Cassazione Civile, Ordinanza n. 10461/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da ordini di vendita di capi di abbigliamento tra due società. La società venditrice ha chiesto in giudizio la risoluzione dei contratti/ordini per inadempimento dell’acquirente e il risarcimento del danno pari al prezzo della merce non pagata. La società acquirente si è difesa negando sia la conclusione dei contratti sia la propria responsabilità, sostenendo in subordine che l’eventuale inadempimento fosse dovuto a impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta per le restrizioni da Covid-19, e chiedendo comunque una riduzione del danno per concorso della venditrice. Il Tribunale ha accolto la domanda della venditrice; la Corte d’appello ha confermato la risoluzione per inadempimento ma ha ridotto il risarcimento. In cassazione la società acquirente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 1453, 1223 e 2697 c.c. per aver liquidato il danno sul prezzo contrattuale, seppur ridotto equitativamente, senza adeguato supporto probatorio; (2) violazione dell’art. 2727 c.c. per aver ricavato il danno con presunzioni in assenza di fatti noti idonei; (3) violazione dell’art. 1226 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per l’uso indebito della liquidazione equitativa, in mancanza di prova dell’an debeatur; (4) omesso esame e omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso. La sentenza impugnata risultava notificata, e la ricorrente aveva dato atto di tale notificazione nel ricorso, ma non aveva depositato entro il termine di legge la copia notificata della sentenza munita di relata. La mancata produzione non è stata sanata né dal controricorso della controparte né dalla disponibilità della relata nel fascicolo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite, a una somma equitativa in favore della controparte, a una somma in favore della cassa delle ammende e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indica i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge dedotti dalla ricorrente, ma la Corte non li esamina nel merito per improcedibilità.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per la censura di omesso esame di fatto decisivo, rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
art. 112 c.p.c.
invocato per lamentare omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo al quantum.
art. 115 c.p.c.
richiamato a sostegno della censura sull’uso della liquidazione equitativa del danno.
art. 1223 c.c.
richiamato con riferimento al nesso tra inadempimento e danno risarcibile.
art. 1226 c.c.
richiamato per contestare la liquidazione equitativa del danno.
art. 1453 c.c.
richiamato in tema di risoluzione per inadempimento e conseguenze risarcitorie.
art. 2697 c.c.
richiamato sulla ripartizione dell’onere della prova in ordine al danno.
art. 2727 c.c.
richiamato in relazione al ragionamento presuntivo utilizzato per quantificare il danno.
art. 369 c.p.c.
norma decisiva: l’omesso deposito della copia notificata della sentenza impugnata, munita di relata, comporta improcedibilità del ricorso quando il ricorso è proposto nel termine breve.
art. 372, secondo comma, c.p.c.
richiamato per affermare che la copia notificata della sentenza può essere depositata anche separatamente, ma sempre entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato quanto alla proposta di definizione anticipata e alla successiva opposizione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la memoria illustrativa depositata in controricorso.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
applicato, insieme al quarto comma, per la condanna ulteriore della ricorrente soccombente a una somma equitativa.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
applicato per la condanna in favore della cassa delle ammende alla somma di denaro prevista dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di impugnazione respinta o dichiarata improcedibile.
art. 324 c.p.c.
richiamato quale espressione della cosa giudicata formale, la cui verifica è tutelata dall’onere di deposito della sentenza notificata.
art. 24 Cost.
richiamato per escludere che l’improcedibilità per mancato deposito della relata violi il diritto di difesa.
art. 111 Cost.
richiamato per escludere violazioni del giusto processo.
art. 6 CEDU
richiamato per escludere incompatibilità convenzionale della sanzione processuale.
Massime di principio
- Quando il ricorrente per cassazione dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, assume su di sé l’onere di depositare la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c.; la mancata produzione comporta improcedibilità del ricorso se il ricorso è stato proposto nel termine breve.
- L’improcedibilità per omesso deposito della sentenza notificata è rilevabile d’ufficio e non è sanata dal fatto che il controricorrente non la eccepisca o che nel giudizio si faccia riferimento alla notificazione.
- La verifica della tempestività dell’impugnazione risponde a un’esigenza pubblicistica di stabilità del giudicato formale e prevale sulla disponibilità delle parti.
- Nel giudizio di cassazione la liquidazione equitativa del danno e il ricorso a presunzioni possono essere censurati solo se la questione venga esaminata nel merito; se manca un presupposto processuale del ricorso, le censure restano assorbite.
- La copia della decisione impugnata munita di relata può essere depositata anche separatamente dal ricorso, ma sempre entro il termine previsto dall’art. 369 c.p.c.; oltre tale termine l’irregolarità non è sanabile ai fini dell’ammissibilità/procedibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10429/2025 del 22/04/2025
- ordinanza_civile · 22 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10430/2025 del 22/04/2025
- ordinanza_civile · 22 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10431/2025 del 22/04/2025
- ordinanza_civile · 22 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10432/2025 del 22/04/2025
- ordinanza_civile · 22 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10433/2025 del 22/04/2025
- ordinanza_civile · 22 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10434/2025 del 22/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →