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Sentenza

Sentenza n. 625/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza Tribunale di -OMISSIS- 20.6.2016 n. -OMISSIS-, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202100253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, relativa allo smantellamento delle aiuole sovrastanti l'immobile e alla possibilità di eseguire opere di impermeabilizzazione

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, rispettivamente usufruttuario e nudo proprietario di un immobile commerciale, hanno promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza civile del 20 giugno 2016, passata in giudicato, con la quale il Comune era stato condannato a eseguire tutte le opere di smantellamento delle aiuole del Parco Marsaglia poste sopra l'unità immobiliare, così da consentire l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua meteorica mediante opere di impermeabilizzazione. Hanno chiesto l'ordine di integrale esecuzione del giudicato, la prescrizione delle modalità esecutive, anche mediante rinvio alle opere indicate nella consulenza tecnica d'ufficio, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni giorno di ritardo. Il Comune ha resistito deducendo di avere consegnato i lavori il 24 maggio 2021 e di avere rimosso la terra sovrastante l'immobile nei limiti della proprietà dei ricorrenti. Ha inoltre rappresentato che una parte dell'immobile, costituita da un ampliamento interrato di circa 25 mq, sarebbe stata realizzata abusivamente sotto il parco comunale e che tale abuso aveva dato luogo a un procedimento sanzionatorio e a un'ordinanza di demolizione del 28 febbraio 2022, poi confermata in sede giurisdizionale dal TAR e dal Consiglio di Stato. In udienza i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio in conseguenza della rinuncia al ricorso formulata dai ricorrenti in udienza. Non è stata quindi esaminata nel merito la questione dell'adempimento del giudicato né sono state valutate le richieste di prescrizione delle modalità esecutive, nomina del commissario ad acta e astreinte. Ai sensi dell'art. 84, comma 2, c.p.a., le spese degli atti di procedura compiuti restano a carico del rinunciante. Considerato che la rinuncia è stata formulata soltanto in udienza, dopo il deposito di una memoria da parte del Comune, il Collegio non ha compensato le spese e ha condannato i ricorrenti al pagamento in favore del Comune di € 2.000, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 2, c.p.a.

    le spese degli atti di procedura compiuti – che restano a carico del rinunciante

    La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio e lascia a carico del rinunciante le spese degli atti di procedura compiuti; nel caso concreto il giudice ha posto tali spese a carico dei ricorrenti, senza compensarle.

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata dal Comune in relazione all'ordinanza di demolizione dell'ampliamento interrato abusivo; tale questione non è stata esaminata nel merito dal TAR nel presente giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso dichiarata in udienza determina l'estinzione del giudizio, quando il giudice ne prende atto con sentenza definitiva.
  • Nel giudizio estinto per rinuncia, le spese degli atti di procedura compiuti restano a carico del rinunciante ai sensi dell'art. 84, comma 2, c.p.a.; la compensazione non è automatica e può essere esclusa quando la rinuncia intervenga soltanto all'udienza, dopo il deposito di difese della parte resistente.
  • L'estinzione per rinuncia impedisce al giudice di decidere nel merito le questioni di ottemperanza e le eventuali misure esecutive richieste, comprese la nomina del commissario ad acta e la fissazione di un'astreinte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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