Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41233/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per peculato. Si contestavano due distinti capi: al capo A) Arasi, responsabile dell'area finanziaria del Comune, è accusato di essersi appropriato, tramite l'esibizione presso la tesoreria di tre mandati di pagamento a sua firma con causale "saldo contributo, trattasi di spese urgenti e indifferibili" attestanti spese non autorizzate, della somma complessiva di 2.000 euro in concorso con Gatto Rosa; al capo B) fatto analogo in concorso con Gatto Tina. Arasi deduceva (i) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, (ii) errata dosimetria della pena e mancata considerazione del periodo di commissione precedente alla legge n.190/2012, (iii) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. le cui ragioni sarebbero diverse da quelle addotte per l'art. 323-bis. Le imputate Gatto Rosa e Gatto Tina deducevano (i) carenza probatoria circa l'effettivo incasso delle somme (mancata acquisizione delle quietanze), (ii) che, al più, la condotta sarebbe rilevabile come abuso d'ufficio o art. 323 cod. pen. e (iii) vizi nella determinazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato adeguatamente la responsabilità: i tre mandati erano nominativi e la Tesoreria, secondo la motivazione impugnata, non poteva erogare a soggetti diversi; il timbro attestava l'avvenuto pagamento alle persone indicate. Sui profili di pena, la Corte ha valutato correttamente il periodo di commissione e non ha applicato la cornice edittale modificata dalla legge n.190/2012; ha riconosciuto la diminuente prevista dall'art. 323-bis cod. pen. (per esiguità del danno) con la conseguente riduzione di un terzo e ha operato gli aumenti per continuazione. Ha altresì ritenuto che, quando l'art. 323-bis sia riconosciuto in ragione dell'esiguità del danno, l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 resti assorbita. Per l'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione in favore del Comune di Brolo di euro 4.500 per spese di rappresentanza e difesa.

Norme richiamate

  • art. 323 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di peculato; la Corte ha ritenuto configurata la fattispecie per l'appropriazione delle somme mediante mandati nominativi e comportamento amministrativo degli imputati

  • art. 323-bis cod. pen.

    Circostanza attenuante speciale per i delitti dei pubblici ufficiali in caso di danno di esigua entità; applicata nel caso con una diminuzione di un terzo

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Circostanza attenuante della tenuità del danno patrimoniale; la Corte ha ritenuto che, se l'art. 323-bis è riconosciuto per esiguità del danno, l'art. 62 n.4 venga assorbito

  • Legge 6 novembre 2012, n. 190

    Ha innalzato il minimo edittale per talune fattispecie a quattro anni; la Corte ha verificato il tempo di commissione dei reati e non ha applicato la nuova cornice perché i fatti erano anteriori all'entrata in vigore

Massime di principio

  • La prova dell'incasso può essere desunta da mandati nominativi e dalla documentazione della tesoreria: l'assenza di quietanze non è necessariamente dirimente se vi sono altri elementi probatori idonei a dimostrare l'effettivo pagamento alla persona indicata
  • Le richieste di attenuanti devono contenere elementi specifici e non affermazioni generiche: argomentazioni vaghe o ripetitive sono inammissibili in sede di legittimità
  • Se l'art. 323-bis è riconosciuto per l'esiguità del danno, l'attenuante generale di cui all'art. 62 n.4 viene assorbita; occorre distinguere le ragioni per le quali si chiede ciascuna attenuante
  • Nella determinazione della pena la Corte deve tenere conto del tempo di commissione del reato per stabilire la cornice edittale applicabile; l'innalzamento del minimo per effetto di successiva legge non opera se il fatto è precedente
  • In Cassazione la critica al giudizio di merito richiede un concreto confronto con la motivazione impugnata: censure manifestamente infondate o generiche sono sistematicamente rigettate
  • La mera prospettazione di una diversa qualificazione giuridica (es. abuso d'ufficio anziché peculato) non è sufficiente se la motivazione di merito ha spiegato perché la condotta integra appropriazione a fini privatistici

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.