Cassazione Civile, Ordinanza n. 35470/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva agito in primo grado chiedendo che, per le mansioni effettivamente svolte, gli fosse riconosciuto l'inquadramento come dirigente o, in subordine, come impiegato agricolo di prima categoria, con conseguente condanna dei datori di lavoro al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto: quanto al dirigente, aveva ritenuto mancanti elementi probatori sui poteri e sulle responsabilità tipiche della qualifica; quanto all'impiegato di prima categoria, aveva affermato che lo svolgimento di mansioni impiegatizie non basta da solo, poiché tali mansioni possono corrispondere anche a livelli inferiori e il lavoratore avrebbe dovuto allegare gli elementi distintivi della prima categoria. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 155 c.p.c. per avere ritenuto tempestiva la costituzione dei convenuti benché avvenuta il decimo giorno antecedente l'udienza e in giorno di sabato; 2) violazione delle norme sull'inquadramento e sull'interpretazione del contratto collettivo, sostenendo di aver provato la natura dirigenziale delle mansioni; 3) ulteriore violazione delle stesse norme e dell'art. 112 c.p.c., per il mancato riconoscimento dell'inquadramento nella prima categoria impiegatizia. In memoria ha anche sostenuto che la domanda di regolarizzazione contributiva avrebbe imposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS come litisconsorte necessario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso perché notificato oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c. Tuttavia ha dichiarato inammissibile anche il ricorso principale: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, pur prospettando una questione di diritto sulla proroga del termine che scade di sabato nei termini a ritroso, non indicava alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dalla pretesa tardività della costituzione dei convenuti; inoltre non specificava quali eccezioni, documenti, istanze istruttorie o deposizioni sarebbero state indebitamente ammesse e come avessero inciso sulla decisione. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. È stata reputata inammissibile anche la questione, sollevata solo in memoria, sull'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, sia perché nuova, sia perché la domanda di regolarizzazione contributiva risultava dichiarata inammissibile in primo grado e la relativa statuizione non risultava adeguatamente impugnata. Nessuna condanna alle spese per la tardività del controricorso; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 155 c.p.c.
La proroga al primo giorno non festivo del termine che scade di sabato o in giorno festivo opera anche per i termini a ritroso, ma la relativa deduzione è inammissibile se non si collega a un concreto pregiudizio difensivo.
art. 360 c.p.c.
La denuncia di errores in procedendo o di violazioni di legge processuale non consente il sindacato su una mera irregolarità astratta, ma richiede la dimostrazione del concreto pregiudizio o, per i motivi di legge sostanziale, l'individuazione di un effettivo errore di sussunzione rispetto al fatto accertato.
art. 370 c.p.c.
Il controricorso deve essere notificato nel termine previsto, altrimenti è inammissibile.
art. 112 c.p.c.
La sua violazione non può essere utilmente dedotta se il motivo si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del merito anziché nell'indicazione di un effettivo vizio di omessa pronuncia.
art. 2095 c.c.
Richiamato in relazione alla classificazione del lavoratore e all'inquadramento nelle categorie del personale.
art. 2103 c.c.
Richiamato in relazione alla pretesa di superiore inquadramento per le mansioni effettivamente svolte.
artt. 1362 e ss. c.c.
Richiamati per la lettura del contratto collettivo di settore ai fini dell'inquadramento professionale.
art. 1372 c.c.
Richiamato per la vincolatività del contratto collettivo invocato ai fini dell'inquadramento.
art. 2099 c.c.
Richiamato insieme all'art. 36 Cost. per la tutela retributiva connessa alla qualifica rivendicata.
art. 36 Cost.
Richiamato in relazione al diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, correlato alla qualifica e alle mansioni dedotte.
art. 380 bis c.p.c.
La memoria depositata in vista dell'adunanza camerale non può introdurre motivi nuovi, ma solo illustrare quelli già dedotti.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio processuale è ammissibile solo se il ricorrente allega e dimostra quale concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione di merito sia derivato dalla violazione denunciata; non è sufficiente invocare una mera irregolarità astratta.
- La censura che, formalmente, denuncia violazione di legge ma in sostanza contesta la ricostruzione dei fatti, la valutazione delle prove o l'interpretazione del compendio istruttorio è inammissibile in sede di legittimità.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. e, più in generale, dei canoni di diritto sostanziale non può essere prospettata in modo generico: occorre individuare l'esatta regola applicata o omessa e collegarla al fatto accertato dal giudice di merito.
- La memoria depositata nel procedimento camerale non può ampliare il thema decidendum introducendo questioni nuove rispetto ai motivi di ricorso già formulati.
- L'eventuale nullità o illegittimità di atti istruttori non determina automaticamente la nullità della sentenza, se la decisione non sia fondata su quegli atti; il sindacato di legittimità resta circoscritto ai limiti del vizio motivazionale e degli errori di diritto effettivamente dedotti.
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