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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27936/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (assegnatari)

La controversia

La controversia nasce da una convenzione di acquisizione e assegnazione di aree già appartenenti a un'Opera Pia, nell'ambito di un intervento di edilizia popolare disciplinato dall'art. 35 L. n. 865/1971. Il Comune aveva intimato il pagamento di una somma qualificata come conguaglio, sostenendo che gli assegnatari dovessero corrispondere la differenza tra quanto versato dal Comune per l'acquisizione dell'area e il valore dell'area secondo i criteri della sopravvenuta normativa espropriativa. I destinatari dell'intimazione avevano agito in opposizione, chiedendo l'accertamento negativo del credito, e il Comune aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento. Il Tribunale aveva accolto la domanda degli attori e rigettato la riconvenzionale; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'appello del Comune, rilevando che la richiesta di pagamento aveva natura di mera diffida, che non era sorto alcun credito di conguaglio perché il Comune non aveva mai corrisposto un maggiore indennizzo di esproprio all'Opera Pia, e che comunque l'eventuale obbligazione si era estinta per confusione ex art. 1253 c.c. con l'estinzione dell'Opera Pia. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione dell'art. 35 L. n. 865/1971 e degli atti convenzionali, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato il principio del pareggio economico e indebitamente escluso la confusione; nullità per violazione degli artt. 112 e 180/183 c.p.c., assumendo la preclusione dell'eccezione di confusione/compensazione; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla permanenza del vincolo di destinazione del patrimonio dell'Opera Pia; violazione degli artt. 112, 61, 191 e seguenti c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per il diniego di CTU e per la mancata considerazione che il lotto comprendeva anche terreni di terzi. Il ricorso principale è stato poi oggetto di rinuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il ricorso principale per rinuncia del Comune ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato dei controricorrenti. Ai soli fini delle spese, ha esaminato virtualmente il ricorso principale e ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da una ratio decidendi autonoma non censurata: il credito di conguaglio non era mai sorto perché il Comune non aveva effettivamente sostenuto alcun maggiore costo da recuperare. Poiché tale autonoma ragione non era stata impugnata, le censure rivolte all'altra ratio non potevano condurre alla cassazione. Il Comune è stato quindi condannato alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 35 L. 22 ottobre 1971, n. 865

    La convenzione deve assicurare il perfetto pareggio economico tra il corrispettivo di cessione e i costi di acquisizione delle aree; il conguaglio presuppone il recupero di costi effettivamente sostenuti.

  • art. 1253 c.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello per affermare l'estinzione per confusione dell'eventuale obbligazione di pagamento, in conseguenza dell'estinzione dell'Opera Pia.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per dedurre ultrapetizione o nullità processuale, ma la censura non ha inciso sull'esito per l'esistenza di una ratio non impugnata.

  • art. 180 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle preclusioni assertive e istruttorie.

  • art. 183 c.p.c.

    Menziomato quale norma processuale rilevante in tema di preclusioni.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Parametro del vizio di nullità della sentenza o del procedimento dedotto con alcuni motivi.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Parametro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio e alla contestazione del diniego di CTU.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso principale ha determinato l'estinzione del giudizio di legittimità sul ricorso principale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in presenza dei presupposti processuali.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come parametro per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggerla, l'omessa impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibili le censure rivolte alle altre, perché la ratio non censurata resta definitiva e impedisce comunque la cassazione.
  • La rinuncia al ricorso principale determina l'estinzione del giudizio di legittimità sul ricorso principale; il ricorso incidentale meramente condizionato resta assorbito se proposto solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso principale.
  • Nel meccanismo del conguaglio previsto dall'art. 35 L. n. 865/1971, il diritto dell'ente a ripetere somme presuppone che vi sia stato un effettivo costo maggiore sostenuto dall'ente stesso; in mancanza di tale esborso, il credito di conguaglio non viene ad esistenza.
  • L'eventuale doglianza sulla confusione dell'obbligazione è irrilevante se il giudice di merito ha già escluso in radice la nascita del credito; la contestazione deve colpire tutte le autonome basi decisorie della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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