Cassazione Civile, Ordinanza n. 37052/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto i primi cinque motivi, assorbendo il sesto. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente e quindi annullando l'avviso di accertamento catastale. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state integralmente compensate, in ragione del progressivo consolidamento della giurisprudenza in materia.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione aveva rideterminato il classamento e la rendita di due immobili di sua proprietà, in applicazione dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311/2004, nell'ambito della revisione per microzone. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR del Lazio aveva confermato la decisione ritenendo sufficiente, per la c.d. verifica per microzone, il richiamo ai presupposti normativi, senza necessità di contraddittorio preventivo o sopralluogo, e valorizzando che nel fabbricato tutti gli immobili erano stati classificati allo stesso modo. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione dell'atto; errata applicazione del comma 335, perché lo scostamento tra valori medi di mercato e catastali sarebbe stato confuso con la mera evoluzione del mercato; mancanza di indicazioni sugli strumenti di stima e sui termini di confronto; contraddittorietà della riclassificazione per l'asserita omogeneità della microzona; mancato assolvimento dell'onere della prova, anche per l'utilizzo in appello di atti nuovi e di rilievi fotografici riferiti a epoca successiva; violazione del principio di buon andamento.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, l. 311/2004
"La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali..."
La revisione per microzone è ammessa solo quando sia accertato uno specifico e significativo scostamento tra il rapporto valore di mercato/valore catastale della microzona e quello dell'insieme delle microzone comunali; non basta la mera evoluzione del mercato o il solo richiamo alla richiesta del Comune.
art. 1, comma 339, l. 311/2004
La verifica dei presupposti della revisione richiede il ricorso alle procedure e modalità di aggiornamento previste dal comma 339 e dalla relativa disciplina attuativa.
d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
Il valore medio di mercato va individuato secondo il regolamento catastale richiamato dalla norma, quale base tecnica della comparazione.
art. 3, comma 154, lett. e), l. 23 dicembre 1996, n. 662
Anche nella revisione ex comma 335 occorre tenere conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici della singola unità immobiliare, del fabbricato e della microzona.
art. 8 d.P.R. n. 138/1998
La motivazione deve consentire di evincere gli elementi concreti relativi alla qualità urbana, alla qualità ambientale e alle caratteristiche edilizie che incidono sul classamento.
art. 2697 c.c.
L'onere di dedurre e provare i presupposti giustificativi della riclassificazione grava sull'Amministrazione.
art. 2698 c.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sull'onere probatorio; la decisione ribadisce che l'atto deve essere sorretto da prova adeguata dei presupposti fattuali.
art. 97 Cost.
Il motivo è stato assorbito; la Corte non si è soffermata autonomamente su di esso.
Massime di principio
- Nel procedimento di revisione del classamento per microzone ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, l'Amministrazione deve assolvere un obbligo di motivazione rafforzato, indicando in modo chiaro, preciso e analitico sia i presupposti di fatto che legittimano la revisione di massa sia i criteri applicati alla singola unità immobiliare.
- La motivazione non può limitarsi al solo richiamo allo scostamento tra valori medi di mercato e catastali della microzona rispetto al resto del Comune, ma deve esplicitare fonti, modi, tempi e criteri di acquisizione ed elaborazione dei dati, nonché gli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento.
- La revisione per microzone non serve a correggere errori della rendita originaria della singola unità né a inseguire la mera evoluzione del mercato immobiliare; essa mira al riallineamento perequativo degli incrementi di valore della microzona rispetto al contesto comunale complessivo.
- La motivazione deve mettere il contribuente in condizione di comprendere ex ante le ragioni specifiche del provvedimento e di contestarle efficacemente; non è sufficiente che il contribuente riesca a difendersi in giudizio per sanare una motivazione originariamente insufficiente.
- L'Amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione mancante o insufficiente dell'avviso di riclassamento con elementi nuovi prodotti nel processo.
- Nel nuovo classamento occorre considerare, oltre ai dati statistici di microzona, anche i caratteri specifici della singola unità, del fabbricato e del contesto, con riferimento cronologico omogeneo delle rilevazioni confrontate.
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