Cassazione Penale, Sentenza n. 28298/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di annullare o dichiarare temporaneamente inefficace un ordine di carcerazione emesso a seguito di provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. La vicenda riguardava un cumulo di pene nel quale era confluita anche una sentenza del Tribunale di Verona, rispetto alla quale il Tribunale di sorveglianza di Venezia aveva poi dichiarato inefficace l'ordinanza di ammissione alla detenzione domiciliare. Secondo la difesa, il pubblico ministero non avrebbe potuto revocare la sospensione dell'esecuzione o negare una nuova sospensione facendo leva sul precedente provvedimento di sorveglianza, perché quel provvedimento si riferiva a un diverso titolo esecutivo; inoltre il pubblico ministero avrebbe agito sulla base di disposizioni non applicabili o comunque modificando in corso di incidente la ragione della revoca. La difesa contestava anche il mancato controllo, da parte del giudice dell'esecuzione, sulla correttezza della notificazione dell'ordinanza di sorveglianza, sostenendo che la mancata esecuzione della misura alternativa non fosse imputabile al condannato. Infine, veniva sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 7, c.p.p. e si sosteneva che il cumulo dovesse essere scisso, così da consentire una valutazione autonoma dei singoli titoli e la possibile sospensione dell'esecuzione per alcuni di essi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha affermato che l'esecuzione della pena è improntata al principio di unicità del rapporto esecutivo e che, una volta formato il provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, il condannato non può ottenere la scissione del rapporto esecutivo per eseguire separatamente le singole condanne al fine di mantenere la libertà per alcune e restare detenuto per altre. Ha ritenuto corretto il comportamento del pubblico ministero, che quale organo dell'esecuzione è tenuto a verificare i presupposti di legalità del provvedimento e a revocare la sospensione quando venga meno la base legale, come nel caso in cui il Tribunale di sorveglianza abbia dichiarato inefficace la misura alternativa. Ha escluso che il giudice dell'esecuzione potesse sindacare la validità o la notificazione del provvedimento del giudice di sorveglianza, osservando che eventuali vizi andavano fatti valere impugnando quel provvedimento nella sede propria. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondate le censure di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 7, c.p.p. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 656, comma 5, c.p.p.
disciplina la sospensione dell'esecuzione della pena entro determinati limiti; nel caso, la difesa sosteneva che fosse il parametro vincolante del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, ma la Corte ha ricondotto la questione all'unicità del rapporto esecutivo.
art. 656, comma 7, c.p.p.
prevede che la sospensione dell'esecuzione non possa essere adottata più di una volta per la stessa condanna; la Corte interpreta la locuzione in senso sistematico, riferendola anche a una delle condanne confluite nel cumulo.
art. 656, comma 8, c.p.p.
richiamato dalla difesa come base della revoca della sospensione; la Corte ritiene comunque infondate le censure sulla sua applicabilità nel caso concreto.
art. 663 c.p.p.
impone l'emissione del provvedimento di unificazione delle pene concorrenti nel rispetto della disciplina del cumulo.
art. 670 c.p.p.
norma evocata dalla difesa sul controllo del giudice dell'esecuzione; la Corte esclude che essa consenta di sindacare la legittimità di un provvedimento definitivo di altra autorità giudiziaria.
art. 71 c.p.
richiamato per la disciplina del concorso di pene e del cumulo materiale.
art. 73 c.p.
evocato nel ragionamento sistematico sul concorso di pene.
art. 76 c.p.
stabilisce che le pene della stessa specie concorrenti si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico; la Corte fonda su tale previsione il principio di unicità del rapporto esecutivo.
art. 80 c.p.
richiamato quale norma di rinvio alla disciplina del concorso di pene.
art. 3 Cost.
la questione di costituzionalità è stata dichiarata manifestamente infondata, perché non esiste una facoltà del pubblico ministero di scegliere se emettere il provvedimento di cumulo.
art. 13 Cost.
la Corte esclude che l'interpretazione adottata costituisca un'analogia o estensione in malam partem, essendo fondata sul sistema del cumulo e sulla pena unica.
art. 24 Cost.
la Corte ritiene che il diritto di difesa sia garantito dall'impugnazione del provvedimento che incide sulla misura alternativa, non potendo essere recuperato in via esecutiva.
art. 27, comma 3, Cost.
censura ritenuta infondata: eventuali vizi del contraddittorio vanno fatti valere nel procedimento competente, non in sede esecutiva.
artt. 111 e 117 Cost.
richiamati in rapporto all'art. 6 CEDU; la Corte esclude la violazione del giusto processo, poiché il giudice dell'esecuzione non può incidere su titoli definitivi di altra autorità.
art. 6 CEDU
evocato come parametro del giusto processo, senza incidere sull'esito del ricorso.
Massime di principio
- Nel sistema dell'esecuzione penale, una volta formato il provvedimento di unificazione di pene concorrenti, vige il principio di unicità del rapporto esecutivo: il condannato non può pretendere di scindere il cumulo per ottenere valutazioni autonome e separate sulle singole condanne ai fini della sospensione dell'esecuzione o dell'accesso ai benefici.
- La locuzione "stessa condanna" contenuta nell'art. 656, comma 7, c.p.p. va letta in senso sistematico e non meramente letterale: essa può riferirsi anche a una delle sentenze confluite nel cumulo, con la conseguenza che la sospensione dell'esecuzione non è reiterabile una volta già utilizzata in relazione a uno dei titoli compresi nel medesimo rapporto esecutivo.
- Il pubblico ministero, quale organo dell'esecuzione, ha il potere-dovere di verificare la legalità del titolo e i presupposti per la sospensione dell'ordine di carcerazione; non è tenuto a limitarsi a un mero automatismo formale, né a rimettere al tribunale di sorveglianza una valutazione che attiene alla regolarità dell'atto esecutivo.
- Se viene meno la base legale della sospensione dell'esecuzione per effetto di un provvedimento definitivo del giudice di sorveglianza che dichiara inefficace la misura alternativa, il pubblico ministero deve revocare la sospensione e procedere all'esecuzione, senza che possa invocarsi una nuova sospensione sul medesimo rapporto esecutivo.
- Il giudice dell'esecuzione non può sindacare la legittimità o la correttezza procedimentale di un provvedimento definitivo emesso da altra autorità giudiziaria; eventuali vizi, anche relativi alla notifica o al contraddittorio, devono essere fatti valere con l'impugnazione prevista davanti al giudice competente, non in via di recupero incidentale in sede esecutiva.
- Le censure di legittimità costituzionale che presuppongono una scelta discrezionale del pubblico ministero nell'emissione del cumulo non sono fondate quando il provvedimento di unificazione è imposto dalla legge e discende automaticamente dalla pluralità dei titoli esecutivi.
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