Cassazione Penale, Sentenza n. 2567/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I difensori impugnavano l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere sostenendo l'insussistenza della gravità indiziaria rispetto al reato di tentato omicidio (i colpi sarebbero stati esplosi quando le vittime erano già riparate dietro un muro e quindi avrebbe avuto funzione intimidatoria), la carenza della motivazione in ordine all'aggravante del metodo mafioso (mancanza di prova che l'azione fosse ordinata dal sodalizio), la mancata valutazione corretta del presunto concorso di Nigro (contestando la valutazione sulla messinscena nelle intercettazioni) e la violazione dell'obbligo di motivare l'insufficienza di misure meno afflittive come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (art. 275 c. 3-bis c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure non denunciassero un travisamento della prova e non dimostrassero la manifesta illogicità della motivazione del Tribunale del riesame, che aveva valorizzato elementi quali le dichiarazioni delle vittime, l'intercettazione ambientale dell'imputato, il rinvenimento di bossoli e di un'ogiva conficcata in una parete, precedenti aggressioni e la dinamica dei fatti. La Corte ha confermato la sussistenza della gravità indiziaria per tentato omicidio, il concorso di Nigro e l'aggravante del metodo mafioso sotto il profilo del modus operandi e dell'effetto intimidatorio. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata l'insufficienza di misure alternative alla custodia cautelare. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (aggravante del metodo mafioso)
La Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante in ragione del carattere "mafioso" del metodo: violenza plateale, in orario diurno e a volto scoperto, effetto intimidatorio sulla vittima e sul contesto sociale, senza che sia necessaria la prova di un ordine specifico da parte di un capo dell'associazione
art. 275 comma 3 cod. proc. pen. (presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere)
Il Tribunale del riesame ha motivato, e la Corte ha ritenuto non viziata la motivazione, l'inadeguatezza di misure meno afflittive alla luce della gravità dei fatti e della personalità degli indagati
art. 275 comma 3-bis cod. proc. pen.
La censura relativa alla mancata valutazione specifica dell'adeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico è stata ritenuta generica: il Tribunale aveva espressamente escluso misure alternative tenuto conto delle esigenze cautelari e degli elementi di pericolosità
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione contro misure cautelari la Corte non riesamina i fatti di merito se non è denunciato un travisamento della prova o una manifesta illogicità; le censure generiche sono inammissibili
- L'aggravante del metodo mafioso può essere riconosciuta anche in assenza di prova di un ordine proveniente dal capo del sodalizio, quando la violenza o la minaccia assumono modalità tipicamente intimidatorie e pubbliche
- Per dimostrare l'assenza dell'animus necandi è necessario confutare in modo concreto e specifico gli elementi oggettivi che indicano la volontà di uccidere (dinamica, traiettoria dei colpi, rinvenimenti balistici, precedenti aggressioni), non semplici interpretazioni alternative non supportate da prova
- La presenza e il comportamento di un terzo durante l'azione violenta possono fondare il concorso anche se questo non è l'autore materiale, quando emergono elementi che lo mostrano quale esecutore, istigatore o sostegno dell'azione
- Le richieste di misure cautelari meno afflittive (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) vanno contrastate con argomentazioni specifiche che provino la concreta idoneità di tali misure a soddisfare le esigenze cautelari; la sola affermazione generica non è sufficiente
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