Ordinanza n. 7/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’Ordinanza di demolizione opere abusive -OMISSIS-, emessa dal Responsabile dell'Area Gestione del Territorio del Comune di Notaresco, con la quale si ingiungeva, inter alios, agli odierni ricorrenti la rimessa in pristino dello stato dei luoghi e la demolizione di opere asseritamente abusive insistenti su immobili siti in Notaresco, Via SS 150, distinti al Catasto al -OMISSIS-; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ivi compreso il verbale di accertamento della Polizia Municipale del 22.11.2024 richiamato nella citata ordinanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino di opere asseritamente abusive, con verbale di accertamento della Polizia Municipale presupposto
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari immobiliari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, un'ordinanza del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio del Comune di Notaresco che ingiungeva, tra gli altri destinatari, la demolizione e la rimessione in pristino di opere asseritamente abusive realizzate su immobili siti nel territorio comunale. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, incluso il verbale di accertamento della Polizia Municipale del 22 novembre 2024. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso né procede alla loro valutazione analitica.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. esclusivamente al fine di conservare re adhuc integra l'oggetto del giudizio. Ha quindi sospeso l'efficacia del provvedimento di demolizione e fissato l'udienza pubblica del 27 maggio 2026 per la trattazione del merito. Non è stata resa una decisione sulla legittimità definitiva dell'ordinanza né sui motivi di ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata accolta mediante sospensione del provvedimento impugnato, in funzione conservativa dell'oggetto del giudizio.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un'ordinanza di demolizione può essere disposta in funzione conservativa, per mantenere integro l'oggetto del giudizio sino alla trattazione del merito, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell'atto.
- L'accoglimento della domanda cautelare non implica, di per sé, l'accertamento definitivo dell'illegittimità dell'ordinanza di demolizione né la fondatezza dei motivi di ricorso, quando il giudice motivi la misura esclusivamente con l'esigenza di conservare re adhuc integra l'oggetto della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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