Cassazione Penale, Sentenza n. 29520/2025 del 14/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduce un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.: violazione dell'art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione dell'ordinanza che ha negato l'affidamento in prova al servizio sociale. Si censura il mancato apprezzamento della situazione familiare (Ciceroni è esclusivo affidatario di due figli non autosufficienti), la valutazione sfavorevole data dall'organo di sorveglianza a manifestazioni di preoccupazione per la famiglia, la mancata considerazione dell'avvio di una revisione critica e della collaborazione con la giustizia (riconosciuta, secondo l'istante, con riferimento all'art. 323-bis c.p.), la non valutazione come idonea dell'attività lavorativa svolta nonostante un licenziamento aziendale, la possibilità di compensare le criticità dei controlli con prescrizioni specifiche, e l'omesso confronto con le allegazioni difensive sulle pendenze penali (tra cui transazione con la ex moglie).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza abbia motivato correttamente il diniego dell'affidamento in prova, fondando la decisione sulla gravità dei reati (tra cui associazione a delinquere e episodi corruttivi rilevanti), sulle pendenze processuali e sulla insufficiente prova di una sincera revisione critica del ricorrente. La Corte ha inoltre osservato l'assenza in atti di documentazione probante sull'effettivo riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 323-bis c.p. e sull'atto di transazione con la ex moglie; ha ritenuto legittimo valutare negativamente la mancata indicazione di impegni risarcitori e la richiesta di permessi così ampi da rendere difficoltosi i controlli. In sintesi, la motivazione del Tribunale di Sorveglianza è stata considerata logica, coerente e sufficiente a escludere la meritevolezza dell'affidamento in prova.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Ricorso proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
La doglianza è stata esaminata come censura di violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione normativa né insufficienza motivazionale tali da annullare l'ordinanza impugnata.
art. 47 ordinamento penitenziario
Denunciata violazione dell'art. 47 ord. pen. (come allegato dal ricorrente)
Il giudice è stato chiamato a verificare il rispetto dei requisiti per l'accesso alle misure alternative; la decisione impugnata è stata ritenuta conforme ai criteri normativi e motivata rispetto all'insussistenza della meritevolezza per l'affidamento in prova.
art. 323-bis cod. pen.
Riconoscimento, secondo il ricorrente, della circostanza di collaborazione di cui all'art. 323-bis c.p.
La Corte osserva che il riconoscimento della collaborazione non equivale automaticamente a prova di una sincera revisione critica della personalità; occorre prova puntuale delle modalità e del contesto del riconoscimento e la relativa documentazione processuale.
art. 656 cod. proc. pen.
Si segnala che l'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero ex art. 656 c.p.p. contiene l'indicazione del riconoscimento dell'attenuante speciale
L'ordine di esecuzione può riferire elementi sull'esistenza di un riconoscimento in sede esecutiva, ma la valutazione del Tribunale di Sorveglianza richiede gli elementi probatori formali (sentenza d'appello, atti) per verificarne la portata e le ragioni.
Massime di principio
- La valutazione per l'accesso all'affidamento in prova si fonda sia sulla natura e gravità dei reati commessi sia sulla valutazione dei comportamenti successivi: entrambi i profili devono essere esaminati e motivati chiaramente.
- Il riconoscimento di collaborazione con la giustizia (attenuante di cui all'art. 323-bis c.p.) non sostituisce, di per sé, la prova di una sincera revisione critica della condotta; è necessaria documentazione precisa e valutazione del contesto.
- Le circostanze familiari (es. affidamento di figli non autosufficienti) e l'attività lavorativa sono elementi rilevanti ma non necessariamente decisivi: devono essere integrati da elementi concreti che dimostrino capacità di reinserimento e idoneità ai controlli.
- L'assenza di impegni o atti di riparazione (risarcimento del danno, pagamento di spese processuali, transazioni documentate) può essere valutata negativamente e giustificare il diniego dell'affidamento in prova.
- Richieste di autorizzazioni che rendono eccessivamente ampi gli spostamenti o le ore di libertà possono essere considerate come una 'neutralizzazione' della pena e legittimamente ostare alla concessione della misura alternativa per motivi di efficacia del controllo.
- Per sostenere un ricorso di questo tipo è essenziale allegare documenti probatori (sentenza d'appello, atti di transazione, documentazione UEPE dettagliata, certificazioni lavorative) che consentano al giudice di rivalutare concretamente la prognosi di non recidiva.
- Il giudice di sorveglianza ha ampio margine di apprezzamento nella valutazione della meritevolezza dell'affidamento in prova, purché la decisione sia adeguatamente motivata e fondata su elementi comprovati.
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