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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33675/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da una delibera Consob che ha irrogato sanzioni amministrative pecuniarie a una banca per violazione degli artt. 114 e 116 T.U.F., per omessa comunicazione al pubblico di informazioni ritenute rilevanti in tema di determinazione del prezzo delle azioni proprie e dei criteri/mode di fissazione del prezzo di emissione in occasione di aumenti di capitale del 2014, 2015 e 2016. La banca ha opposto la sanzione, chiedendone l’annullamento, la revoca o la riduzione, ma la Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) tardività dell’accertamento e vizio motivazionale, sostenendo che la Consob avrebbe potuto contestare gli illeciti molto prima del 13 dicembre 2017 e che l’istruttoria successiva non era rilevante; 2) nullità/inesistenza di adeguata motivazione per asserita riproduzione di una motivazione resa in altro giudizio e violazione del contraddittorio endoprocedimentale; 3) erronea qualificazione delle informazioni sui criteri e modalità di pricing come informazioni privilegiate ai sensi dell’art. 181 T.U.F., contestando precisione e materialità delle stesse; 4) mancata applicazione dello jus superveniens più favorevole ex art. 116, comma 1-bis, T.U.F., invocando la natura sostanzialmente penale della sanzione e la lex mitior.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sul momento di ultimazione della fase di accertamento e la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito. Ha respinto il secondo motivo, affermando che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il controllo sulle garanzie procedimentali resta possibile, ma nella specie la Corte d’appello aveva esaminato la doglianza e la banca aveva comunque potuto esercitare compiutamente il diritto di difesa. Il terzo motivo è stato accolto solo parzialmente sul piano logico-giuridico ma complessivamente dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile: la Corte ha confermato che le informazioni sul metodo di determinazione del prezzo potevano integrare informazioni privilegiate perché precise e rilevanti per l’investitore, e ha reputato generiche le censure sul mancato esame di ulteriori elementi. Il quarto motivo è stato rigettato perché le sanzioni Consob per violazioni diverse dagli abusi di mercato restano amministrative e soggette al principio tempus regit actum, senza applicazione retroattiva della disciplina più favorevole. La banca è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 T.U.F.

    obbligo di comunicare al pubblico le informazioni price sensitive rilevanti per gli emittenti.

  • art. 116 T.U.F.

    norma richiamata quale base della contestazione per omessa diffusione di informazioni dovute al pubblico.

  • art. 181 T.U.F.

    definisce l’informazione privilegiata come precisa e idonea, se resa pubblica, a influire in modo sensibile sui prezzi; la precisione può riferirsi anche a eventi ragionevolmente prevedibili.

  • art. 193 T.U.F.

    come testo applicabile ratione temporis

    base normativa della sanzione amministrativa irrogata per le violazioni contestate.

  • art. 195 T.U.F.

    il termine per la contestazione decorre dalla conclusione dell’attività di accertamento, intesa come comprensiva della valutazione dei dati acquisiti.

  • art. 195 T.U.F.

    richiamato in relazione alle garanzie del contraddittorio endoprocedimentale nel procedimento sanzionatorio Consob.

  • art. 8 l. n. 689/1981

    richiamato per il criterio del cumulo giuridico delle sanzioni comminate per più violazioni pregresse al 8 marzo 2016.

  • art. 2528 c.c.

    richiamato quale sequenza procedimentale rilevante per la determinazione del prezzo e del sovrapprezzo delle azioni nelle società cooperative.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per asserita nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza.

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato in funzione analogica a sostegno della censura sulla motivazione e sul contraddittorio.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale dell’obbligo di motivazione.

  • art. 360 c.p.c.

    vizio di violazione di legge dedotto con il terzo e il quarto motivo.

  • art. 360 c.p.c.

    vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione di norme processuali.

  • art. 360 c.p.c.

    dedotto per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 24 l. n. 262/2005

    richiamato a presidio del diritto al contraddittorio nel procedimento sanzionatorio.

  • art. 116, comma 1-bis, T.U.F.

    invocato come disciplina sopravvenuta più favorevole, ma ritenuto non applicabile perché la fattispecie resta amministrativa e non sostanzialmente penale.

  • art. 25 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di legalità e del favor rei.

  • art. 7 CEDU

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura sostanzialmente penale della sanzione e l’applicazione retroattiva della lex mitior.

  • art. 6 CEDU

    richiamato solo nel confronto con altro giudizio tra le stesse parti, non come decisivo nella presente causa.

  • d.lgs. n. 58/1998

    testo unico della finanza, quadro normativo delle sanzioni Consob e degli obblighi informativi.

  • d.lgs. n. 75/2015

    richiamato per distinguere il regime applicabile alle violazioni anteriori e successive all’8 marzo 2016.

  • d.lgs. n. 107/2018

    invocato dalla ricorrente come jus superveniens più favorevole, ma non applicato.

  • Regolamento (UE) n. 596/2014

    richiamato come disciplina europea della nozione di informazione privilegiata, coerente con la lettura dell’art. 181 T.U.F.

  • d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione decorre non dalla mera acquisizione del fatto storico, ma dal completamento della fase di accertamento e valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi necessari per formulare correttamente l’addebito.
  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il giudice non verifica solo l’atto, ma il rapporto, e può riesaminare le deduzioni difensive dell’interessato; tuttavia, la mancata accoglienza delle difese amministrative non comporta di per sé nullità della sanzione se il contraddittorio endoprocedimentale essenziale è stato rispettato.
  • Un’informazione è "precisa" ai fini dell’informazione privilegiata anche quando riguarda un evento non ancora verificatosi ma ragionevolmente prevedibile, purché il suo contenuto consenta di trarre conclusioni sul possibile effetto sui prezzi degli strumenti finanziari.
  • Per gli emittenti non quotati, il metodo e i criteri di determinazione del prezzo delle azioni possono costituire informazione rilevante per l’investitore quando la loro conoscenza è necessaria a comprendere serietà, attendibilità e convenienza dell’offerta.
  • Le sanzioni Consob diverse dagli abusi di mercato mantengono natura amministrativa interna e non beneficiano automaticamente della retroattività della disciplina più favorevole; in tali casi opera il principio tempus regit actum, salvo specifiche diverse previsioni o ipotesi effettivamente sostanzialmente penali.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito sotto la veste di censura per vizio motivazionale, quando il giudice di appello abbia fornito una motivazione congrua e non meramente apparente.
  • Le doglianze su omesso esame di fatti decisivi devono essere specifiche e riferite a fatti realmente decisivi; censure generiche o dirette a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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