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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31937/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagati)

La controversia

I ricorrenti erano sottoposti a misura cautelare nell'ambito di un procedimento per tentato omicidio. Secondo la ricostruzione provvisoria, a seguito di una lite condominiale, i due si presentarono presso l'abitazione di un altro condomino, accompagnati da uno di essi, e nel corso della discussione colpirono con coltelli il condomino e il padre di questi, cagionando ferite all'addome e all'emitorace. Il giudice per le indagini preliminari aveva riqualificato il fatto come lesioni volontarie e applicato misure non custodiali; il Tribunale del riesame, decidendo sull'appello del pubblico ministero, aveva invece ritenuto configurabile il tentato omicidio ai sensi degli artt. 56 e 575 c.p. e disposto la custodia cautelare in carcere. Un ricorrente ha dedotto: contraddittorietà della motivazione sulla profondità delle ferite; violazione di legge per avere il Tribunale fondato il giudizio di idoneità e univocità degli atti su elementi accertati dopo il fatto, quali la profondità delle lesioni, gli esiti chirurgici, la gravità dello pneumotorace e la durata della degenza; omessa motivazione sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico. L'altro ricorrente ha dedotto: violazione di legge e vizio di motivazione sui gravi indizi, sostenendo che i due erano stati aggrediti e si erano limitati a reagire, che soltanto l'altro aveva impugnato il coltello e che il proprio ruolo era marginale; erronea qualificazione del fatto come tentato omicidio, negando di avere sferrato coltellate e sostenendo che le ferite fossero state inferte soltanto per provocare dolore e consentire la liberazione dalla presa, anche in ragione delle modeste dimensioni del coltello; vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, valorizzando la stabile attività lavorativa, l'episodicità del fatto e l'assenza di precedenti indicativi di pericolosità. La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo sulla contraddittorietà delle ferite perché diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio; ha ritenuto infondati i motivi relativi ai gravi indizi e al dolo di omicidio, valorizzando la micidialità delle armi, le parti del corpo attinte, la reiterazione dei colpi, la distanza ravvicinata, il mancato soccorso e la condotta antecedente e susseguente; ha chiarito che l'accertamento giudiziario successivo non incide sulla natura ex ante del giudizio di idoneità e univocità degli atti. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulle esigenze cautelari del ricorrente gravato da precedenti penali, mentre ha accolto il motivo dell'altro ricorrente perché il Tribunale aveva motivato unitariamente sulla misura, attribuendogli precedenti penali appartenenti esclusivamente al coindagato.

La decisione

La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura cautelare applicata a uno dei ricorrenti e ha rinviato al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio sulle esigenze cautelari e sull'individuazione della misura nei suoi confronti. Ha rigettato nel resto il ricorso di tale ricorrente. Ha rigettato integralmente il ricorso dell'altro indagato, condannandolo al pagamento delle spese processuali. La responsabilità cautelare per il tentato omicidio e la valutazione dei gravi indizi sono rimaste ferme; il rinvio riguarda esclusivamente la motivazione e la scelta della misura cautelare nei confronti del ricorrente al quale erano stati erroneamente riferiti i precedenti penali del coindagato.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Gli atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un delitto possono fondare, unitamente agli altri elementi del fatto, il giudizio cautelare di tentato omicidio; l'idoneità e l'univocità sono valutate rispetto alla condotta concretamente posta in essere.

  • art. 575 c.p.

    La contestazione del tentato omicidio è stata ritenuta sorretta da gravi indizi, desunti dalle modalità dell'aggressione, dalle armi, dalle zone corporee colpite, dalla reiterazione dei colpi e dalla condotta successiva.

  • art. 275 c.p.p.

    L'individuazione della custodia cautelare in carcere richiede una motivazione specifica sull'inadeguatezza delle misure meno afflittive; tale motivazione può fondarsi sui precedenti penali e sulla concreta pericolosità dell'indagato, ma non può attribuire a un indagato precedenti appartenenti esclusivamente a un coindagato.

  • art. 310 c.p.p.

    Il Tribunale del riesame decide sull'appello cautelare proposto contro l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari.

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    Il rinvio per il nuovo giudizio sulla misura cautelare è disposto al Tribunale competente ai sensi della disciplina del riesame.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare relativo al tentato omicidio, il dolo di omicidio può essere desunto, in assenza di confessione attendibile, dalle concrete modalità dell'azione, tra cui la natura dell'arma, le parti del corpo colpite, la reiterazione e la distanza dei colpi, nonché il comportamento antecedente e successivo all'aggressione.
  • Il giudizio sull'idoneità e sull'univocità degli atti richiesto dall'art. 56 c.p. è formulato ex ante rispetto alla condotta, ma può essere compiuto dal giudice sulla base di elementi probatori acquisiti e valutati successivamente al fatto; la posteriorità dell'accertamento giudiziario non trasforma il giudizio in una valutazione ex post dell'azione.
  • In sede di legittimità, la deduzione di contraddittorietà della motivazione è inammissibile quando, anziché individuare una frattura logica interna alla decisione, sollecita una nuova valutazione delle dichiarazioni e degli altri elementi probatori.
  • La motivazione sulla misura cautelare deve essere individualizzata: non è logicamente consentito fondare la prognosi di pericolosità di un indagato su precedenti penali appartenenti esclusivamente a un coindagato.
  • La valutazione della reazione a un'aggressione non esclude necessariamente il dolo di omicidio quando la condotta complessiva, valutata nel suo contesto, evidenzi che il contatto era stato previamente cercato e che gli aggressori si erano presentati armati, mantenendo modalità di azione concretamente idonee a cagionare la morte.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiParte generaleProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieCarcere
IstitutiOnere della prova

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