Cassazione Penale, Sentenza n. 43959/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Collegio del riesame che aveva rigettato la richiesta di dissequestro di 411,59 euro depositati su conto corrente, precedentemente sottoposti a sequestro preventivo (22/03/2021). Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 606 co.1 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 321 c.p.p. e all'art. 545 c.p.c., lamentando che il Collegio non abbia applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite circa l'impignorabilità delle pensioni (nei limiti del minimo vitale) anche in caso di sequestro per equivalente, e segnalando di aver prodotto documentazione relativa a un trattamento pensionistico estero (Germania) con traduzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando con rinvio l'ordinanza impugnata e disponendo il nuovo esame da parte del Tribunale di Catanzaro in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che il Collegio non abbia adeguatamente applicato il principio delle Sezioni Unite sull'impignorabilità delle somme pensionistiche in caso di sequestro per equivalente, né abbia valutato compiutamente l'afflittività del vincolo (tenendo conto della documentazione prodotta sul carattere pensionistico dei fondi).
Norme richiamate
Sentenza Sez. U. n. 26252 (24/02/2022, dep. 07/07/2022)
i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato
Le Sezioni Unite hanno esteso ai sequestri finalizzati alla confisca per equivalente i limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c., richiamando il principio del minimo vitale e il criterio di proporzionalità nelle misure cautelari.
Art. 545 cod. proc. civ.
Stabilisce limiti di impignorabilità per crediti di lavoro e pensionistici: tali limiti devono preservare il minimum vitale e si applicano anche in sede penale quando la stessa somma sia assoggettata a sequestro o confisca.
Art. 321 cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa al sequestro preventivo e alle valutazioni che il giudice deve compiere: impone un onere motivazionale sul punto della proporzionalità e della possibilità di misure alternative meno invasive.
Art. 606 co.1 lett. b) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge: utilizzato dal ricorrente per contestare la mancata applicazione da parte del Collegio del principio giurisprudenziale richiamato.
Art. 38, secondo comma, Cost.
Principio costituzionale del diritto a mezzi adeguati per assicurare un'esistenza libera e dignitosa; fondamento della tutela del minimo vitale che limita la pignorabilità delle pensioni e dei crediti da lavoro.
Massime di principio
- Se le somme sottoposte a sequestro hanno natura pensionistica, il giudice deve applicare i limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c. anche quando il sequestro sia finalizzato alla confisca per equivalente.
- Il giudice che dispone o conferma un sequestro deve valutare e motivare l'eventuale carattere 'afflittivo' del vincolo, verificando se l'obiettivo investigativo o cautelare si puo' conseguire con misure meno invasive (criterio di proporzionalità).
- La tutela del 'minimo vitale' (art. 38 Cost.) guida l'interpretazione dei limiti di impignorabilità: non si esclude la compressione delle pretese dei creditori, ma questa deve essere proporzionata alla salvaguardia dei mezzi di sussistenza.
- Il ricorrente deve produrre documentazione probatoria (anche documentazione estera e tradotta) che dimostri la natura pensionistica dei fondi; il giudice deve prenderla in considerazione nel decidere sul dissequestro.
- La mancata applicazione di precedenti vincolanti delle Sezioni Unite o la carenza motivazionale sulla proporzionalità e afflittività agevolano il successo del ricorso in Cassazione per violazione di legge.
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