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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3859/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della dichiarazione di inammissibilità dell'appello in favore di Antonini: la Corte territoriale aveva ritenuto l'appello inammissibile per due ragioni principali: a) mancanza di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; b) mancato deposito, unitamente all'atto di appello, di una dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter). Il ricorrente ha censurato solo il primo profilo sostenendo che non si applicava la norma perché aveva chiesto il rito abbreviato con procura speciale rilasciata ai difensori (richiamo ad art. 442 e ad una previsione di presenza ex art. 420, comma 2-ter), e dunque sarebbe stato considerato presente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: il ricorrente aveva impugnato solo il motivo relativo all'assenza del mandato ad impugnare, ma non aveva contestato il secondo motivo (mancata dichiarazione/elezione di domicilio). Poiché la Corte d'appello aveva fondato la declaratoria di inammissibilità anche su quest'ultimo profilo non contestato, il ricorrente non aveva interesse a proporre il ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen., comma 1-quater

    Richiede che l'atto di impugnazione sia corredato del mandato specifico rilasciato dopo la pronuncia della sentenza quando necessario; la Corte territoriale ha ritenuto assente tale mandato e il ricorrente ha contestato questo punto in Cassazione

  • art. 581 cod. proc. pen., comma 1-ter

    Imposta l'obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; la Corte d'appello ha ritenuto l'appello inammissibile anche per la mancanza di tale dichiarazione/electione e la Cassazione ha confermato che, se non contestata, costituisce motivo valido di inammissibilità

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Norma sul rito abbreviato: il ricorrente ha sostenuto che, avendo richiesto il rito abbreviato con procura speciale, doveva considerarsi presente e quindi esente dall'obbligo del mandato successivo; tale eccezione è stata dedotta ma non è stata decisiva perché il motivo relativo alla dichiarazione/electione di domicilio non è stato impugnato

  • art. 420 cod. proc. pen., comma 2-ter

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'imputato, essendo presente tramite procura per rito abbreviato, non necessita di ulteriori adempimenti processuali relativi al mandato; la Corte non ha risolto il punto sul merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per altre ragioni

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna per spese processuali e prevede la facoltà di infliggere somme a favore della Cassa delle ammende: applicata per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000,00 per la responsabilità nella causa di inammissibilità

  • legge 9 agosto 2024, n. 114 (richiamo normativo)

    La Corte richiama la disciplina transitoria: le disposizioni dell'art. 581, comma 1-ter, non sono immediatamente abrogate dalla legge e continuano ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024, secondo interpretazione delle Sezioni Unite

  • pronuncia Sezioni Unite, processo n. 6578/2024 (udienza 24 ottobre 2024)

    Interpretazione secondo cui la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere il richiamo espresso e specifico ad una dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, così da consentire l'immediata individuazione del luogo per la notificazione

  • Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri di valutazione della colpa ai fini della condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Per proporre appello dopo sentenza di primo grado, verificare e allegare il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia se richiesto dalla normativa vigente (art. 581 e disposizioni transitorie).
  • Sempre depositare, o richiamare espressamente nel atto di impugnazione, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; l'assenza costituisce motivo autonomo di inammissibilità.
  • Se si contesta la decisione di inammissibilità, il ricorso al giudice superiore deve coprire tutti i profili decisivi indicati dalla corte di merito: non impugnare un motivo determinante espone a declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse.
  • Nel caso si sia rappresentata una situazione di 'presenza' tramite procura (es. rito abbreviato), conviene comunque chiarire e documentare i relativi effetti processuali nell'atto di impugnazione per evitare dubbi interpretativi.
  • La violazione degli obblighi formali può comportare condanna alle spese e sanzioni (anche somme alla Cassa delle ammende); valutare la tempestiva regolarizzazione o integrazione degli atti quando possibile.
  • Prestare attenzione alle disposizioni transitorie e alle pronunce delle Sezioni Unite che interpretano l'applicabilità temporale delle norme procedurali; adeguare il contenuto dell'impugnazione alle interpretazioni giurisprudenziali (es.: richiamo espresso alla dichiarazione/electione di domicilio).

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