Cassazione Penale, Sentenza n. 6611/2022 del 23/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Lecce che lo aveva condannato (riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 334, primo comma, c.p.) per avere, in Lecce il 29/10/2013, sottratto/soppresso o disperso una vettura sottoposta a sequestro amministrativo e affidata in custodia. Con il ricorso in Cassazione il difensore deduceva: (i) vizio di motivazione perché il provvedimento amministrativo di sequestro era stato annullato dal prefetto e quindi doveva ritenersi cessato fin dall'origine, giustificando eventuale assoluzione; (ii) violazione di legge con riferimento agli artt. 42, 43, 334 e 335 c.p., ritenendo che la condotta fosse colposa e non dolosa e dunque meritevole di diversa qualificazione; (iii) violazione dell'art. 131-bis c.p. e carenza di motivazione perché la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; (iv) in via subordinata chiedeva di accertare la prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente agli effetti di cui in motivazione. Ha rilevato che il reato contestato si è estinto per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di secondo grado e che nella motivazione della Corte d'appello mancava una adeguata valutazione circa la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), avendo quest'ultima rigettato la richiesta difensiva con una motivazione 'lapidaria' basata unicamente sul rilevante valore commerciale del bene. Tuttavia la Cassazione ha ritenuto che non sussistessero elementi idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza o l'incontrovertibile insussistenza del fatto, per cui, dato che il reato è ormai prescritto, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato (art. 129 c.p.p.). Gli altri motivi sono restati assorbiti ma appaiono, secondo la Corte, prima facie infondati.
Norme richiamate
art. 334 c.p.
Norma utilizzata per la riqualificazione del fatto dalla Corte d'appello; la Cassazione non entra nel merito della qualificazione sostanziale ma registra che l'imputazione è stata posta ai sensi di tale disposizione.
artt. 42 e 43 c.p.
Richiamati nel ricorso rispetto alla natura del dolo/colpa e alla possibile diversa imputazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto tali questioni assorbite o non decisive alla luce della prescrizione.
art. 335 c.p.
Richiamato nel ricorso tra le norme pertinenti alla fattispecie; la Corte non ha sviluppato una specifica interpretazione su tale norma nel provvedimento impugnato.
art. 131-bis c.p.
La Corte ricorda il principio consolidato secondo cui l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo). Ha censurato la motivazione della Corte d'appello che ha escluso la tenuità limitandosi al valore commerciale del bene.
art. 133, primo comma, c.p.
Indicata come criterio di valutazione per la tenuità del fatto (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno/pericolo) nel quadro interpretativo dell'art. 131-bis.
art. 129 c.p.p.
Applicata dalla Cassazione per annullare senza rinvio la sentenza impugnata in presenza di estinzione del reato per prescrizione: quando il reato è estinto, la Corte può dichiarare l'annullamento senza rinvio.
art. 23, commi 8 e 9, D.L. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) e successive proroghe
Richiamate per motivare la trattazione del procedimento in camera di consiglio con modalità compatibili con le disposizioni emergenziali; questioni procedurali non determinanti sul merito.
Massime di principio
- La causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. va valutata con un esame complessivo e congiunto di modalità della condotta, grado di colpevolezza e gravità del danno/pericolo: il valore economico del bene da solo non è sufficiente a escluderla.
- Se la motivazione del giudice di merito è sommarie o non dà conto della valutazione comparata richiesta da art. 131-bis e art. 133 c.p., la decisione può essere censurata in Cassazione per vizio di motivazione.
- Quando, tra la pronuncia di merito e il giudizio di cassazione, interviene la prescrizione del reato, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio ai sensi dell'art. 129 c.p.p., evitando di rimandare la causa al giudice di merito.
- La richiesta di riqualificazione del fatto (doloso vs. colposo) richiede una valutazione probatoria concreta; se la Cassazione non rileva prova evidente di innocenza o insussistenza del fatto, può limitarsi a decidere per la prescrizione anziché per l'assoluzione per insussistenza.
- In casi analoghi è importante che la difesa documenti puntualmente: (i) l'eventuale cessazione del vincolo amministrativo sin dall'origine, (ii) gli elementi che depongono per la lieve entità del fatto e per la scarsa colpevolezza, al fine di consentire al giudice una motivazione completa rispetto all'applicabilità dell'art. 131-bis.
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