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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17501/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva autorizzato il detenuto sottoposto al regime 41-bis a effettuare colloqui in video-collegamento non solo per esigenze connesse all'emergenza Covid-19 ma anche per altri motivi (lontananza geografica, difficoltà soggettive). Il ricorso sosteneva che non esiste un diritto normativo generalizzato dei detenuti 41-bis ai video-colloqui, che le disposizioni emergenziali non estendono tale facoltà ai 41-bis, che la soluzione poteva compromettere la sicurezza (rischio di contatti con organizzazioni criminali e vulnerabilità informatiche) e che il Tribunale aveva ecceduto i suoi poteri suggerendo modalità esecutive (es. uso dei presidi dei Carabinieri).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui il detenuto sottoposto al regime 41-bis può essere autorizzato a colloqui audiovisivi controllabili a distanza quando ricorrano l'impossibilità o la gravissima difficoltà di svolgere i colloqui in presenza, a condizione che le modalità esecutive garantiscano il rispetto delle esigenze di sicurezza del regime differenziato (escludere contatti con il gruppo criminale). Ha inoltre chiarito che l'indicazione del Tribunale circa l'utilizzo di un presidio dei Carabinieri era una esemplificazione non cogente, spettando all'Amministrazione penitenziaria la definizione concreta delle modalità operative.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Fondamento del regime differenziato finalizzato a impedire i contatti tra il detenuto e il gruppo criminale di riferimento; la norma non esclude in via assoluta forme di comunicazione a distanza se esse sono controllabili e non pregiudicano l'obiettivo di sicurezza

  • art. 35-bis Ord. pen.

    Prevede il reclamo contro provvedimenti dell'Amministrazione; il giudice può, nell'esercizio del suo potere di controllo, autorizzare modalità alternative di colloquio quando sussistano ragioni giustificative

  • art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.

    Richiamato nel ricorso come riferimento alla disciplina delle modalità esecutive; la Corte ha valutato la compatibilità delle misure con le esigenze del regime differenziato

  • decreto legge 10 maggio 2020, n. 29

    Ha previsto la possibilità di colloqui a distanza durante l'emergenza Covid-19; la Corte ha ritenuto che tale previsione possa trovare applicazione anche per soggetti in 41-bis salvo che la loro esclusione sia necessaria per preservare la finalità di sicurezza del regime

  • decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23, comma 1)

    Norme emergenziali e proroghe che hanno disciplinato i video-colloqui durante la pandemia; non contengono una esclusione assoluta per i detenuti 41-bis e dunque non impediscono, in presenza dei presupposti di sicurezza, autorizzazioni giudiziali compatibili con l'obiettivo del regime

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nel ricorso ma la Corte non ha ritenuto che l'intervento giudiziale abbia violato i limiti costituzionali relativi alla competenza amministrativa; la disciplina operativa rimane competenza dell'Amministrazione, nel rispetto delle garanzie giudiziali

Massime di principio

  • Il detenuto sottoposto al regime 41-bis può essere autorizzato a colloqui in video-collegamento quando sussista impossibilità o gravissima difficoltà a svolgere i colloqui in presenza, purché le modalità siano controllabili e non permettano contatti con il gruppo criminale di riferimento
  • Le norme emergenziali sul Covid che hanno previsto colloqui a distanza non escludono automaticamente i detenuti 41-bis; un'esclusione è giustificata solo se strettamente necessaria a garantire l'obiettivo di sicurezza del regime
  • Spetta all'Amministrazione penitenziaria definire le modalità tecniche e operative dei video-colloqui; il giudice può però autorizzare la loro realizzazione e fornire indicazioni esemplificative che non hanno carattere cogente
  • I rischi di sicurezza informatica e di possibili contatti con organizzazioni criminali sono rilevanti ma vanno valutati e mitigati tecnicamente (sistemi controllati, supervisione, limitazioni), non costituiscono un divieto assoluto
  • La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'ammettere, in via autorizzativa e con cautele, l'uso di colloqui audiovisivi per i detenuti 41-bis in casi di impossibilità o gravissima difficoltà dei colloqui in presenza

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