione
art. 581 cod. proc. pen., comma 1-ter
Imposta l'obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; la Corte d'appello ha ritenuto l'appello inammissibile anche per la mancanza di tale dichiarazione/electione e la Cassazione ha confermato che, se non contestata, costituisce motivo valido di inammissibilità
art. 442 cod. proc. pen.
Norma sul rito abbreviato: il ricorrente ha sostenuto che, avendo richiesto il rito abbreviato con procura speciale, doveva considerarsi presente e quindi esente dall'obbligo del mandato successivo; tale eccezione è stata dedotta ma non è stata decisiva perché il motivo relativo alla dichiarazione/electione di domicilio non è stato impugnato
art. 420 cod. proc. pen., comma 2-ter
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'imputato, essendo presente tramite procura per rito abbreviato, non necessita di ulteriori adempimenti processuali relativi al mandato; la Corte non ha risolto il punto sul merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per altre ragioni
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna per spese processuali e prevede la facoltà di infliggere somme a favore della Cassa delle ammende: applicata per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000,00 per la responsabilità nella causa di inammissibilità
legge 9 agosto 2024, n. 114 (richiamo normativo)
La Corte richiama la disciplina transitoria: le disposizioni dell'art. 581, comma 1-ter, non sono immediatamente abrogate dalla legge e continuano ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024, secondo interpretazione delle Sezioni Unite
pronuncia Sezioni Unite, processo n. 6578/2024 (udienza 24 ottobre 2024)
Interpretazione secondo cui la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere il richiamo espresso e specifico ad una dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, così da consentire l'immediata individuazione del luogo per la notificazione
Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri di valutazione della colpa ai fini della condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Per proporre appello dopo sentenza di primo grado, verificare e allegare il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia se richiesto dalla normativa vigente (art. 581 e disposizioni transitorie).
- Sempre depositare, o richiamare espressamente nel atto di impugnazione, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; l'assenza costituisce motivo autonomo di inammissibilità.
- Se si contesta la decisione di inammissibilità, il ricorso al giudice superiore deve coprire tutti i profili decisivi indicati dalla corte di merito: non impugnare un motivo determinante espone a declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse.
- Nel caso si sia rappresentata una situazione di 'presenza' tramite procura (es. rito abbreviato), conviene comunque chiarire e documentare i relativi effetti processuali nell'atto di impugnazione per evitare dubbi interpretativi.
- La violazione degli obblighi formali può comportare condanna alle spese e sanzioni (anche somme alla Cassa delle ammende); valutare la tempestiva regolarizzazione o integrazione degli atti quando possibile.
- Prestare attenzione alle disposizioni transitorie e alle pronunce delle Sezioni Unite che interpretano l'applicabilità temporale delle norme procedurali; adeguare il contenuto dell'impugnazione alle interpretazioni giurisprudenziali (es.: richiamo espresso alla dichiarazione/electione di domicilio).
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