Cassazione Civile, Ordinanza n. 23102/2024 del 26/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2012 emesso a seguito di processo verbale di constatazione dell'Ufficio doganale, con cui si contestava a una società che svolgeva lavori di meccanica generale di avere emesso e registrato fatture non imponibili ai sensi dell'art. 8-bis, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 633/1972 per operazioni asseritamente prive dei requisiti di non imponibilità. In particolare, l'Ufficio contestava: la mancata prova della natura dei servizi resi e del loro effettivo riferimento ad attività su navi o aeromobili destinati ad attività commerciali, pesca o salvataggio; nonché, sotto altro profilo, acquisti in regime di non imponibilità in assenza di contratti di appalto e da soggetti non qualificabili come armatori o costruttori di navi. La CTP aveva annullato l'atto ritenendo non correttamente svolto il contraddittorio endoprocedimentale e la CTR aveva confermato. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 6, comma 5, L. n. 212/2000, assumendo che il contraddittorio fosse stato comunque instaurato nel rispetto dello Statuto del contribuente; 2) violazione dell'art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., per l'utilizzo in giudizio di contratti di appalto/subappalto prodotti solo in fase processuale e non in sede amministrativa; 3) violazione dell'art. 8-bis, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che le fatture riguardassero cessioni di merci non non imponibili.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e, in ogni caso, lo ha rigettato complessivamente. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome: oltre al profilo del contraddittorio, anche valutazioni di merito sulla non imponibilità delle operazioni. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità e perché attingevano accertamenti di fatto del giudice di merito senza adeguata trascrizione/riproduzione degli atti e delle fatture rilevanti. Conseguentemente, è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse anche il primo motivo, poiché l'omessa utile censura di tutte le rationes decidendi impediva comunque la cassazione della decisione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro per denunciare violazione di legge, ma la Corte rileva che i motivi articolati non superano il vaglio di specificità e, per alcuni profili, investono accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione senza adeguata allegazione.
art. 6, comma 5, L. 212/2000
La Corte non accoglie la censura dell'Agenzia sul contraddittorio, ritenendo comunque non decisivo il motivo poiché non colpisce tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
È richiamato per contestare l'utilizzo di documenti non esibiti in sede amministrativa; la Corte dichiara il motivo inammissibile per difetto di specificità e per mancata trascrizione del PVC e dell'avvertimento relativo alle conseguenze della mancata esibizione.
art. 2697 c.c.
È evocato sul riparto dell'onere della prova, ma la doglianza non viene esaminata nel merito perché non specifica e non idonea a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 8-bis, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 633/1972
La censura sulla non imponibilità delle fatture è dichiarata inammissibile perché tende a rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e non riproduce le fatture rilevanti.
art. 100 c.p.c.
È richiamato per affermare la carenza di interesse sul primo motivo, poiché la mancata utile impugnazione delle altre rationes decidendi rende comunque inutile l'eventuale accoglimento della censura sul contraddittorio.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato solo per dare atto delle conseguenze sul contributo unificato in caso di soccombenza, senza statuizione ulteriore sulle spese per mancata costituzione dell'intimata.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a reggerla, il ricorrente deve censurare utilmente tutte le rationes; la mancata impugnazione anche di una sola rende inammissibili i motivi diretti contro le altre, per difetto di interesse.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici: se si deduce l'erroneità della valutazione di documenti o di atti amministrativi, occorre trascrivere o comunque allegare il contenuto rilevante degli atti su cui la censura si fonda.
- La censura che mira a ribaltare un accertamento di fatto del giudice di merito è inammissibile se non si confronta puntualmente con la motivazione impugnata e se non riproduce gli elementi documentali decisivi posti a base della doglianza.
- La dedotta violazione delle regole sul contraddittorio endoprocedimentale non consente comunque l'accoglimento del ricorso se la decisione di merito è sorretta anche da autonome rationes non efficacemente impugnate.
- In sede di legittimità, l'utilizzo di documenti prodotti solo nel giudizio di merito non è censurabile in astratto senza un'adeguata indicazione del contenuto degli atti amministrativi e della loro rilevanza rispetto alla decisione impugnata.
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