Sentenza n. 112/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 1456/2025, resa tra le parti, non notificata, con cui era respinto il ricorso per l'annullamento: per quanto riguarda il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti presentati il 29 gennaio 2025: - del decreto del Dirigente della Centrale Unica di Committenza 4 dicembre 2024, n. 236, comunicato il 5 dicembre 2024, nella parte in cui conferma l’esclusione dell’offerta dell’originaria ricorrente R.t.i. dalla gara ANAC 9003250; - di tutti gli atti della procedura che hanno comportato l’esclusione delle offerte del costituendo R.t.i. dalla medesima procedura (ivi compresi i verbali di seduta riservata in cui sono state valutate le offerte del R.t.i. ricorrente per i vari lotti; il verbale di seduta riservata 13 novembre 2024, n. 13, in cui il RUP ha definito i criteri di valutazione delle offerte pretese anomale ed ha ritenuto insoddisfacenti le giustificazioni presentate dal R.t.i. Europolice s.r.l. – Sicilia Police s.r.l.; il verbale di seduta pubblica 14 novembre 2024, n. 41, in cui è stato comunicato l’esito della valutazione del RUP, ma non sono state – asseritamente - indicate le ragioni della pretesa anomalia delle offerte del R.t.i. ricorrente; ove occorra, del punto 18, a pag. 52 del disciplinare di gara nella parte in cui consente al Rup di avvalersi del supporto della Commissione di gara in occasione della valutazione sull’anomalia); e per la condanna: - della Stazione appaltante a depositare la documentazione avente ad oggetto i giustificativi forniti dal R.t.i. KSM Security – Sicurtransport, relativi all’anomalia dell’offerta presentata, richiesta e negata con nota della CUCSR datata 2 gennaio 2025; - della CUCRS a procedere all’ulteriore corso della verifica di anomalia delle offerte del R.t.i. ricorrente per i lotti in cui ha presentato domanda; e, in ogni caso, anche in via tuzioristica, per la dichiarazione di inefficacia dei contratti o delle convenzioni tra le aziende sanitarie e le ditte controinteressate e per disporre il subentro del R.t.i. originario ricorrente nei servizi correttamente aggiudicati; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Security service s.r.l., il 3 febbraio 2025: - del d.d. n. 236 del 4 dicembre 2024 del Dirigente Responsabile dell’Ufficio Speciale “Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi” della Regione Siciliana, recante l’esclusione del R.t.i. Europolice s.r.l. da tutti i lotti della gara l’affidamento del “Servizio integrato di Vigilanza Armata per le AA.SS.RR.”, CIG 971880539A e l’aggiudicazione della medesima gara alla Security service s.r.l., nella parte in cui non decreta l’esclusione del R.t.i. Europolice s.r.l. per i motivi indicati in ricorso; - del verbale di seduta riservata del 13 novembre 2024 a firma del RUP e del successivo verbale n. 41 del 14 novembre 2024 di seduta pubblica della Commissione, con il quale la S.A., ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, ha dichiarato la incongruità e conseguente anomalia dell’offerta del R.t.i. Europolice s.r.l., nella parte in cui non ha rilevato l’anomalia ed incongruità della medesima offerta Europolice s.r.l. per gli ulteriori motivi indicati in ricorso; - di tutti i verbali di gara, sia in seduta pubblica che in seduta riservata, nella parte in cui non è stata decretata l’esclusione del R.t.i. Europolice s.r.l. per i motivi indicati in ricorso; - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e consequenziale comunque lesivo per la orinaria ricorrente incidentale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia n. 1456/2025 e, in primo grado, decreto di esclusione del raggruppamento dalla gara per il servizio integrato di vigilanza armata e gli atti della verifica di anomalia dell'offerta
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava l'esclusione dalla gara, disposta dopo la verifica di anomalia delle offerte presentate per vari lotti. Deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia e violazione dell'art. 34, comma 2, c.p.a., nonché la violazione dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016 e dei principi di correttezza, fiducia, buon andamento e imparzialità. In particolare, sosteneva che la richiesta di giustificazioni fosse generica, che il RUP avesse utilizzato una motivazione identica per tutti i lotti, che non fossero state indicate le ragioni dell'erosione dell'utile e dell'inadeguatezza dell'offerta rispetto agli aumenti del costo del lavoro, che fosse mancato un effettivo contraddittorio e che l'amministrazione avrebbe dovuto svolgere ulteriori approfondimenti istruttori. Contestava inoltre l'asserita violazione della clausola sociale e il mancato recepimento degli adeguamenti del CCNL e delle tabelle ministeriali, ritenendo che tali rilievi non fossero contenuti nel provvedimento di esclusione. Con un secondo motivo censurava la competenza e le modalità della verifica di anomalia, sostenendo che il RUP non avrebbe potuto operare congiuntamente alla Commissione di gara e contestando la lex specialis nella parte in cui consentiva tale collaborazione. Chiedeva anche l'ostensione dei giustificativi degli altri concorrenti, ulteriori accertamenti e, ove necessario, la dichiarazione di inefficacia dei contratti e il subentro. L'impresa aggiudicataria proponeva appello incidentale subordinato, deducendo ulteriori profili di anomalia dell'offerta dell'appellante, violazione delle regole sul costo della manodopera e della clausola sociale, nonché produzione di giustificazioni nuove in giudizio.