Cassazione Civile, Ordinanza n. 21057/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'occupazione, avvenuta nel 1982, di terreni di proprietà di alcuni privati da parte di un comune per la realizzazione di un edificio scolastico, opera ultimata nel 1985. I proprietari agirono per ottenere le indennità di occupazione legittima e illegittima e il risarcimento del danno, deducendo che la procedura espropriativa non era stata conclusa e che non era stato corrisposto alcun indennizzo. Dopo una prima decisione di merito e un precedente passaggio in cassazione che aveva affermato la destinazione agricola dei terreni, la causa fu riassunta e decisa nuovamente dalla Corte d'appello. Il comune, con il ricorso principale per cassazione, ha proposto sei motivi: 1) omesso esame e erronea applicazione degli artt. 50 e 42-bis d.P.R. 327/2001, ritenendo che la corte di merito avesse richiamato norme sull'occupazione temporanea non pertinenti; 2) violazione dell'art. 40 d.P.R. 327/2001 per la liquidazione dell'indennizzo di suoli agricoli senza applicare correttamente il criterio del valore agricolo e delle colture; 3) e 4) violazione degli artt. 49, 50 e 42-bis d.P.R. 327/2001 per avere riconosciuto somme non dovute e un preteso danno non patrimoniale, in una fattispecie che non riguardava l'acquisizione sanante; 5) censura sulla liquidazione di un danno patrimoniale per un immobile ritenuto abusivo; 6) violazione dell'art. 40 d.P.R. 327/2001 e dell'art. 2693 c.c. per avere liquidato danni ulteriori relativi a recinzioni e manufatti non provati. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale con tre motivi: hanno sostenuto che la fattispecie dovesse essere qualificata come occupazione acquisitiva/usurpativa, con risarcimento parametrato al valore venale, e hanno denunciato la violazione del giudicato interno e l'omessa riconoscenza della rivalutazione monetaria oltre agli interessi; hanno inoltre censurato la qualificazione della vicenda come occupazione legittima anziché acquisitiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale del comune perché inammissibile in tutti i motivi: le censure relative all'omesso esame di fatti storici non rispettavano l'onere di specificazione; quelle sulla violazione di legge erano inammissibili perché la sentenza impugnata non aveva realmente applicato le norme invocate, limitandosi a recepire le conclusioni della CTU; le doglianze sulla stima dei terreni e sui danni ulteriori miravano in realtà a una rivalutazione del merito e risultavano anche non autosufficienti. Ha invece accolto il ricorso incidentale, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente omesso di attribuire la rivalutazione monetaria sulle somme già liquidate, limitandosi a riconoscere gli interessi legali sulle somme via via rivalutate. La Cassazione ha quindi deciso nel merito, condannando il comune a corrispondere ai ricorrenti incidentali la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sulle somme stabilite dalla sentenza impugnata, con decorrenza indicata per i diversi aventi diritto, e ha compensato le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non riguarda argomentazioni difensive o meri elementi istruttori già valutati dal giudice di merito.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta, oltre al modo e al tempo in cui è stato discusso nel giudizio di merito.
art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
L'onere di specificazione e produzione degli atti è funzionale al controllo della Corte sulla dedotta questione.
art. 40 d.P.R. n. 327 del 2001
Le censure sulla concreta liquidazione dell'indennità, se fondate su elementi di fatto, non integrano di per sé una violazione di legge ma attengono alla valutazione del merito.
art. 49 d.P.R. n. 327 del 2001
La Corte rileva che la sentenza di merito non aveva applicato tale norma, sicché la censura era inammissibile perché priva di riscontro nel provvedimento impugnato.
art. 50 d.P.R. n. 327 del 2001
La stessa inammissibilità è stata affermata per la dedotta applicazione di questa norma, non risultante dalla motivazione della sentenza di merito.
art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001
Non può dirsi applicato quando il giudice di merito si limiti a recepire una CTU e non affronti la fattispecie dell'acquisizione sanante.
art. 2693 c.c.
Richiamato dal ricorrente per la prova di opere e manufatti, ma la Corte considera le doglianze non sindacabili in sede di legittimità perché di fatto.
art. 2909 c.c.
Invocato per sostenere la violazione del giudicato interno, ma la censura incidentale è stata accolta solo sul punto della rivalutazione monetaria.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per lamentare ultrapetizione o omessa pronuncia, ma il tema decisivo accolto è stato quello della mancata rivalutazione.
art. 324 c.p.c.
Richiamato in relazione al giudicato interno sulla rivalutazione monetaria.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per censurare la motivazione sulla qualificazione della fattispecie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è configurabile quando la censura investe le difese delle parti, gli elementi istruttori o la valutazione del materiale probatorio.
- Chi deduce l'omesso esame di un fatto deve indicare in modo specifico il fatto, la sua decisività, il dato da cui emerge e il momento processuale in cui è stato devoluto al giudice di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Le censure formalmente costruite come violazione di legge sono inammissibili quando la sentenza impugnata non contiene la concreta affermazione di diritto che si assume erronea, ma si limita a recepire una valutazione tecnica o fattuale.
- La contestazione della stima del bene o della quantificazione del danno, quando richiede una diversa ponderazione di circostanze di fatto, non può essere proposta in cassazione come terzo grado di merito.
- In materia risarcitoria, ove la somma debba essere monetariamente rivalutata e poi maggiorata degli interessi, la mancata applicazione della rivalutazione integra errore censurabile, anche se gli interessi siano stati riconosciuti sulle somme rivalutate.
- Quando il giudice di merito riconosce solo gli interessi sulle somme rivalutate, ma omette di statuire espressamente sulla rivalutazione dovuta, la decisione può essere corretta in sede di legittimità se il relativo diritto risulta già accertato e non richiede ulteriori indagini di fatto.
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