Corte di giustizia, Sentenza C-195/23
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 18 aprile 2024. — GI contro Partena, Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants ASBL. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail francophone de Bruxelles. — Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Funzionari dell’Unione europea – Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea – Iscrizione obbligatoria al regime di sicurezza sociale delle istituzioni dell’Unione – Funzionario dell’Unione che esercita un’attività professionale complementare autonoma – Assoggettamento al versamento dei contributi sociali da parte della legislazione dello Stato membro in cui viene esercitata tale attività. — Causa C-195/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ribadito che, per i funzionari dell’Unione, la competenza a disciplinare la previdenza sociale spetta esclusivamente all’Unione, in forza dell’articolo 14 del Protocollo e dello Statuto. Di conseguenza, uno Stato membro non può pretendere l’affiliazione a un proprio regime previdenziale né imporre contributi sociali su redditi derivanti da un’attività accessoria autorizzata. La normativa nazionale incompatibile con tale assetto viola anche il principio di leale cooperazione.
Rinvio pregiudiziale sulla possibilità per uno Stato membro di assoggettare a contributi previdenziali nazionali un funzionario UE che svolga un’attività professionale accessoria autorizzata nel territorio dello Stato.
La questione giuridica
Se l’articolo 14 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, il principio dell’unicità del regime di previdenza sociale applicabile e il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE ostino a una normativa nazionale che impone a un funzionario dell’Unione, il quale svolga un’attività accessoria di insegnamento autorizzata dalla propria istituzione, l’iscrizione a un regime previdenziale nazionale e il versamento dei relativi contributi.
Principio di diritto
L’articolo 14 del Protocollo n. 7, il principio dell’unicità del regime di previdenza sociale applicabile e il principio di leale cooperazione ostano a che uno Stato membro imponga a un funzionario dell’Unione, già assoggettato al regime previdenziale dell’Unione in forza dello Statuto, l’iscrizione e il versamento di contributi a un regime previdenziale nazionale per il solo fatto che egli svolga, nel territorio di tale Stato, un’attività professionale accessoria autorizzata dalla sua istituzione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 12 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
- Articolo 14 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
- Articolo 12 ter, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 72 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 73, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004
- Arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967
Assoggettamento di un funzionario UE a contributi previdenziali nazionali per un’attività accessoria autorizzata
Si tratta di un rinvio pregiudiziale del tribunal du travail francophone de Bruxelles in materia di sicurezza sociale dei funzionari dell’Unione. La Corte è chiamata a stabilire se uno Stato membro possa imporre a un funzionario della Commissione, che svolga un’attività di insegnamento accessoria autorizzata, l’iscrizione a un regime previdenziale nazionale e il pagamento dei contributi correlati.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente nel procedimento principale è funzionario dell’Unione dal 1º settembre 2007 e lavora presso la Commissione dal 2010. Dal 2015 svolge un’attività complementare di insegnamento retribuita, per la quale ha ottenuto l’autorizzazione prevista dall’articolo 12 ter, paragrafo 1, dello Statuto. Nel 2018 l’istituto belga competente lo ha informato che doveva iscriversi a una cassa di previdenza sociale per lavoratori autonomi; il funzionario si è quindi affiliato alla Partena e ha versato contributi per EUR 3 242,09. Ritenendo tale assoggettamento contrario al principio dell’unicità del regime previdenziale applicabile ai funzionari UE, egli ha adito il giudice del lavoro belga chiedendo la cessazione dell’iscrizione e il rimborso dei contributi.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se l’articolo 14 del Protocollo n. 7, il principio dell’unicità del regime di previdenza sociale applicabile, come previsto dal regolamento n. 883/2004, e il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE ostino a una normativa nazionale che assoggetti un funzionario UE, già coperto dal regime previdenziale delle istituzioni dell’Unione, a un regime nazionale per un’attività accessoria di insegnamento svolta nello Stato membro.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 14 del Protocollo n. 7, che attribuisce al Parlamento e al Consiglio il potere di stabilire il regime di previdenza sociale dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione. Richiama poi le disposizioni dello Statuto, in particolare:
- l’articolo 12 ter, paragrafo 1, sull’autorizzazione per le attività esterne;
- l’articolo 72, che istituisce la copertura contro i rischi di malattia;
- l’articolo 73, relativo alla copertura contro malattia professionale e infortunio.