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello principale e dichiarato improcedibile l'appello incidentale subordinato. Ha ritenuto adeguatamente motivata la verifica di anomalia svolta dal RUP, poiché dal verbale emergeva che il raggruppamento non aveva fornito indicazioni sui processi del servizio, sulle soluzioni tecniche, sulle condizioni eccezionalmente favorevoli e sull'originalità dei servizi, né elementi probatori specifici idonei a giustificare lo scostamento dai valori delle tabelle ministeriali. Le giustificazioni non chiarivano la composizione del costo della manodopera, le categorie impiegate, la paga oraria, l'incidenza del lavoro straordinario e festivo, le assenze, le agevolazioni contributive, il recepimento degli adeguamenti tabellari e il riassorbimento del personale. Tali carenze erano sufficienti a non superare il giudizio complessivo di attendibilità dell'offerta, caratterizzata da un rilevante ribasso. Il giudice ha escluso la necessità di un'ulteriore interlocuzione procedimentale, essendo stato già instaurato un contraddittorio mediante la richiesta, la proroga e la presentazione delle giustificazioni; un ulteriore confronto avrebbe aggravato inutilmente il procedimento. Non è stata ravvisata una manifesta o macroscopica erroneità, illogicità o irragionevolezza nella valutazione tecnica dell'amministrazione. Quanto alla competenza, il Collegio ha ritenuto legittima la previsione della lex specialis che affidava la verifica con il concorso del RUP e della Commissione, rilevando che la stazione appaltante può individuare l'organo competente in relazione alle caratteristiche della gara e che la Commissione aveva dato atto di aver coadiuvato il RUP. Le richieste istruttorie e di ostensione sono state quindi ritenute non necessarie. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate complessivamente in euro 5.000 oltre accessori in favore delle parti costituite e dell'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 97 d.lgs. 50/2016
L'art. 97, tuttavia, contiene degli indizi tali da fare ritenere che la scelta in ordine alla competenza sulla verifica di anomalia dell'offerta sia in ultima analisi rimessa alla stessa stazione appaltante in sede di redazione della lex specialis di gara.
La verifica di anomalia compete alla stazione appaltante, che può individuare nella lex specialis l'organo incaricato, anche prevedendo il concorso del RUP e della Commissione; la valutazione deve verificare concretamente l'attendibilità complessiva dell'offerta e dei suoi costi.
art. 97, comma 4, lett. a), b) e c), d.lgs. 50/2016
a) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente; c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente.
Le giustificazioni devono fornire elementi specifici sugli aspetti economici, tecnici e organizzativi dell'offerta; il mero richiamo a principi giurisprudenziali non dimostra la sostenibilità di uno scostamento significativo dai valori tabellari.
art. 77, comma 1, d.lgs. 50/2016
Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto.
La disposizione conferma il ruolo della Commissione nella valutazione dell'offerta e non impedisce che la lex specialis preveda il suo concorso con il RUP nella verifica di anomalia.
art. 34, comma 2, c.p.a.
La censura di omessa pronuncia e di eccesso di potere giurisdizionale è stata ritenuta infondata, poiché l'anomalia risultava esaminata e motivata dal giudice di primo grado.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità non risultano violati quando la verifica di anomalia è svolta secondo la lex specialis, con adeguata istruttoria e motivazione, dal RUP con il supporto della Commissione.
Massime di principio
- Nella verifica di anomalia, il concorrente deve fornire giustificazioni specifiche, documentate e riferite alla propria concreta organizzazione aziendale, idonee a spiegare il costo della manodopera, gli scostamenti dai valori tabellari, le ore mediamente non lavorate, le agevolazioni applicate, gli adeguamenti contrattuali e il rispetto della clausola sociale; il mero richiamo a principi giurisprudenziali sulla variabilità dei costi non è sufficiente.
- Il giudizio di anomalia riguarda l'attendibilità complessiva dell'offerta e può fondarsi sulle carenze relative a elementi economicamente rilevanti, senza che la stazione appaltante debba dimostrare analiticamente l'erosione dell'utile quando le giustificazioni non consentano di verificare la sostenibilità dell'offerta nel suo complesso.
- Il contraddittorio nella verifica di anomalia si considera adeguato quando il concorrente abbia ricevuto una richiesta di giustificazioni, eventualmente prorogata, e abbia potuto presentare osservazioni; non sussiste un obbligo generalizzato della stazione appaltante di attivare ulteriori interlocuzioni per colmare la genericità o l'inidoneità delle giustificazioni già prodotte.
- La lex specialis può attribuire la verifica di anomalia al RUP prevedendo il concorso della Commissione di gara, purché tale assetto sia coerente con le caratteristiche della procedura e sia rispettato in concreto; la collaborazione della Commissione può risultare dal verbale della gara.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione di anomalia non consente di sostituire la valutazione amministrativa, salvo il caso di manifesta e macroscopica erroneità, illogicità o irragionevolezza; la verifica giudiziale si concentra sulla completezza dell'istruttoria e sulla sufficienza della motivazione.
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