Cassazione Penale, Sentenza n. 24249/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'appello cautelare avverso il rigetto della richiesta di dissequestro della quota di partecipazione della ricorrente nella societa' L.G. Immobiliare s.a.s.; imputata di falsita' ideologica (art. 76 D.P.R. 445/2000), sostituzione di persona e reati tributari relativi al 2016 (dichiarazione fraudolenta con fatture inesistenti e con altri artifici). I motivi di ricorso: 1) censura della formazione di giudicato cautelare e della conseguente preclusione al riesame; 2) doglianza sulla presunta impossibilita' di sequestrare quote di societa' di persone in considerazione del favor creditoris e della natura immateriale delle quote; 3) violazione di legge e omessa motivazione circa i presupposti per il sequestro e la valutazione del periculum in mora
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato rilevando che era intervenuta una precedente decisione della Corte di cassazione (sentenza n. 11804 del 28/10/2020, depositata il 29/03/2021) che aveva confermato la legittimita' del sequestro della quota societaria, con formazione del cosiddetto giudicato cautelare, per cui la questione non poteva essere riaperta in assenza di sopravvenienze. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per essere stati proposti per la prima volta in cassazione, in violazione del divieto di dedurre in sede di legittimita' questioni non prospettate in grado d'appello. La ricorrente e' stata condannata al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso; indica la modalita' di trattazione applicata al procedimento
D.P.R. n. 445/2000, art. 76
Norma richiamata in relazione al capo di imputazione per falsita' ideologica; rappresenta il riferimento normativo per la fattispecie contestata
Codice di procedura penale, art. 606, comma 3
Limita le questioni che possono essere dedotte in cassazione rispetto a quelle gia' prospettate nei motivi di appello; giustifica l'inammissibilita' di questioni nuove
Codice di procedura penale, art. 609, comma 2
Complementare all'art. 606 c.p.p.: vieta in cassazione deduzioni non formulate in grado d'appello salvo eccezioni tassative (rilevabilita' d'ufficio o impossibilita' a dedurle in appello)
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali per la parte soccombente, applicata alla ricorrente
Sentenza Corte di Cassazione n. 11804 del 28/10/2020 (depositata 29/03/2021)
Decisione precedente che ha confermato la legittimita' del sequestro della quota societaria della ricorrente; tale pronuncia ha formato giudicato cautelare impedendo la riapertura della questione in assenza di elementi nuovi
Sez. U., sentenza n. 14535 del 19/12/2006 (Librato)
Giurisprudenza di legittimita' che afferma il principio secondo cui le ordinanze in materia cautelare esaurite nelle impugnazioni producono efficacia preclusiva endoprocessuale sulle questioni decise, impedendo la riproposizione delle stesse anche con argomentazioni diverse
Massime di principio
- Una decisione cautelare resa con esaurimento delle impugnazioni puo' formare un 'giudicato cautelare' che preclude la riproposizione della stessa questione in assenza di sopravvenienze rilevanti
- In cassazione non possono essere prospettate questioni non sollevate in grado d'appello salvo che si tratti di profili rilevabili d'ufficio o che non fossero deducibili in appello; pertanto questioni nuove rischiano l'inammissibilita'
- Per tentare il dissequestro dopo una conferma giudiziaria occorrono fatti nuovi o sopravvenienze giuridicamente rilevanti che giustifichino la revisione della misura cautelare reale
- La natura delle quote di societa' di persone (questione del cosiddetto favor creditoris e dell'immutabilita' della partecipazione) non esclude automaticamente la possibilita' di sequestro: la valutazione rimane soggetta all'esame dei giudici e alla pregressa giurisprudenza
- Perche' il vizio di motivazione di un provvedimento di secondo grado sia efficacemente deducibile in cassazione, il punto contestato deve essere stato oggetto di impugnazione in grado d'appello; in mancanza, la televisibilita' del vizio e' limitata
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