Sentenza del 03/10/2016 n. 5069 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
FINANZA LOCALE - IMU - Immobile in leasing - Mancato rilascio al termine del contratto - Soggetto obbligato - Proprietario - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato escluso che la società di leasing fosse soggetto passivo IMU per il periodo successivo alla risoluzione del contratto e anteriore alla riconsegna dell'immobile. La proprietà formale non è sufficiente a fondare l'obbligo tributario quando il proprietario non abbia il possesso o il godimento effettivo del bene. L'impostazione dell'ente impositore è stata quindi disattesa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione del soggetto passivo IMU nel caso di un contratto di leasing risolto, quando l'utilizzatore non abbia ancora restituito il bene alla società concedente. La questione era se la società di leasing, in quanto proprietaria formale dell'immobile, dovesse continuare a pagare l'imposta fino al rilascio materiale. Il principio affermato valorizza il possesso e la disponibilità effettiva del bene, non la sola titolarità civilistica della proprietà: la società di leasing, dopo la risoluzione e prima della riconsegna, non dispone di fatto dell'immobile e non ne gode.
Norme richiamate
Art. 8, comma 2, d.lgs. n. 23/2011
Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili.
Il presupposto dell'IMU è individuato nel possesso dell'immobile, inteso, in questo contesto, come effettiva disponibilità o possibilità di esercitare i poteri sul bene, non necessariamente come mera proprietà formale.
Art. 9, comma 2, d.lgs. n. 23/2011
Sono soggetti passivi dell'imposta il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
La norma va coordinata con la disciplina del leasing e con il riferimento al possesso effettivo: dopo la risoluzione del contratto e prima della riconsegna, la società concedente non è soggetto passivo se non ha il possesso e il godimento del bene.
Massime di principio
- Ai fini IMU, nel leasing immobiliare occorre distinguere tra proprietà formale e disponibilità effettiva dell'immobile.
- Durante il normale svolgimento del leasing, l'obbligo IMU grava generalmente sull'utilizzatore, in quanto soggetto che dispone e gode dell'immobile.
- Se il contratto viene risolto ma il bene non è ancora stato restituito, la società di leasing non diventa automaticamente soggetto passivo IMU solo perché è proprietaria formale.
- La verifica deve concentrarsi sulla concreta possibilità di disporre e godere dell'immobile nel periodo d'imposta considerato, oltre che sulla data di risoluzione e sulla data di effettiva riconsegna.
- La regola è riferita al principio ricavabile dal testo e non esclude che specifiche circostanze fattuali o successive modifiche normative possano condurre a una diversa conclusione.
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