Sentenza del 03/04/2019 n. 1964 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
CATASTO - Revisione classamento - Assenza obbligo di sopralluogo per l'Agenzia - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la rideterminazione della classe catastale dell’immobile, sostenendo, in particolare, che l’Agenzia avrebbe dovuto effettuare un sopralluogo per verificare le caratteristiche concrete dell’unità immobiliare. La controversia riguardava la revisione del classamento effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, nell’ambito di una microzona comunale.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, nella revisione del classamento per microzone, non sussiste un obbligo dell’Agenzia di eseguire un sopralluogo, poiché la rideterminazione si fonda principalmente sui parametri della microzona e sul rapporto tra valori catastali e valori di mercato, non sulle sole caratteristiche tecniche specifiche dell’immobile. Resta tuttavia salva la possibilità per il contribuente di dimostrare in giudizio che, in concreto, il proprio immobile presenta caratteristiche tali da renderlo estraneo alla finalità di riequilibrio ed equità fiscale perseguita dalla revisione.
Norme richiamate
Legge n. 311/2004, art. 1, comma 335
Revisione del classamento catastale delle unità immobiliari site in microzone comunali caratterizzate da significativi scostamenti tra valori catastali e valori di mercato.
La norma consente la revisione del classamento sulla base delle caratteristiche della microzona e dello squilibrio tra valori catastali e valori di mercato. Non impone all’Agenzia un sopralluogo individuale come condizione necessaria per la validità della revisione.
Cassazione, sentenza n. 21176/2016
Conferma l’orientamento secondo cui il riclassamento per microzone non richiede necessariamente un sopralluogo e ammette la prova contraria del contribuente sulle specifiche caratteristiche dell’immobile.
Massime di principio
- Nelle revisioni catastali effettuate per microzone, l’Agenzia può fondare il nuovo classamento sui dati e sugli scostamenti propri della microzona, senza dover necessariamente effettuare un sopralluogo presso ogni immobile.
- L’assenza di sopralluogo, da sola, non rende illegittimo l’atto di revisione del classamento.
- Il contribuente può contestare il riclassamento dimostrando concretamente che il proprio immobile presenta caratteristiche particolari, oggettive e documentabili che lo differenziano dalla microzona o lo sottraggono alla finalità di riequilibrio fiscale.
- La contestazione più efficace non consiste nel denunciare soltanto la mancata ispezione, ma nel fornire prova specifica dell’inadeguatezza della nuova classe rispetto alle caratteristiche dell’immobile.
- La finalità della revisione è correggere le disparità tra rendita catastale e valore di mercato; pertanto, il giudice valuta il caso anche alla luce dell’obiettivo di equità fiscale perseguito dalla norma.
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