Cassazione Civile, Sentenza n. 1602/2021 del 26/01/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della delibera CONSOB n. 19821/21.12.2016 che aveva accertato la violazione dell'art. 149, comma 1, lett. a) TUF da parte del ricorrente per omessa vigilanza sul rispetto della normativa sulle operazioni con parti correlate (cedimento da BIM a Veneto Banca della partecipazione in IPIBI e accordi accessori relativi a opzioni put/call, connessi alla successiva cessione di BIM). Condemi contestava profili procedurali (violazione del contraddittorio, mancata separazione tra funzione istruttoria e decisionale, mancata audizione personale), vizi di motivazione e l'erronea applicazione e determinazione della sanzione, nonché l'erronea qualificazione delle operazioni come "complesse" e con parti correlate e la mancata considerazione delle attività di controllo svolte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi di ricorso presentati da Condemi (i singoli motivi sono stati ritenuti "non fondati" dalla Suprema Corte). Ha confermato l'orientamento della Corte d'Appello di Torino che aveva in parte accolto l'opposizione riducendo la sanzione originaria da €35.000 a €25.000, ritenendo invece legittima la contestazione di CONSOB circa l'inadeguatezza dell'attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale e la correttezza del quadro motivazionale e procedurale. In particolare la Cassazione: a) ha escluso la nullità per mancata audizione personale, richiedendo la prova del concreto pregiudizio; b) ha ritenuto infondate le doglianze sul procedimento CONSOB e sul contraddittorio amministrativo, richiamando la funzione sostitutiva del sindacato giurisdizionale; c) ha confermato che la responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza è autonoma e rileva anche in assenza di danno; d) ha validato la scelta della Corte d'Appello in ordine alla modulazione della sanzione (applicazione della fattispecie più grave alla luce della natura omissiva), e) ha ritenuto legittima la qualificazione delle operazioni come unitario disegno e come operazioni con parti correlate alla stregua della sostanza. Conseguenza pratica: il ricorso è stato respinto e resta confermata la sanzione rideterminata a €25.000 a carico di Condemi.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), art. 149
Impone il dovere di vigilanza del collegio sindacale; la Corte conferma che l'inadempimento è sanzionabile autonomamente come illecito amministrativo, indipendentemente dall'esistenza di un danno.
D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), art. 193, comma 2 e 3
Disciplina le sanzioni per i sindaci: la Corte interpreta che, nelle ipotesi di omissione rilevante, possa trovare applicazione la sanzione maggiore prevista dal testo previgente; la natura dell'illecito è di pericolo/omissivo e non richiede il danno.
D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), art. 195
Regola il procedimento sanzionatorio CONSOB e l'impugnazione alla Corte d'Appello; la Corte ricorda che eventuali vizi procedurali amministrativi operano solo se producono un concreto pregiudizio e sono sindacabili pienamente in sede giurisdizionale.
Codice Civile, artt. 2403, 2403-bis, 2407 (dovere di vigilanza e responsabilità dei sindaci)
Richiamati come riferimento civilistico per il dovere di vigilanza e gli obblighi informativi/ispettivi; la giurisprudenza conferma che la sanzione amministrativa si focalizza sulla condotta omissiva rispetto agli obblighi di vigilanza.
L. n. 262/2005 (art. 24)
Norme di tutela del risparmio e procedimento di opposizione: conferma che il giudice d'appello ha cognizione piena e può valutare le deduzioni riproposte in opposizione.
L. n. 689/1981, art. 6
Prevede l'obbligo solidale della persona giuridica per violazioni commesse dai suoi rappresentanti/dipendenti; applicabile come principio integrativo rispetto alla responsabilità dei sindaci.
D.Lgs. n. 72/2015
Modifiche normative citate in relazione all'assetto sanzionatorio e alla non retroattività di talune disposizioni; la Corte ricorda l'applicazione della normativa vigente al tempo della violazione salvo diversa previsione transitoria.
Regolamento CONSOB (operazioni con parti correlate - OPC)
Definisce la nozione di operazione con parti correlate e le regole procedurali; la Corte privilegia la prevalenza della sostanza sulla forma nel valutare collegamenti negoziali e "disegni unitari".
D.Lgs. n. 49/2019 e D.Lgs. n. 84/2020 (richiami alla disciplina sanzionatoria aggiornata)
Richiamate per evidenziare l'evoluzione della disciplina sanzionatoria in tema di operazioni con parti correlate; non hanno inciso retroattivamente sulla fattispecie esaminata.
Massime di principio
- Per i sindaci di società quotate l'obbligo di vigilanza è attivo e 'rafforzato': la mancata o inadeguata attività ispettiva in presenza di operazioni con parti correlate può integrare un illecito amministrativo anche senza prova di un danno.
- I vizi procedurali nel procedimento amministrativo CONSOB (es. mancata audizione o separazione interna delle funzioni) non determinano automaticamente l'annullamento della sanzione: occorre dimostrare il concreto pregiudizio difensivo che avrebbe potuto condurre a decisione diversa.
- Il giudice d'appello, in sede di opposizione, ha cognizione piena e può riesaminare nel merito le deduzioni amministrative non valutate o valutate sommariamente, sicché il rimedio giurisdizionale è il canale primario per contestare sanzioni CONSOB.
- Nella valutazione di operazioni 'collegate' o apparentemente distinte prevale la sostanza economica: più transazioni possono essere considerate un disegno unitario e ricadere nella disciplina delle parti correlate se la ricostruzione fattuale lo dimostra.
- La motivazione per relationem degli atti amministrativi delle Autorità di vigilanza è ammessa, purché il provvedimento finale consenta al giudice di verificare la fondatezza degli addebiti; la mancata esposizione esaustiva di tutte le controdeduzioni non è necessariamente vizio insanabile se il giudice ha la possibilità di riesaminare il rapporto nel merito.
- In sede di impugnazione è essenziale indicare con precisione quali argomentazioni concrete e quali prove sarebbero state rese impossibili da un presunto vizio procedurale: mere doglianze formali non sufficiano.
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