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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-515/24

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 marzo 2026. — Randstad España SLU contro Administración General del Estado. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Detrazione dell’IVA assolta a monte – Direttiva 2006/112/CEE – Articolo 176, secondo comma – Esclusione del diritto a detrazione dell’IVA – Acquisto di biglietti per eventi e servizi a carattere ricreativo – Entrata in vigore del diritto alla detrazione dell’IVA alla data di adesione del Regno di Spagna alla Comunità economica europea – Clausola di standstill. — Causa C-515/24

Giurisprudenza europea62024CJ0515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato la compatibilità con la clausola di standstill dell’articolo 176, secondo comma, della direttiva IVA della normativa spagnola che esclude la detrazione dell’IVA per alcune spese ricreative e di rappresentanza. Ha ritenuto che la norma nazionale, entrata in vigore alla data di adesione della Spagna alla Comunità, sia compatibile con il diritto dell’Unione, poiché non amplia in modo sostanziale l’esclusione e si inserisce nella logica della direttiva IVA. La questione principale è stata quindi risolta a favore dell’Amministrazione spagnola, rendendo superflua la risposta alla prima questione.

IVA: compatibilità con la clausola di standstill dell’esclusione del diritto a detrazione per biglietti a eventi sportivi e servizi ricreativi introdotta in Spagna alla data di adesione all’Unione

La questione giuridica

Se l’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE osti a una normativa nazionale che, entrata in vigore alla data di adesione dello Stato membro all’Unione, introduce o mantiene un’esclusione dal diritto alla detrazione dell’IVA a monte per l’acquisto di beni e servizi, come biglietti per manifestazioni sportive o ricreative, destinati a clienti, dipendenti o terzi; e, in subordine, se sia compatibile con gli articoli 168, lettera a), e 176, primo comma, della direttiva IVA una simile esclusione anche quando le spese siano inerenti all’attività d’impresa e fiscalmente deducibili ai fini delle imposte dirette.

Principio di diritto

L’articolo 176, secondo comma, della direttiva IVA consente a uno Stato membro di mantenere, fino all’adozione delle misure armonizzatrici previste dal primo comma, le esclusioni dal diritto a detrazione esistenti alla data di adesione all’Unione, anche se la normativa nazionale che le riproduce entra in vigore proprio in tale data, purché essa non ampli la portata dell’esclusione rispetto al regime preesistente e individui in modo sufficientemente preciso le spese escluse. Ne consegue che non osta alla direttiva una norma nazionale che escluda la detrazione dell’IVA per spese di acquisto di biglietti per eventi sportivi o ricreativi destinati a clienti, dipendenti o terzi.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 176, primo e secondo comma, direttiva 2006/112/CE
  • Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati
  • Sesta direttiva 77/388/CEE, articolo 17, paragrafo 6

IVA: esclusione della detrazione per spese ricreative introdotta alla data di adesione della Spagna

La Corte di giustizia, nella causa C-515/24, si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo spagnolo in materia di detrazione dell’IVA assolta a monte. La controversia opponeva Randstad España SLU all’Amministrazione tributaria spagnola, che aveva negato la detrazione relativa all’acquisto di biglietti per eventi sportivi e servizi a carattere ricreativo destinati a omaggi per clienti e terzi.

Fatti e procedimento principale

Tra il 2009 e il 2011 Randstad España aveva acquistato biglietti per partite di calcio, inviti per il Paddock Club del Gran Premio di Formula 1 e inviti per escursioni, detraendo l’IVA corrispondente. A seguito di controllo fiscale, l’amministrazione aveva contestato tale detrazione sulla base dell’articolo 96, paragrafo 1, della legge spagnola 37/1992, che esclude la detrazione per gli spettacoli e servizi a carattere ricreativo e per i beni o servizi destinati all’assistenza a clienti, dipendenti o terzi.

La controversia aveva già attraversato il Tribunal Económico-Administrativo Central e l’Audiencia Nacional, che avevano confermato il diniego facendo leva sulla clausola di standstill derivante dall’articolo 176, secondo comma, della direttiva IVA e, in precedenza, dall’articolo 17, paragrafo 6, della sesta direttiva.

Questioni pregiudiziali

Il Tribunal Supremo ha chiesto in sostanza:

  • se sia compatibile con gli articoli 168, lettera a), e 176, primo comma, della direttiva IVA una norma che esclude in modo assoluto la detrazione per spese di spettacolo e assistenza a clienti, dipendenti o terzi, anche quando le spese siano inerenti all’attività professionale e deducibili ai fini delle imposte dirette;
  • se sia compatibile con l’articolo 176, secondo comma, della direttiva IVA una norma entrata in vigore alla data di adesione della Spagna all’Unione, mentre prima di tale data il diritto nazionale non prevedeva quella limitazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, sul diritto di detrazione dell’IVA assolta a monte;
  • l’articolo 176 della direttiva 2006/112/CE, che disciplina le esclusioni dal diritto a detrazione e la clausola di standstill;
  • l’articolo 17, paragrafo 6, della sesta direttiva 77/388/CEE, norma antecedente sostanzialmente identica;
  • l’articolo 395 dell’atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che il diritto a detrazione è parte integrante del meccanismo dell’IVA e costituisce una regola fondamentale, soggetta solo a deroghe interpretate restrittivamente. L’articolo 176, secondo comma, consente però agli Stati membri di mantenere le esclusioni nazionali esistenti alla data di adesione fino all’adozione delle misure armonizzatrici previste dal primo comma, che il Consiglio non ha ancora adottato.

La clausola di standstill non autorizza tuttavia ad ampliare l’ambito delle esclusioni in modo incompatibile con gli obiettivi della direttiva. Nel caso spagnolo, la Corte osserva che prima dell’adesione non esisteva in Spagna un’imposta sui consumi strutturata come l’IVA e che il passaggio al nuovo sistema ha introdotto un meccanismo generale di detrazione. Ciò non impedisce però di ritenere compatibile la norma nazionale, purché essa si limiti a mantenere un’esclusione sufficientemente precisa e non estensiva.

La Corte rileva che la normativa spagnola richiamata, già presente nella legge 30/1985 e poi ripresa nella legge 37/1992, non sembra aver ampliato la portata dell’esclusione. Inoltre, l’esclusione di spese di intrattenimento, divertimento e rappresentanza è coerente con la logica dell’IVA, perché tali spese presentano uno stretto legame con esigenze private e non strettamente professionali.

La Corte aggiunge che è irrilevante il fatto che le medesime spese siano deducibili ai fini delle imposte sul reddito, poiché l’IVA e l’imposizione diretta perseguono finalità diverse e non sono armonizzate nello stesso modo.

Decisione

La Corte ha quindi dichiarato che l’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE non osta a una normativa nazionale entrata in vigore alla data di adesione dello Stato membro all’Unione e che introduce un’esclusione dal diritto alla detrazione dell’IVA a monte per spese di acquisto di beni e servizi, come biglietti per assistere a manifestazioni sportive, destinati a omaggi a clienti, dipendenti o terzi.

Effetti della pronuncia

Alla luce della risposta alla seconda questione, la Corte ha ritenuto superfluo esaminare la prima questione. La pronuncia conferma che, in presenza di una clausola di standstill, conta la sostanziale continuità dell’esclusione nazionale e non la sola data formale di entrata in vigore della disposizione, purché non vi sia un ampliamento dell’esclusione oltre i limiti del regime preesistente.

Come è indicizzato

Materieivadetrazione dell’ivaclausola di standstillfiscalità indirettaspese di rappresentanza e divertimento

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