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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10368/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 23/07/2020 con molteplici censure: contestazione della motivazione in ordine alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche e specifiche, richiesta di riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto, e censura della quantificazione della pena (base di calcolo scelta dalla Corte territoriale). La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato solo con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante relativa al danno patrimoniale di speciale tenuità (nel caso 50 euro), mentre gli altri motivi sono stati giudicati generici o manifestamente infondati perché attengono alla rivalutazione del merito e della misura della pena, sindacato non consentito se la motivazione di merito non è manifestamente illogica. In particolare la Corte di appello aveva rifiutato l'attenuante patrimoniale valorizzando modalità fraudolente della condotta (scelta della vittima, effetto sorpresa), argomentazione che la Cassazione ha ritenuto illogica rispetto al parametro specifico del danno patrimoniale particolarmente modesto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata unicamente nella parte in cui è stato negato il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (relativo a un profitto di reato di 50 euro), disponendo il rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze. Gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati e pertanto hanno resistito. La Corte ha inoltre confermato la legittimità della scelta di una base sanzionatoria leggermente superiore al minimo edittale motivata dall'intensità del dolo (richiamando parametri dell'art. 133 c.p.).

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Usato come parametro per valutare la gravità e la ponderazione delle circostanze; la Corte territoriale ha attinto alla "puntuazione" e ai parametri del primo comma per giustificare la negazione delle attenuanti generiche e per modulare la base di calcolo della pena in ragione dell'intensità del dolo

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha respinto l'accesso all'esclusione della punibilità per particolare tenuità, richiamando la giurisprudenza secondo cui non è sufficiente la mera episodicità: occorre che l'offesa, valutata anche per modalità della condotta e per l'esiguità del danno/pericolo secondo i parametri dell'art. 133, sia ritenuta di particolare tenuità

  • Giurisprudenza di legittimità - Sez. 3, n. 50782, del 26/9/2019 (Rv. 277674)

    Sez. 3, n. 50782, del 26/9/2019

    Richiamata per precisare che la episodicità non basta per applicare l'art. 131-bis: è necessario valutare le modalità della condotta e l'esiguità del danno/pericolo secondo art. 133

  • Giurisprudenza di legittimità - Sez. 3, n. 18013, del 5/2/2019 (Rv. 275950)

    Sez. 3, n. 18013, del 5/2/2019

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui le modalità della condotta (ad es. condotta decettiva) non possono, da sole, trasformare un danno patrimoniale molto modesto in un danno non’tenue sotto il profilo patrimoniale

  • Giurisprudenza di legittimità - Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012 (Rv. 252178)

    Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012

    Ricordato il limite del sindacato di legittimità: la Cassazione esamina la coerenza logico-giuridica della motivazione, ma non può procedere a una nuova attribuzione di significato o a una rivalutazione dei medesimi dati probatori quando la motivazione di merito non sia manifestamente illogica

Massime di principio

  • La valutazione della "particolare tenuità" del danno patrimoniale deve poggiare in primo luogo sull'entità reale del danno: modalità particolarmente ingannevoli della condotta non esauriscono la valutazione del carattere tenue del danno patrimoniale
  • Per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. non è sufficiente l'episodicità; occorre che, complessivamente valutate modalità della condotta e l'esiguità del danno/pericolo ai sensi dell'art. 133 c.p., il fatto risulti di particolare tenuità
  • La Corte di Cassazione controlla la coerenza logico-giuridica della motivazione di merito ma non può ricalcolare o rivedere il merito se le argomentazioni della Corte territoriale non appaiono manifestamente illogiche
  • La determinazione della pena entro i parametri normativi può giustificare scostamenti dalla soglia minima quando sussistono elementi aggravanti della colpevolezza (es. intensità del dolo), purché ciò sia adeguatamente motivato con riferimento ai parametri dell'art. 133 c.p.
  • In ricorsi per mancato riconoscimento di attenuanti legate alla tenuità patrimoniale, è strategico documentare sia l'esiguità del danno in valore assoluto sia l'assenza di profili di particolare artifizio o complessità tali da alterare la valutazione della tenuità

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