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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15666/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto in favore di Shermadhi Etmont per presunta omissione del deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Il ricorrente deduce che tale deposito non era dovuto poiche al momento della presentazione dell'appello risultava detenuto, circostanza nota alla Corte di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e trasmettendo gli atti alla Corte di appello di Bologna per il prosieguo. Ha affermato che l'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., modificato dal d.lgs. n.150/2022, non trova applicazione nei confronti dell'imputato appellante effettivamente detenuto e noto agli atti; l'obbligo di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto di impugnazione non può essere imposto in tali casi, perché ciò contrasterebbe con l'obbligo di notifica a mani proprie nel luogo di detenzione e con il diritto di accesso effettivo alla giustizia garantito dall'art. 6 CEDU. Inoltre, la Corte ha chiarito che lo stato di detenzione anche se relativo a altra causa non muta questa regola.

Norme richiamate

  • art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato che le disposizioni che richiedono il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto di impugnazione non si applicano all'imputato appellante detenuto e noto dagli atti; l'applicazione in tali casi produrrebbe una violazione dell'obbligo di notifica personale nel luogo di detenzione e del diritto di accesso effettivo alla giustizia.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Riferimento alla modifica normativa che ha introdotto o precisato l'obbligo di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto di impugnazione; la Corte ne limita l'ambito applicativo nei confronti dei detenuti noti agli atti.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro di tutela del diritto di accesso effettivo alla giustizia; la Corte ha ritenuto che l'imposizione del deposito del domicilio, quando l'imputato è detenuto, può compromettere tale diritto se impedisce la notifica personale nel luogo di detenzione.

  • Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023 (Quattrocchi)

    Giurisprudenza della Corte di legittimità richiamata a sostegno del principio secondo cui il requisito del deposito della dichiarazione o elezione di domicilio non si applica quando l'appellante è detenuto e la detenzione risulta dagli atti.

  • Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023 (Toure Ismaila)

    Decisione richiamata per sottolineare il legame tra la regola di notifica al detenuto nel luogo di detenzione e le garanzie previste dall'art. 6 CEDU.

  • Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020

    Principio delle Sezioni Unite secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite mediante consegna della copia alla persona nel luogo di detenzione, anche se è stata fatta una dichiarazione o elezione di domicilio; tale disciplina vale anche se la detenzione riguarda altra causa e quando lo stato di detenzione risulta dagli atti.

Massime di principio

  • Quando l'appellante è detenuto e la detenzione risulta dagli atti, non può essere ritenuto inammissibile l'appello per mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ex art. 581 commi 1-ter e 1-quater c.p.p.
  • Le notificazioni all'imputato detenuto devono essere effettuate mediante consegna personale nel luogo di detenzione, anche se l'imputato ha eletto domicilio altrove o risulta detenuto per altra causa.
  • La Corte deve considerare le informazioni di detenzione presenti negli atti (es. scheda ufficio impugnazioni) prima di dichiarare inammissibile un impugnazione per difetto di domicilio.
  • Per tutelare il diritto di accesso alla giustizia (art. 6 CEDU), le regole procedurali introdotte per favorire le notifiche non possono operare in modo da impedire la notifica personale necessaria al detenuto.
  • In pratica, l'avvocato difensore dovrebbe sempre segnalare lo stato di detenzione e curare che ciò risulti in modo chiaro negli atti; per i non detenuti resta invece ferma l'applicazione del deposito della dichiarazione o elezione di domicilio.

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