Cassazione Civile, Ordinanza n. 17413/2025 del 28/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2012 con cui l'Ufficio, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, contestava l'utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti emesse da un terzo fornitore. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; in appello, la decisione era stata confermata. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, in violazione delle norme processuali richiamate; (2) violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto non gravi, precise e concordanti gli elementi presuntivi offerti dall'Ufficio e avesse valorizzato solo la regolarità formale di fatture, documenti di trasporto e testimonianze dei dipendenti, senza verificare la reale esistenza delle operazioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata, pur non particolarmente persuasiva, non fosse né mancante né meramente apparente in senso tecnico. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il giudice di merito ha mal governato i criteri di riparto dell'onere della prova e di valutazione delle presunzioni nelle contestazioni di operazioni oggettivamente inesistenti, poiché non è sufficiente, per il contribuente, esibire fatture, regolarità contabile o mezzi di pagamento quando l'Amministrazione abbia già fornito elementi presuntivi idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni. La sentenza della CTR è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione, per nuovo esame della controversia alla luce dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 61 d. lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel primo motivo come parametro processuale della decisione tributaria impugnata, in combinazione con le norme sulla motivazione della sentenza
art. 36 d. lgs. n. 546 del 1992
richiamato per censurare la pretesa motivazione apparente; la Corte ribadisce che la nullità sussiste solo in caso di mancanza assoluta o apparenza della motivazione
art. 132, n. 4, c.p.c.
la mancanza di motivazione rileva come nullità della sentenza solo quando la motivazione sia del tutto assente, apparente, perplessa o incomprensibile
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il vizio di motivazione mancante o apparente integra nullità denunciabile come error in procedendo
art. 2697 c.c.
sulla ripartizione dell'onere della prova: una volta provata dall'Amministrazione l'oggettiva inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente provare l'effettività delle stesse
art. 2727 c.c.
richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria
art. 2729 c.c.
richiamato per i requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a fondamento della prova presuntiva
Massime di principio
- La motivazione è nulla solo quando manchi del tutto, sia meramente apparente o sia talmente perplessa o contraddittoria da non consentire di comprendere la ratio decidendi; non è sufficiente un mero difetto di completezza o di persuasività.
- Nelle controversie fiscali relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici; una volta raggiunta tale soglia, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.
- La prova della sola regolarità formale delle fatture, della contabilità o dei pagamenti non basta a vincere la pretesa erariale quando tali documenti siano compatibili con una operazione solo apparente.
- Il giudice di merito deve confrontare gli indizi offerti dall'Ufficio con gli elementi contrari dedotti dal contribuente, valutando la realtà sostanziale dell'operazione e non il solo dato documentale formale.
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