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Sentenza

Sentenza n. 173/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione del provvedimento prot. n. 0040648/21 del 14 luglio 2021, a firma del Commissario Straordinario di Laore Sardegna, comunicato in pari data a mezzo posta elettronica, con cui il ricorrente è stato escluso dalla partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis, della L.R. n. 47/2018, come modificata e integrata dalla L.R. n. 34/2020, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 6 Funzionari Amministrativi - categoria D, livello retributivo D1 (all. 1); del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente, emesso con Determinazione n.0000857/21 del 03 settembre 2021 a firma del Commissario Straordinario di Laore Sardegna e notificato in data 22 settembre 2021 a mezzo posta elettronica (all. 2); di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente, ancorché allo stato incognito, ed in particolare, ove occorrer possa, il bando adottato con Determinazione n. 256/21 del 24 marzo 2021 a firma del Commissario Straordinario di Laore Sardegna con cui è stato indetto concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis, della L.R. n. 47/2018, come modificata e integrata dalla L.R. n. 34/2020, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 6 Funzionari Amministrativi - categoria D, livello retributivo D1, ove interpretato nel senso di disporre l'esclusione del partecipante che non abbia allegato il curriculum vitae (all. 3); nonché, ove occorrer possa, l'elenco ammessi agli esami orali – Prot. n. 0046486 del 17 09 2021; l'elenco candidati ammessi esami orali - errata corrige - Prot. n 0049185/21 del 06/10/2021; l'elenco candidati ammessi esami orali errata corrige n. 2 - Prot. n 0049565/21 del 08/10/2021; l'elenco candidati ammessi esami orali con valutazione titoli - Prot. n 0049661/21 del 08/10/2021

Giustizia amministrativa202100857

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla partecipazione a un concorso pubblico per sei posti di funzionario amministrativo, rigetto del ricorso gerarchico e atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui era stato escluso dal concorso pubblico per titoli ed esami indetto da Laore Sardegna, nonché il successivo rigetto del ricorso gerarchico. Era inoltre contestato, ove interpretato nel senso di imporre l'esclusione, il bando nella parte relativa alla mancata allegazione del curriculum vitae, insieme agli elenchi degli ammessi agli esami orali e agli atti connessi. Dal testo non emergono in dettaglio gli specifici vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con memoria del 19 dicembre 2025, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito; anche l’amministrazione resistente ha riconosciuto il venir meno dell’interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente e della convergente posizione dell’amministrazione circa il venir meno dell’interesse alla definizione della controversia. Non è stata quindi esaminata la legittimità dell’esclusione, del rigetto del ricorso gerarchico, del bando o degli altri atti impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Applicato per dichiarare l’improcedibilità del ricorso a seguito del sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento unitamente alle disposizioni processuali applicate alla definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria da remoto.

  • art. 1, comma 2-bis, L.R. n. 47/2018

    Indicato quale base normativa del concorso pubblico per l’assunzione di funzionari amministrativi.

  • L.R. n. 34/2020

    Indicata quale legge regionale modificativa e integrativa della disciplina richiamata nel bando.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo è improcedibile quando, dopo la sua proposizione, viene meno in modo sopravvenuto e accertato l’interesse concreto e attuale del ricorrente alla decisione nel merito.
  • La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla definizione della controversia, se non contraddetta da esigenze processuali o da una diversa posizione delle parti, consente al giudice di rilevare il sopravvenuto difetto di interesse e definire il giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
  • Quando il giudizio è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice può compensare le spese per giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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