Sono inoltre considerati la regolamentazione comune del regime di assicurazione malattia comune delle istituzioni dell’Unione e il regolamento (CE) n. 883/2004, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 11, paragrafo 1, che consacra il principio dell’unicità della legislazione applicabile nel coordinamento dei sistemi nazionali.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che il principio dell’unicità del regime previdenziale applicabile, previsto dal regolamento n. 883/2004, riguarda le persone che rientrano nel suo campo di applicazione personale, ma non i funzionari dell’Unione, i quali non sono soggetti a una legislazione nazionale di sicurezza sociale. Per questi ultimi, solo l’Unione è competente a stabilire le norme previdenziali applicabili.
L’articolo 14 del Protocollo e lo Statuto sottraggono agli Stati membri il potere di imporre ai funzionari UE l’iscrizione a regimi previdenziali nazionali e il conseguente obbligo contributivo. La Corte sottolinea che le disposizioni dello Statuto in materia di sicurezza sociale svolgono, nei confronti dei funzionari, una funzione analoga a quella dell’articolo 11 del regolamento n. 883/2004, cioè evitare una duplice contribuzione a più regimi.
Nel caso concreto, il fatto che il funzionario eserciti un’attività accessoria autorizzata in uno Stato membro non incide su tale conclusione: egli rimane coperto dal regime di previdenza sociale delle istituzioni dell’Unione in forza del rapporto di impiego. Una normativa nazionale che imponesse comunque l’assoggettamento a un regime previdenziale statale violerebbe la competenza esclusiva dell’Unione in materia.
La Corte aggiunge che una simile normativa sarebbe anche contraria al principio di leale cooperazione, poiché rischierebbe di compromettere la parità di trattamento tra funzionari dell’Unione e di scoraggiare l’esercizio di attività presso le istituzioni europee, costringendo taluni funzionari a versare contributi sia al regime dell’Unione sia a quello nazionale.
Distinzione tra imposizione fiscale e sicurezza sociale
La Corte respinge l’argomento secondo cui i redditi derivanti da attività non versate dall’Unione dovrebbero essere assimilati, per ciò solo, a basi imponibili o contributive nazionali. Ricorda che esiste una netta distinzione tra obblighi fiscali e obblighi di sicurezza sociale: l’articolo 12 del Protocollo riguarda la tassazione delle remunerazioni pagate dall’Unione, mentre i redditi diversi restano imponibili dagli Stati membri. Tuttavia, sul piano previdenziale, il funzionario UE è soggetto esclusivamente al regime dell’Unione.
Parimenti, la circostanza che i sistemi nazionali si basino su un principio di solidarietà non è rilevante: ciò che conta è se il prelievo abbia natura di contributo previdenziale, e non se esso sia o meno direttamente commisurato alle prestazioni.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 14 del Protocollo n. 7, il principio dell’unicità del regime di previdenza sociale applicabile e il principio di leale cooperazione ostano alla legislazione di uno Stato membro che imponga l’assoggettamento al proprio regime previdenziale di un funzionario dell’Unione che svolga un’attività professionale accessoria di insegnamento nel territorio di tale Stato membro.
Principio affermato
Per i funzionari dell’Unione già coperti dal regime previdenziale delle istituzioni, uno Stato membro non può pretendere l’iscrizione a un regime nazionale né il pagamento di contributi sociali per un’attività accessoria autorizzata svolta nel suo territorio, poiché la disciplina previdenziale dei funzionari rientra nella competenza esclusiva dell’Unione.
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