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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8627/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso il rigetto del riesame cautelare: si contestava la gravità indiziaria rispetto all'accusa di associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), la configurabilità di una autonomia/ pluralità di gruppi piuttosto che di un'unica associazione, la qualificazione di un'associazione autonoma finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), la riconoscibilità dell'aggravante "agevolazione mafiosa" rispetto al traffico di stupefacenti e la gravità indiziaria rispetto al tentato omicidio (capo 115) e ai reati connessi in materia di armi. La difesa ha sostenuto che i gruppi erano autonomi e talora antagonisti, che l'attentato derivava da conflitti estranei all'attività del sodalizio e che mancavano elementi probatori specifici per attribuire a Esposito un ruolo dirigente o di mandante.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Napoli avesse fornito motivazione logica e plurimi elementi indiziari (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, esistenza di una cassa comune, episodi di conflitto e successiva riappacificazione, summit tra vertici, controllo del territorio, disponibilità di locali e ruoli strutturati) tali da fondare la gravità indiziaria circa l'esistenza di un'associazione di stampo camorristico comprendente tre articolazioni e, separatamente, di una struttura dedita al traffico di stupefacenti. Ha inoltre ritenuto che la qualificazione con metodo mafioso e il dominio territoriale fossero dimostrati nel complesso degli elementi. Il motivo relativo all'aggravante (art. 416-bis.1) è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, perché la sua esclusione non avrebbe inciso sulla legittimità della misura cautelare. Quanto al tentato omicidio e alle armi, la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la ricostruzione del Tribunale, data la consegna di un'arma, la presenza di più soggetti armati, l'incontro precedente l'azione e la stretta consequenzialità temporale. In definitiva il rigetto del riesame è stato confermato e il ricorso cassazionale è stato dichiarato inammissibile; la sentenza dispone anche le statuizioni previste (richiamo all'art. 616 c.p.p. e condanna alle spese processuali come indicato nel dispositivo).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la presenza di gruppi interni e di autonomia operativa non esclude l'esistenza di un'unica associazione di stampo mafioso quando emergano elementi di organizzazione stabile, controllo del territorio, uso del metodo mafioso e una struttura sovraordinata; è ammessa la partecipazione simultanea a più livelli associativi o a più sodalizi collegati

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (disciplina stupefacenti)

    La norma è stata applicata per qualificare una struttura organizzata finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto compatibile la coesistenza di un'associazione per narcotraffico con una più ampia associazione camorristica quando quest'ultima utilizzi il narcotraffico come principale mezzo di profitto mantenendo comunque un controllo territoriale e attività criminali eterogenee

  • art. 275 cod. proc. pen., comma 3

    Riferimento alla presunzione cautelare connessa ai titoli cautelari contestati: la Corte ha osservato che il ricorrente non ha dimostrato rilevanti effetti della censura sull'an e sul quomodo della cautela; dunque la controversia sull'aggravante non incidendo sulla legittimità della misura rendeva il motivo privo di interesse

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamata per le statuizioni conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso; indicazione che la pronuncia è seguita dalle conseguenze procedurali previste da tale norma

Massime di principio

  • La presenza di più gruppi con autonomie locali non esclude a priori la configurabilità di un'unica associazione di stampo mafioso se emergono elementi di unitarietà funzionale: intercettazioni che parlano dell'organizzazione nel suo insieme, esistenza di una cassa comune, ruoli gerarchici e reazioni coordinate a crisi interne sono indici rilevanti
  • Il narcotraffico può costituire sia un'associazione autonoma sia lo strumento principale di profitto di un'associazione mafiosa; la qualificazione simultanea è possibile quando l'uso del narcotraffico si inserisce in un quadro di controllo territoriale e di attività criminali plurime
  • Per contestare con successo misure cautelari in sede di legittimità occorre mostrare vizi logici o contraddittorietà nella motivazione del giudice delle misure; una mera proposta di ricostruzione alternativa dei fatti, priva di punti di incoerenza concretamente riscontrabili, è insufficiente
  • La censura sull'esistenza di specifiche circostanze aggravanti può essere priva di interesse se la loro esclusione non incide sulla sussistenza degli elementi necessari per la misura cautelare (an e quomodo della custodia)
  • Elementi quali consegna di armi, riunioni preliminari tra vertici, partecipazione contemporanea di esponenti apicali e stretta consequenzialità temporale con l'evento violento sono indici validi per ritenere la gravità indiziaria rispetto a reati violenti connessi all'associazione
  • La valutazione indiziaria nella fase cautelare richiede un apprezzamento complessivo e non frammentato degli elementi raccolti; singoli indici, letti nel contesto, possono mutare significativamente il quadro probatorio

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